Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2291 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DERR UBBLICA ITALIANA ORIGINALE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 29 1 / 04 Oggetto LA CORTE contratto agrario SEZIONE TERZA CIVILE con la PA. forma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.08865/02 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano Consigliere Dott. G. Battista PETTI FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron. 4532 Dott. Mario CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Donato SPIRITO Consigliere Ud. 20/11/03 Dott. Angelo ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: CA AT, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Supre- ma di Cassazione, difeso dall'avv. Elio Maria Meloni, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Comune di Macomer, in persona del sindaco pro tempore Giuseppe Ledda, elettivamente domiciliato in Roma, via Monteverdi n. 15, presso l'avv. Giorgio Tirelli, difeso dall'avv. Giuseppe Longheu, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, 9187 2003 sezione specializzata agraria, n. 5/01 del 27 febbraio 10 marzo 2001 (R.G. 396/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Giuseppe Longheu per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vittorio Eduardo Scardaccione, che ha con- cluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 20 maggio 1999 il Comune di Macomer ha chiesto al tribunale di Oristano, sezione specializzata agraria, che, in contraddittorio con CA AT, fosse dichiarata abusiva la detenzione, da parte di quest'ultimo, di un terreno pascolativo in agro di Ma- comer di proprietà di esso ricorrente, gravato di uso civico di pascolo e legnatico in favore della popola- zione del Comune, giusta decreto del Commissario regio- nale per gli usi civici 21 luglio 1938, con condanna del convenuto al rilascio nonché al risarcimento dei danni. Esponeva al riguardo il Comune ricorrente che il terreno in questione era stato concesso in godimento a certi SI BA e CA NI (padre dell' 2 intimato) e che tale rapporto era cessato il 14 settem- bre 1965. Radicatosi il contraddittorio e costituitosi in giudizio CA AT questi resisteva alla avversa pretesa eccependo che il terreno oggetto di controver- sia era stato concesso in affitto a CA NI e che non sussisteva alcuna incompatibilità tra la con- cessione del terreno in affitto e la sua destinazione a uso civico, atteso che tale destinazione segnava, even- tualmente, il termine finale del rapporto agrario, da intendersi cessato al momento della liquidazione dell' uso civico. Il rapporto di affitto inter partes evidenziava an- cora, il convenuto era soggetto alla legge n. 203 del 1982 per cui i familiari dell'originario conduttore, in particolare esso concludente e i fratelli Giovanni e Antonio, avevano il diritto subentrare a questi, sussi- stendo le condizioni di legge, per cui chiedeva, in via riconvenzionale che fosse accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di un contratto di affitto tra esso concludente e il Comune attore. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 28 marzo - 2 maggio 2000 dichiarava che il contratto di affitto tra il comune di Macomer e CA AT, avente a oggetto i terreni descritti in ri- 3 corso, era cessato il 10 novembre 1995 e, per l' effet- to, ordinava il rilascio del fondo in favore del ricor- rente, dichiarata la inammissibilità della domanda ri- convenzionale e rimessa la causa in istruttoria per l'esame delle ulteriori domande. Gravata tale pronunzia in via principale da CA AT e in via incidentale dal Comune di Macomer, la corte di appello di Cagliari, sezione specializzata agraria, con sentenza 27 febbraio 10 marzo 2001 ri- - l'appello principale e, in accoglimento di gettava quello incidentale, dichiarava che tra CA AT e il comune di Macomer non era mai intercorso alcun contratto di affitto relativamente al terreno oggetto della concessione contratto del 17 dicembre 1964. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi CA AT. Resiste, con controricorso, il Comune di Macomer. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine, il comune controricorrente [che ha, altresì, prodotto fuori termine una memoria ex art. 378 c.p.c. di cui non può tenersi alcun conto né quanto al contenuto né ai fini della liquidazione delle spese e degli onorari] che il ricorso avversario è inammissibile perché proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. Si osserva, infatti, che si è a fronte a sentenza resa dalla sezione specializzata agraria e, quindi, in un procedimento non soggetto alla sospensione dei ter- mini processuali durante il periodo feriale, pubblicata il 10 marzo 2001, mentre il ricorso del CA è stato notificato unicamente 11 marzo 2002 e, quindi, allorché era già decorso l'anno dalla pubblicazione della sen- tenza. La deduzione è manifestamente infondata, atteso che il 10 marzo 2002 cadeva di domenica e che «se il giorno di scadenza [di un termine processuale] festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguen- te non festivo»> (così art. 155, comma 3, c.p.c.).
