Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, con rinvio ad altro giudice perché esaminasse la questione dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo, non essendo possibile alla corte di legittimità provvedere all'accertamento di questa, in quanto la sentenza impugnata non conteneva una esauriente esposizione del contenuto del lodo).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38974 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 07/12/2021), n.38974 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24563-2019 proposto da: B.R., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANNIA REGILLA, 137, presso lo studio dell'avvocato ROSA CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO TOMMASI; – ricorrenti – contro ARCHIFORM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11950 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 310 del 16 settembre 1999, proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI RESTAURI GEOM. NO PASSINO, in persona del suo omonimo titolare "Geom. AN SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso la signora NT De LI, rappresentato e difeso dagli avvocati AGOSTINO CASTELLI e CARLO CASTELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 45, presso l'avvocato MATTEO MAZZONE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Adragna (per delega dell'Avv.to Castelli, depositata in udienza) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato Mazzone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giugno 1990, l'Amministrazione Provinciale di Oristano e l'Impresa Costruzioni e Restauratori Geometra AN IN stipularono, a seguito di licitazione privata, un contratto di appalto, per l'importo di L. 162.612.834 oltre I.V.A., avente ad oggetto opere di restauro del Monastero di S. Chiara in Oristano. Nel corso del rapporto, anche a seguito di un intervento della Soprintendenza ai Beni Ambientali fu necessario predisporre un progetto di variante suppletiva per opere originariamente non previste.
La necessità del progetto di variante determinò, dapprima, il ritardo nell'esecuzione dei lavori e, infine, a far data dal 16 gennaio 1991, il fermo del cantiere.
Il 3 febbraio 1992 la Giunta Provinciale deliberò di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore.
Il 18 maggio successivo, l'Impresa IN introdusse la procedura arbitrale prevista da apposita clausola del contratto d'appalto e chiese agli arbitri la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di L. 246.200.000, o altra da accertarsi equitativamente, a titolo in parte di pagamento dei lavori eseguiti, ed in parte di risarcimento dei danni subiti.
L'Amministrazione Provinciale chiese, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'impresa, con le conseguenti pronunce di risoluzione del contratto, e di condanna al risarcimento dei danni da essa subiti.
Secondo quanto è riferito nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari impugnata in sede di legittimità, gli arbitri, decidendo con lodo 22 dicembre 1997, affermarono:
- che sia la committente che l'impresa appaltatrice erano rimaste inadempienti rispetto a talune delle obbligazioni su loro reciprocamente gravanti;
- che, peraltro, difettavano i presupposti per addivenire ad una pronuncia di risoluzione per colpa dell'uno o dell'altro contraente;
- che nella specie era intervenuta la risoluzione del contratto per mutuo consenso, manifestato, implicitamente ma chiaramente, dalle parti con il proprio comportamento;
- che, pur dovendosi escludere, come precedentemente affermato, che dette reciproche inadempienze potessero produrre effetti risolutori, in ogni caso le stesse sussistevano e davano titolo al risarcimento danni;
- che, valutata la rispettiva efficienza causale, risultava prevalente l'inadempienza della stazione appaltante, in quanto di tipo genetico inerendo essa alla carente predisposizione del progetto originario;
- che, pertanto, l'Amministrazione appaltante doveva essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'appaltatrice a causa dei detti inadempimenti.
In forza di queste conclusioni il lodo dichiara che l'Impresa appaltatrice aveva diritto:
a) al pagamento del prezzo dei lavori effettuati, che determinò nella misura di L. 35.186.789, oltre agli interessi ai tassi determinati dal Ministro del Tesoro, e, dunque, a questo titolo, alla somma complessiva di L. 65.960.581;
b) al pagamento della somma di L. 94.284.600 a titolo di risarcimento danni sia per il lucro cessante conseguente all'impossibilità di portare l'opera a completamento, e sia per il fermo del cantiere;
in dettaglio: L. 12.742.606 (determinato attraverso il criterio di cui all'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, ossia il 10% delle opere non potute eseguire, ammontanti a L. 127.426.063) per il lucro cessante;
L. 25.493.210, (determinato, in via equitativa, nella misura del 20% delle opere non eseguite) per il danno da fermo;
L. 56.048.784 per rivalutazione ed interessi.
Per l'effetto, il lodo condannò l'Amministrazione Provinciale di Oristano a pagare all'Impresa IN, per gli anzidetti titoli, la somma complessiva di L. 160.245.184, maggiorata del rimborso IVA. La Provincia di Oristano propose impugnazione alla Corte di appello di Cagliari, alla quale resistette la impresa IN che, dal suo canto chiese, con impugnazione incidentale, la condanna dell'Amministrazione a pagare tutte le somme da essa richieste nel giudizio arbitrale.
