Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 2
In tema di mediazione non sorge il diritto alla provvigione nei confronti della parte che, pur avendo concluso l'affare per l'attività del mediatore, non sia stata posta in grado di conoscere l'opera dello stesso ed abbia dunque ignorato incolpevolmente l'attività del mediatore.
La disciplina dell'art. 1310, secondo comma cod. civ. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8136 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente in
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT IMMOBILIARE, in persona del titolare sig. AL DA,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO CASTRUCCI 13, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI DUÒ, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA LI IT, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE
DELL'UNIVERSITÀ 27, presso lo studio dell'avvocato DIEGO PALAZZOLI,
che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SA AL, BA SI, IG CA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01319/00 proposto da:
SA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
AT IMM, LI IT, IG CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2579/98 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione Civile emessa il 6/7/98, depositata il 21/07/98; R.G.
4092/1998,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato DIEGO PALAZZOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27 novembre 1987, DA AL
quale titolare della Catag Immobiliare chiese il pagamento della provvigione per l'intermediazione della compravendita di un immobile tra i venditori DO DR e IM TI e l'acquirente OI VI IE. I convenuti contestarono la domanda, assumendo che la mediazione era stata svolta da TA IE
TI, mentre l'acquisto dell'immobile era stata effettuato non da OI VI ma da suo marito CA IE. La IE TI e il IE, chiamati in causa, confermarono le tesi dei convenuti.
La IE TI, inoltre, chiese la condanna dei venditori al pagamento in suo favore del saldo della mediazione. Il Tribunale di
Roma rigettò la domanda del AL, accogliendo quella della
IE.
Proposto appello, La Corte d'appello di Roma rigettò il gravame. La
Corte di merito ritenne: inammissibile la domanda proposta nei confronti di OI VI IE, a norma dell'art. 345 c.p.c.;
prescritto il diritto nei confronti di CA IE;
infondata la domanda nei confronti dei coniugi DR. Avverso questa sentenza AL DA quale titolare della Catag Immobiliare
ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. TA IE
TI resiste con controricorso. DO DR resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. IM TI non ha svolto difese. La IE e il DR hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 2950 C.C., nonché la violazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. La dedotta violazione di legge starebbe in ciò, che la sentenza impugnata aveva ritenuto prescritto il diritto nei confronti di CA IE senza considerare che all'epoca dell'atto di citazione iniziale nei confronti della moglie di questi,
OI IE. non era in grado di conoscerlo e che tale situazione conseguiva ad un comportamento doloso del debitore volto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, cosicché doveva trovare applicazione l'art. 2941, n. 8.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella fase del merito (Cass. 8 luglio 1994, n. 6428; 10 maggio 1995, n. 5106; 12
giugno 1999, n. 5809; 19 maggio 1999, n. 4852).
Come risulta dalla sentenza impugnata, la prescrizione è stata eccepita in primo grado. La questione della sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del credito e il creditore, finché non sia stato scoperto il dolo
(art. 294, n. 8), non è stato trattata nella sentenza impugnata e non risulta evocata nell'atto d'appello o negli altri difensivi. Ha
dunque carattere di novità in questa sede;
tanto più se si considera che la sua soluzione presuppone valutazioni di fatto inammissibili nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 144 e 1310 c.c,
nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo quanto esposto la sentenza impugnata sarebbe censurabile, poiché, dopo aver ammesso l'esistenza del vincolo di solidarietà familiare tra i coniugi IE, aveva concluso che il giudizio promosso contro la moglie non aveva effetto interruttivo. La
dedotta violazione sussisterebbe anche ove la Corte d'appello avesse inteso riferirsi alla solidarietà tra chi prende l'impegno nei confronti del mediatore e chi successivamente conclude l'affare.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte d'appello, considerato che nei confronti del IE era intervenuta la prescrizione ex art. 2950 c.c. per essere stata la citazione notificata il 16 gennaio 1987, ha affermato che "anche volendo ritenere che con lui (cioè, con CA IE) fosse obbligata in solido la moglie OI VI, del pari interessata all'affare ancorché non personalmente acquirente, e che abbia avuto conseguentemente effetto interruttivo, anche nei confronti del marito, la citazione notificata alla moglie il 27.11.1987, la prescrizione annuale (ex art. 2950 c.c.) si sarebbe compiuta nell'intervallo tra le due citazioni".
Avuto riguardo alla motivazione adottata dalla Corte di merito deve pervenirsi alla conclusione che la sentenza è erroneamente motivata in diritto, anche se il dispositivo appare sul punto conforme al diritto.