2. La sentenza in questa sede gravata, premesso che bene può essere consentito, con atto di concessione con contratto di affitto, il godimento individuale di terreni demaniali gravati da uso civico, perché con il carattere della temporaneità e della precarietà, per cui lo stesso resta sottratto alle norme speciali in materia agraria, quanto alla durata del rapporto stes- So, con-ha affermato che nella specie la concessione tratto intervenuta tra il Comune di Macomer e il padre dell'attuale ricorrente aveva durata annuale e che una volta cessata la detenzione del fondo da parte di CA NI e, poi, di CA AT, è stata sempre 5 senza titolo ancorché de facto tollerata dal Comune perché nessun rapporto giuridico può ritenersi instau- rato tra un soggetto privato e una pubblica amministra- zione per facta concludentia poiché il soggetto pubbli- : CO conclude contratti solo con atti formali scritti, espressivi della volontà dell'ente, resa palese attra- verso i suoi organi rappresentativi». Nella specie, hanno ancora osservato i giudici di secondo grado, nessun atto scritto è stato mai forma- lizzato tra il comune e CA AT o anche CA NI, una volta venuta a scadenza la concessione del 1964: il genitore dell'attuale appellante deve quindi essere ritenuto occupante abusivo a fare data dal 15 settembre 1965. data in cui avrebbe dovuto rila- sciare i terreni senza formalità di sorta (in tal senso è la concessione contratto con il comune) ».
3. Con il primo motivo il ricorrente censura la ri- assunta sentenza deducendo «violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 6, d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228, e alla specifica legislazione agraria ri- chiamata da tale norma e in prosieguo». L'art. 6 del decreto legislativo sopra richiamato, osserva il ricorrente «in termini estremamente chiari ha affermato l'estensione della legislazione in argo- mento a tutti i beni demaniali o soggetti al regime de- 6 maniale o del patrimonio indisponibile, tra i quali in- dubbiamente quelli soggetti a uso civico»>. La norma in questione, pertanto, conclude sul punto il ricorrente, modificando il quadro normativo, le si attribuisca о meno carattere interpretativo, non può non dispiegare effetti immediati sul rapporto di cui trattasi, determinando la piena legittimità della de- tenzione del CA e giustifica quindi la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
4. Il motivo non coglie nel segno. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 4. 1. In primis si osserva che la disposizione in- vocata ha, come si ricava dalla sua formulazione lette- rale, indubbiamente carattere innovativo e non inter- pretativo della legislazione preesistente. Certo quanto, non controverso che «la legge non di- spone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroat- tivo» (art. 11, comma 1, preleggi) è palese che la di- sposizione de qua non può invocarsi per ritenere che, in realtà, per effetto del ricordato art. 6, entrato in vigore il 1° luglio 2001, si è costituito, con decor- renza dal 16 settembre 1965 (e si è, quindi, rinnovato ex lege sino alla data odierna) un contratto di affitto agrario tra il comune di Macomer e CA NI, prima, e CA AT. 7 4. 2. Anche a prescindere da quanto precede si OS - serva comunque,che la disposizione in esame, non ha norme generali in materia forma dei inciso sulle di contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazio- ne. Dette disposizioni, in alcun modo derogate dall'art. 41, 1. 3 maggio 1982, n. 203 (secondo cui, in particolare «i contratti agrari ultranovennali compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti sono validi e hanno effetto anche riguardo ai terzi»), non sono state in alcun modo incise dal ricordato art. 6, del d. lgs. n. 228 del 2001. Ne segue, pertanto, che anche nell'eventualità di volesse ritenere l'applicabilità della disposizione de qua alla presente fattispecie [circostanza decisamente da escludersi, attesa la natura innovativa e non inter- pretativa della disposizione in esame] non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata, avendo accertato i giudici del merito che nes- sun atto scritto è stato mai formalizzato tra le parti, una volta cessata l'efficacia, della concessione con- tratto del 1964. 5. Sempre con il primo motivo, ultima parte, il ri- corrente evidenzia che la sentenza gravata è viziata atteso che l'ammissibilità della destinazione ad affit- 8 to dei terreni a uso civico postulava la applicabilità della specifica legislazione agraria anche per quanto riguardo la successione all'affittuario dei figli col- tivatori diretti e con lui collaboranti, evidenziando altresì, come quei giudici abbiano disatteso l' inse- gnamento contenuto nella sentenza n. 6872 del 1999 di questa Corte.