La Corte adita, decidendo con sentenza depositata il 16 Settembre 1999, ha accolto parzialmente l'impugnazione dell'Amministrazione Provinciale. In concreto, respingendo sia le restanti censure dell'Amministrazione che l'impugnazione incidentale, ha dichiarato la nullità del solo capo del lodo pronunciante la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di L. 94.284.600 a titolo di risarcimento danni;
procedendo, poi, al giudizio rescissorio, ha rigettato la domanda di danni formulata dall'Impresa IN.
La Corte territoriale ha fondato la statuizione sulle seguenti due concorrenti ragioni, entrambe realizzanti, a suo avviso, violazione di regole di diritto.
1^) L'inammissibilità giuridica e logica della persistenza di una qualsiasi obbligazione risarcitoria in presenza di una risoluzione per mutuo consenso.
2^) L'insussistenza in concreto di qualsiasi danno, o quanto meno della relativa dimostrazione, posto che nella sua liquidazione gli arbitri erano incorsi in violazioni di legge. Quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante, perché avevano proceduto sulla base di un criterio (quello di cui all'art. 345 L. n. 2248/1865) applicabile alla sola diversa ipotesi del recesso o del risarcimento del danno conseguente ad una risoluzione dell'appalto per colpa della stazione committente. Quanto a quella del danno da fermo del cantiere, perché effettuata in via equitativa, nonostante il difetto dei presupposti per l'adozione del criterio di cui all'art. 1226 C.C.: in particolare, l'impossibilità di provare aliunde i danni, specie considerando che l'impresa appaltatrice "poteva provare agevolmente quali fossero i danni da fermo del cantiere e ... nessuna dimostrazione aveva offerto di dare". L'Impresa Costruzioni Restauri Geometra AN IN ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sette motivi di impugnazione. L'intimata Amministrazione Provinciale di Oristano resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo del ricorso andrà esaminato in prosieguo, unitamente al quinto ed a quelli susseguenti, essendo ad essi connesso.
2. - Con il secondo motivo, l'Impresa IN lamenta la violazione dell'art. 830 C.P.C., nonché la motivazione omessa sul relativo punto. Afferma che in ogni caso la corte di merito dopo avere sia pure erroneamente individuato una nullità, avrebbe dovuto aprire la istruttoria e consentirle di provare il danno da essa affermato. La Corte, invece, aveva pronunciato arbitrariamente nel merito della causa e senza alcuna prova a sostegno della sua statuizione. Osserva il collegio che la Corte di merito è stata investita di una censura di violazione di legge ovvero di regole di diritto secondo la dizione dell'art. 829 C.P.C, comma secondo, costituita dall'avere, gli arbitri, trascurato il disposto dell'art. 1372 C.C.. La Corte ha esaminato tale doglianza ed ha ritenuto la dedotta violazione, notando anzitutto la definitività della decisione arbitrale nelle parti in cui essa aveva escluso la risoluzione per inadempimento della impresa, ed aveva affermato lo scioglimento del contratto per reciproco consenso. Quindi ha rilevato che avendo gli arbitri già escluso l'inadempimento della Amministrazione, non potevano più ritenere una prevalenza delle ragioni di inadempimento a carico della Amministrazione medesima per condannarla per un titolo definitivamente escluso.
La statuizione di nullità di tale parte del lodo, (su cui peraltro ancora si dirà) quindi, è avvenuta non già sulla base di una valutazione del merito della causa preclusa al giudice del giudizio rescindente, ma in considerazione esplicita dell'impossibilità di dare luogo ad una pronuncia risarcitoria, a dire del giudice di merito, priva di titolo.
La censura è perciò infondata.
3. - Con il terzo motivo l'Impresa ricorrente lamenta la violazione dell'art. 830 C.P.C. Sostiene che la Corte d'appello dopo avere premesso la definitività per mancata impugnativa della pronuncia del lodo relativa allo scioglimento per mutuo consenso, erroneamente ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione al risarcimento dei danni. A suo avviso, invece, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo anche per la parte in cui esso ha dichiarato risolto il contratto per mutuo consenso essendo questa inscindibile dalla statuizione annullata. Osserva il collegio che la statuizione che ha ritenuto impossibile un risarcimento dei danni da mutuo dissenso è scindibile da quella che ha affermato la inesistenza di una causa risolutiva. Le due affermazioni, infatti, sono diverse per fondamento giuridico e per effetto.