È erroneamente motivata in diritto laddove afferma il principio secondo cui la prescrizione annuale a norma dell'art. 2950 c.c.
sarebbe maturata nell'intervallo fra la prima citazione alla moglie
(27 novembre 1987) e quella al marito (16 gennaio 1989), sena però
considerare la permanenza dell'interruzione della prescrizione a norma dell'art. 2945, secondo comma c.c.. Infatti, la disciplina dell'art. 1310 secondo comma c.c. sull'estensibilità
dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti e della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio
(Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, citata dal ricorrente, nonché: Cass.
25 gennaio 1978, n. 333; 24 marzo 1979, n. 1708; 21 giugno 1988, n.
4244; il novembre 1974, n. 3541).
La sentenza è però conforme al diritto laddove ha ritenuto maturata la prescrizione e insussistente l'interruzione, non risultando applicabile l'art. 1310, secondo comma c.c.
L'art. 1310, secondo comma C.C. prevede l'estensione dell'interruzione della prescrizione ai condebitori solidali in considerazione dell'unitarietà del rapporto obbligatorio. Ciò però
presuppone che vi sia effettivamente un'obbligazione solidale alla quale riferirsi. Nel caso di specie diversamente non è affatto risultato che OI IE fosse tenuta in solido con il marito
CA IE per l'obbligazione fatta valere nei confronti di questo dal AL. Anzi, risulta che l'attore, attuale ricorrente,
ha rinunziato alla domanda proposta nei confronti della IE.
Risultando dunque che, avuto riguardo a quanto accertato nelle fasi di merito, la IE non è obbligata nei confronti del AL,
va conseguentemente esclusa l'estensione della prescrizione che presuppone la sussistenza dell'obbligazione solidale.
Non muta i termini della questione la circostanza che la Corte di merito, ritenendo erroneamente di rafforzare la motivazione della propria decisione, abbia ipotizzato la sussistenza di un'obbligazione solidale tra moglie e marito, considerandola poi irrilevante, atteso che, come si è detto, dagli atti non risulta l'esistenza di un'obbligazione solidale tra i coniugi.
Nel senso sopra indicato va corretta la motivazione della sentenza a norma dell'art. 384, secondo comma c.p.c.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1755 c.c., nonché il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo quanto esposto "una volta assodato il consenso per facta concludentia prestato dai DR al AL
per la mediazione dell'immobile in oggetto, mentre non risulta che la
TA IE TI abbia mai ricevuto l'incarico di vendere,
contrariamente a quanto afferma la Corte d'appello ed accertata l'attività determinante del suddetto AL nella conclusione dell'affare, è illogico e contraddittorio negare che poi da parte dei DR (che ne hanno valorizzato l'opera) debbano essere corrisposte le provvigioni, sulla base della mancata consapevolezza di questi ultimi, in quanto elemento irrilevante ai sensi dell'art. 1755 c.c.". Al proposito il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il diritto alla provvigione sorge per effetto della segnalazione dell'affare poi valorizzata dalle parti ed anche quando venga accertata soltanto l'effettiva rilevanza
(utilità) del mediatore ai fini della conclusione dell'affare ed indipendentemente dal fatto che lo stesso affare sia ricollegabile anche ad altre cause ed interventi concorrenti.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Per il diritto alla provvigione occorre che il soggetto che sarebbe obbligato alla prestazione sia stato a conoscenza dell'attività del mediatore. Il principio è stato più volte affermato da questa Corte
che ha escluso il diritto alla provvigione nei confronti della parte che, pur avendo concluso l'affare per l'attività del mediatore, non
è stata posta in grado di conoscere l'opera dello stesso ed abbia dunque ignorato incolpevolmente l'attività del mediatore (Cass. 13
maggio 1980, n. 3154; 14 dicembre 1988, n. 6813; 21 luglio 1994, n.
6814; 17 novembre 1994, n. 9743).
La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio sopra indicato, avendo affermato che l'obbligo al pagamento della provvigione presuppone che l'affare sia stato concluso con la consapevolezza dell'intervento determinante del mediatore ed avendo ritenuto che "nella specie l'intervento del AL fu determinante,
ma i DR non ne ebbero contezza". Nella sentenza è
ulteriormente specificato che l'attore aveva ammesso di non aver fatto "il nome della IE alla BA DR, quando le comunicò che aveva reperito persona interessata all'acquisto" e che si era giunti al compromesso, tramite un'altra agenzia, senza che i venditori avessero mai saputo che l'acquirente era il marito della sconosciuta che il AL aveva segnalato ma che aveva poi dichiarato di non essere più interessata all'affare".
Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell'art. 1755 c.c. ne' si riscontra un vizio di motivazione della sentenza impugnata, essendo chiara la ratio decidendi a base della statuizione adottata.
Trattasi, comunque, di una valutazione del giudice di merito, non sindacabile in questa sede, essendo esaurientemente motivata.
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale proposto dal DR ed espressamente qualificato come condizionato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione il 26 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001