Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8136
CASS
Sentenza 15 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di mediazione non sorge il diritto alla provvigione nei confronti della parte che, pur avendo concluso l'affare per l'attività del mediatore, non sia stata posta in grado di conoscere l'opera dello stesso ed abbia dunque ignorato incolpevolmente l'attività del mediatore.

La disciplina dell'art. 1310, secondo comma cod. civ. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8136
    Data del deposito : 15 giugno 2001

    Testo completo