Perciò, contrariamente a quanto ritiene la parte ricorrente, la Corte di merito, preso atto della mancata impugnativa della pronuncia che ha respinto la domanda di risoluzione per inadempimento, ha poi esaminato la questione delle conseguenze del mutuo consenso, ed ha rilevato che essa ha acquistato definitività. Essa quindi ha esaminato la diversa questione delle conseguenze di tale definitività con riferimento alla condanna inflitta dal lodo ad onta di essa e, conformemente alla prospettazione dell'impugnazione, ne ha esaminato la validità.
In tale modo di procedere non è stata commessa alcuna violazione di legge.
4. - Il quarto motivo di annullamento investe la prima delle ragioni poste dalla Corte del merito a fondamento della pronuncia di nullità del capo del lodo statuente la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Oristano al pagamento della somma di L. 38.227.810 (ascendente a L. 94.284.600 con rivalutazione ed interessi) a titolo di risarcimento danni da inadempimenti contrattuali. Col motivo, la ricorrente sostiene che dal principio secondo cui lo scioglimento del contratto per mutuo consenso opera ex nunc discende immediatamente che, di per se solo, siffatto scioglimento non può riverberare alcun effetto su eventi ed inadempienze contrattuali verificatisi in precedenza.
Ne trae che la Corte territoriale, nel ricollegare all'avvenuta risoluzione l'inammissibilità di qualsiasi pretesa al risarcimento dei danni per inadempimenti verificatisi avanti il raggiungimento del consenso sullo scioglimento, ha disatteso il richiamato principio in tema di decorrenza degli effetti della risoluzione ex art. 1372 C.C., ed è così incorsa nella violazione di questa norma.
La doglianza è fondata.
Per sua natura, il negozio solutorio di cui all'art. 1372 C.C. ha efficacia ex nunc, di modo che da esso deriva solo la caducazione delle obbligazioni future scaturanti dal contratto originario. Di conseguenza, - salva espressa contraria volontà delle parti - il consenso sullo scioglimento non esclude eventuali responsabilità per eventi risalenti a tempo antecedente la concordata risoluzione ed indipendenti da questa;
in questo senso, del resto, è la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui non può che darsi continuità (v., tra le tante, Cass. 6 agosto 1997 n. 7270). Quindi, di per sè sola, la risoluzione consensuale non comportava alcuna liberazione della stazione appaltante per le per le sue pregresse inadempienze;
inadempienze, giova tener fermo, la cui sussistenza non è più contestata.
Nel contempo, non risulta in alcun modo che, nella specie, le parti, in occasione dell'accordo solutorio (che gli arbitri avevano desunto esclusivamente dal concreto comportamento delle parti nel prosieguo del rapporto, mancando, infatti, come è incontroverso, qualsiasi pattuizione espressa in tal senso) abbiano pattuito la reciproca liberazione dagli effetti dei pregressi inadempimenti. Ne discende che la Corte del merito ha effettivamente violato la disciplina di cui all'art. 1372 C.C., allorquando ha affermato che l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, precludeva il diritto dell'Impresa IN a far valere i danni conseguenti al mancato adempimento, da parte della committente, delle sue obbligazioni contrattuali da eseguirsi avanti la risoluzione medesima.
È da aggiungere che, contrariamente a quanto altresì ritenuto dal giudice del merito, l'avere il lodo escluso la sussistenza dei presupposti per una risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'Amministrazione appaltante, non è affatto incompatibile con l'affermazione della responsabilità della stessa Amministrazione, beninteso per il periodo antecedente il negozio solutorio, essendo possibile che una responsabilità per inadempimento vi sia pur non presentando la gravità di cui all'art. 1455 C.C., e legittimi, perciò, la (sola) domanda risarcitoria.
Ne deriva, in una con l'accoglimento del motivo, la declaratoria dell'erroneità, sotto il profilo della violazione di legge, della prima delle ragioni che la Corte cagliaritana ha posto a base della statuizione in esame.