6. La deduzione non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che Cass. 3 luglio 1999 n. 6872, è stata resa dalla prima sezione civile di questa Corte, nell'ambito di un giudizio di separa- con-zione tra coniugi e non riguarda in alcun modo una troversia agraria, si osserva che i giudici di secondo grado hanno ritenuto abusiva la detenzione del terreno in questione da parte dell'attuale ricorrente e del suo genitore sulla base della circostanza che le parti non avevano mai stipulato un contratto scritto. Certo quanto precede si osserva che in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, CO- me sopra evidenziato, deve ritenersi necessaria la sti- pulazione in forma scritta a pena di nullità e, pertan- to, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibi- lità di una rinnovazione tacita per facta concludentia, di un contratto di affitto agrario, posto che altrimen- ti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. -Consegue pertanto, alla luce di una giurispruden- za al momento più che consolidata di questa Corte rego- latrice che, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 1. i3 maggio 1982 n. 203, che ha deformalizzato contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ri- tenersi concluso un contratto di affitto agrario con la ancheforza di un comportamento concludente, p.a. in eventualmente, protrattosi per anni (Cfr., tra le se, tantissime, Cass. 12 febbraio 2002, n. 1970). In altri termini, per il disposto degli art. 16 e ete 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2240, i contratti delle pubbliche amministrazioni compresi quelli di affitto di fondi rustici devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità. In contrario non può addursi la norma di cui al- l'art. 41 1. n. 203 del 1982 relativa ai contratti ul- tranovennali di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in for- ma verbale o non trascritti (con modifica della prece- dente disciplina costituita dagli art. 1350, 2643, n. c.c.) non essendo riferibile il precetto di cui al8, 10 cit. art. 41 alle concessioni in godimento di fondi ru- stici da parte di pubbliche amministrazioni (Cass. 6 luglio 2001, n. 9212, nonché Cass. 15 dicembre 2000, n. 15862 e, in termini generali, Cass. 13 dicembre 2000, n. 15752; Cass. n.24 novembre 2000, 15197; Cass. 29 settembre 2000 n. 12942). Pacifico quanto precede, certo, come osservato 80- pra, che nella specie sin dal lontano 1965 CA Gio- vannico, era detentore abusivo del compendio per cui è controversia, è di palmare evidenza che l'attuale ri- corrente, avente causa di CA NI non può in- vocare a proprio favore la tutela di cui all'art. 49, comma 4, 1 3 maggio 1982 n. 203. Alla luce della riferita disposizione, infatti, so- lo «in caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colo- no, compartecipante o soccidario» gli eredi di questi che abbiano esercitato e continuino a esercitare atti- vità agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, possono succedere nel precedente rapporto. Facendo difetto, nella specie, un qualsiasi rappor- to agrario tra il comune di Macomer e il dante causa di CA AT è palese che correttamente i giudici del merito hanno accolto la domanda principale e riget- tato quella incidentale. 11 7. Con il secondo motivo il ricorrente censura, an- unla sentenza gravata «perché non pronuncia su cora, motivo di evidente interesse, relativo alla superficie detenuta>>. Osserva il ricorrente, infatti, che originariamente controparte aveva chiesto il rilascio di una superfi- cie di 240 ha poi ridotta a 120 ha, senza il comune adempisse all'onere di provare la superficie effettiva- mente occupata da esso concludente, atteso che lo stes- so ammetteva di occupare esclusivamente 70-80 ettari. inammissibile.