5.1. - I rimanenti motivi di annullamento investono la seconda delle ragioni poste a fondamento della dichiarata nullità della pronuncia arbitrale di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento. Come s'è detto nella parte espositiva, le violazioni di legge nelle quali gli arbitri erano incorsi nel liquidare i danni: quanto a L. 12.742.606 sulla base del criterio di cui all'art. 345 L. n. 2248 All. F del 1865; e quanto a L. 25.485.213, in via equitativa. a) Il primo mezzo denuncia che la Corte territoriale ha violato le regole ed i principi cardine del giudizio di impugnazione di nullità di un lodo dettati espressamente, (o desumibili) dagli artt. 828 e 829 C.P.C.. Tanto, perché ha proceduto al riesame completo della questione sul punto, prescindendo sia dai motivi che l'Amministrazione Provinciale di Oristano aveva dedotto a sostegno dell'impugnazione del lodo 22 dicembre 1997, nonostante che il thema decidendi di una siffatta impugnazione sia rigorosamente circoscritto dai motivi espressamente enunciati dall'impugnante; sia dai limiti della sindacabilità, in sede di impugnazione, del lodo;
e sia, in questa prospettiva, dal divieto per il giudice di quell'impugnazione di procedere al riesame del merito.
b) Il quinto motivo, articolando nel dettaglio la censura proposta col primo mezzo, imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto la violazione dell'art. 345 L. n. 2248/1865, senza considerare, per un verso, l'esatto contenuto del dietim, arbitrale e delle relative ragioni;
e, per altro verso, che - stante la sua ratio e la sua estensione - quel precetto normativo può trovare applicazione anche con riferimento ad ipotesi diverse da quelle per cui è stato previsto.
c) Infine, col sesto e col settimo motivo la ricorrente denuncia che la Corte del merito ha travalicato i limiti di sindacabilità di un lodo in sede di impugnazione ex artt. 828 e ss. C.P.C., allorquando ha riesaminato la statuizione arbitrale in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'accesso alla valutazione equitativa ex art. 1226 C.C. del danno subito dall'impresa per il fermo del cantiere.
5.2. - Come risulta evidente, i riassunti motivi si sviluppano sulla base di un comune profilo di censura (la violazione della disciplina in tema di limiti del giudizio di impugnazione per nullità) di modo che il relativo esame deve essere condotto unitariamente. 5.3. - In proposito, va premesso che, per quel che rileva ai fini della presente decisione, costituiscono principi saldamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, tra loro collegati, e qui ribaditi non ravvisandosi ragioni per discostarsene, che:
- il giudizio di impugnazione per nullità del lodo disciplinato dagli artt. 828 e ss. C.P.C, è rigorosamente circoscritto ai motivi di nullità dedotti nell'atto introduttivo (v., tra le tante, Cass. n. 12165/2000);
- pertanto, nel corso di quel giudizio le parti non possono aggiungere altri motivi di nullità; inoltre, il giudice dell'impugnazione non ha il potere di prendere in considerazione motivi diversi da quelli addotti dalle parti (cr. Cass., n. 12165/2000 e n. 2307/2000);
- i motivi di impugnazione sono esclusivamente quelli previsti in modo tassativo dall'art. 829 C.P.C. (v. Cass. n. 8029/2000 e n. 12165/2000);
- nell'atto di impugnazione la parte ha l'onere di indicare non solo il capo della pronuncia che intende impugnare, ma anche il motivo di nullità fatto valere (v. Cass. 6194/1996); e, nell'ipotesi in cui denunci la violazione di una norma di diritto, il principio di diritto che si assume essere stato violato dagli arbitri (Cass. n. 5350/1999);
- la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 5 in relazione all'art. 823 comma 2 n. 3 C.P.C., è ravvisabile sol quando la sua motivazione o manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire la ricostruzione dell'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata;
Il tutto, fermo restando che il vizio di contraddittorietà della motivazione cui allude il n. 4 dello stesso primo comma dell'art. 829 può costituire motivo di impugnazione per nullità solo allorquando sussista un'inconciliabilità tra parti del dispositivo, ovvero tra parti della motivazione, ma di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendo. sicché integrino una sostanziale mancanza di motivazione (v. Cass. 17 luglio 1999 n. 7588). 5.3. - Alla stregua dei richiamati principi, è indubbio che la Corte d'appello di Cagliari sarebbe stata carente del potere di esaminare la questione sulla liquidazione del danno (e, a fortiori, di pervenire al rigetto della domanda di risarcimento per la mancata dimostrazione del suo quantum), ove:
a) per quanto attiene al danno da lucro cessante (liquidato sulla base del metodo di cui all'art. 345 L. n. 2248/F del 1865), gli arbitri avessero utilizzato quel criterio, non già in via diretta, ma quale metodo comunque utilmente utilizzabile ai fini della determinazione dell'ammontare del danno da inadempimento contrattuale imputabile alla stazione appaltante;
ed avessero esplicitata o reso possibile la ricostruzione delle ragioni di siffatta decisione. b) per quanto attiene al danno per il fermo da cantiere (liquidato ai sensi dell'art. 1226 C.C.), gli arbitri avessero affermato che il danno non poteva che essere determinato in via equitativa stante l'impossibilità di liquidarlo altrimenti;
il che, tra l'altro, sembra essere accaduto nel caso di specie una volta che, nella sua parte espositiva, la sentenza impugnata riferisce che gli arbitri avevano affermato, testualmente, di aver proceduto ad una liquidazione equitativa "in assenza di elementi certi per la relativa quantificazione".