8. La deduzione unaquanto assolutamente pacifico presso Giusta giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, а pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove о nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione in altri ter- mini devono investire, a pena d'inammissibilità, que- stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la 12 prima volta in sede di legittimità questioni nuove о nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità novitàper della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema della estensione della superficie in concreto occupata dal CA senza titolo. E' palese, pertanto che il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile nella parte in cui prospetta dalla sentenza una tale problematica, non affrontata 13 gravata, e omettendo di indicare in quale atto, del giudizio di merito, avesse prospettato la questione all'esame di quei giudici.
9. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia, violazione dell'art. 46 1. n. 203 del 1982>>, ancora, atteso che la sentenza impugnata, da una parte esclude la applicabilità alla fattispecie della speciale norma- tiva agraria, mentre, dall'altra, la ritiene necessaria senza dare corso alle legittime istanze di merito ed istruttorie che parte convenuta aveva proposto tempe- stivamente fin dal 1° grado». 10. Al pari della precedente la deduzione è inam- missibile (oltre che la sua estrema genericità, non es- ३ sendo indicate quali siano le «legittime istanze di me- rito ed istruttorie» disattese dal giudice di secondo grado, facendo erronea applicazione dell'art. 46, della 1 3 maggio 1982, n. 203] per difetto di interesse. . Ha affermato, infatti, sul punto la sentenza in questa sede gravata che «nonostante la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata [id est la pronunzia di primo grado] nella parte motiva ha ritenu- to in-fondata la stessa domanda: del resto la inesi- stenza di un rapporto di affitto tra CA AT e il comune di Macomer ha costituito la base dell'iter 14 argomentativo seguito dal tribunale per l'accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comune>>. Avendo, in altri termini, i giudici d'appello ac- certato che il tribunale non aveva ritenuto «inammissi- bile», per violazione dell'art. 46, della 1. n. 203 del 1982, la domanda riconvenzionale del CA, avendola in realtà, a prescindere dalla impropria formulazione del dispositivo esaminata e rigettata nel merito, è palese che il CA non è stato soccombente nel giudi- zio di primo grado né in quello d'appello in punto «inammissibilità» della spiegata domanda riconvenziona- t le e lo stesso, quindi, è privo di interesse a censura- r re, in sede di legittimità la violazione o falsa appli- cazione, da parte della sentenza gravata dell'art. 46, 1. 3 maggio 1982, n. 203. 11. Con il quarto, e ultimo, motivo il ricorrente assume, infine, che «viziata è la sentenza laddove de- termina l'incondizionato diritto del comune al risarci - mento del danno per l'occupazione a far data dalla sca- denza del termine della concessione>>, omettendo di pronunciare o di motivare perché nella specie non deb- ba applicarsi la normativa agraria relativa ai canoni». 12. La deduzione è manifestamente infondata, atteso che il denunziato vizio non sussiste. 15 E' di palmare evidenza - infatti che in tanto i giudici a quibus potevano dichiarare l'obbligo del MAN- CA di corrispondere, al comune di Macomer il canone di legge per tutto il periodo in cui lo stesso aveva occu- pato i terreni per cui è causa in quanto fosse rimasto accertato, previamente, che il CA (e prima ancora il proprio dante causa) avevano detenuto i terreni in que- stione in forza di un contratto agrario. Essendo, per contro, rimasto accertato si è a fron- te a una detenzione abusiva è palese, pertanto, che correttamente i giudici del merito hanno condannato il CA al risarcimento dei danni arrecati al comune di Macomer con il suo comportamento contra legem. 13. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 oltre € 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 20 novembre 2003. 16 il Consigliere relatore est. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI uper fleeли REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 il Presidente Gañían Fiducia CANCELLERE C1 Innocente attista LERIADEPOSITATO IN B, 2004 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 1717