Per vero, in costanza delle situazioni avanti ipotizzate, l'impugnazione per nullità delle due statuizioni sarebbe stata inammissibile per le seguenti ragioni.
In ordine alla liquidazione del danno da mancato guadagno, non sarebbe configurabile alcuna violazione di legge, vuoi perché si sarebbe in presenza di una statuizione che, avendo ad oggetto l'individuazione di un criterio non testuale per la liquidazione di un danno, è in fatto e non in diritto;
e vuoi perché, in ogni caso, come è principio altra volta affermato da questa Corte Suprema e che si conferma, il criterio di cui all'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F., ben può essere adottato anche nell'ipotesi (diversa da quella per cui è previsto espressamente) di responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per inadempimento, quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore (v. Cass. n. 1114/1995). Inoltre, quella statuizione arbitrale non sarebbe censurabile sotto il profilo motivazionale, stante i limiti avanti enunciati dell'impugnabilità di un lodo per vizi di motivazione. In odine, poi, alla liquidazione del danno da fermo del cantiere, non sarebbe configurabile alcuna inosservanza di regole di diritto, dato che l'eventuale non corrispondenza alla realtà processuale della conclusione degli arbitri circa la ritenuta impossibilità di provare altrimenti il danno, realizzerebbe un errore inerente unicamente alla ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione: dunque un mero errore di fatto, non suscettibile di impugnazione per il motivo di cui all'art. 629 cpv. C.P.C.. Nel contempo e per le dette ragioni, non sarebbe configurabile, una violazione dell'art. 823 n. 3 C.P.C., con la conseguente improponibilità di un'impugnazione per il motivo di cui all'art. 829 n. 5 C.P.C.. 5.4. - Ne deriva che la Corte del merito aveva il dovere di procedere pregiudizialmente all'accertamento del proprio potere di pronunciare sul "quantum" del risarcimento spettante all'Impresa IN per gli inadempimenti della stazione appaltante, la cui sussistenza, in sede di impugnazione del lodo, era incontroversa.
Sennonché, com'è denunciato sostanzialmente nel profilo comune a tutti i motivi ora in esame, la Corte del merito si è sottratta a tale compito.
Perciò, nei limiti in cui prospettano siffatta omissione, i motivi sono fondati.
Peraltro, in questa sede non è possibile provvedere all'accertamento dell'ammissibilità di (sempre che sussistenti) impugnazioni per nullità delle predette statuizioni, stante l'assorbente rilievo che la sentenza impugnata non contiene una esauriente esposizione del contenuto del lodo;
e che in sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (v. da ultimo, Cass. n. 15057/2000) Perciò i motivi devono essere accolti per quanto di ragione;
e la causa deve essere rinviata al giudice del merito perché provveda al pregiudiziale accertamento del quale si è detto.
6. - In sintesi, allora, occorre:
a) accogliere il quarto motivo e, per quanto di ragione, il primo, il quinto, il sesto ed il settimo;
b) rigettare il secondo ed il terzo motivo;
c) cassare la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviare ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione - perché provveda al nuovo esame della pronuncia di nullità del capo del lodo statuente la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Oristano al risarcimento dei danni subiti dall'Impresa IN in conseguenza degli inadempimenti di essa stazione appaltante alla stregua dei principi enunciati in tema di limitazione degli effetti dello scioglimento del contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 C.C., nonché in tema di limiti della potestas iudicandi del giudice dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale ai sensi degli artt. 828 e ss. C.P.C.. Il giudice del rinvio provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - accoglie il quarto motivo, nonché per quanto di ragione, il primo,
il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso per Cassazione proposto dalla Impresa Costruzioni Restauri geom. AN IN avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 310 del 16 settembre 1999;
- respinge il secondo ed il terzo motivo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003