Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 1
La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura cautelare già disposta, ne' vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria d'incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 cod. proc. pen. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge (Fattispecie in cui il P.M. presso il g.i.p. competente , secondo le regole generali, ad emettere il provvedimento cautelare ha trasmesso gli atti al P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito aveva sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., essendo il procedimento a carico di un magistrato in servizio presso il distretto di provenienza, senza che quest'ultimo g.i.p. reiterasse la misura già disposta, in assenza di una declaratoria di incompetenza da parte del primo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2002, n. 45328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45328 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fattori Paolo Presidente
1. Dott. De Grazia Benito Romano Consigliere
2. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
3. Dott. Atripaldi Umberto Consigliere
4. Dott. Bianchi Luisa Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AN nato il [...];
avverso ordinanza del 18/4/2002 Trib. Libertà di Reggio Calabria. Sentita la relazione fatta dal Consigliere De Grazia Benito Romano;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonello Mura che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
PI AN propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 18 aprile 2002 con la quale il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria confermava nei suoi confronti l'ordinanza con la quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva rigettato la sua istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. della misura della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Messina in danno di Magistrato in servizio presso quel distretto. Lamenta violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove, non si è ritenuto che il G.I.P. competente avrebbe dovuto ex art. 27 sopra menzionato emettere nel termine di giorni 20 nuova misura cautelare nei suoi confronti, il che non era avvenuto di guisa che quella emessa dal G.I.P. di Messina, incompetente, doveva intendersi caducata. La censura è infondata e il ricorso va rigettato.
Come, infatti, osservato dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, in data 11 gennaio 2002, il P.M. di Messina, preso atto che la parte offesa era un magistrato in servizio presso quel distretto, trasmetteva il fascicolo in oggetto per competenza ex art. 11 cod. proc. pen. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Questi, ravvisando la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 11 cod. proc. pen., procedeva per competenza nei confronti di PI,
e nel contempo il G.I.P. di Messina si limitava alla convalida dell'arresto dell'indagato e all'applicazione della misura cautelare, senza declaratoria di incompetenza. Come ben si vede, il caso di specie non è sussumibile sotto la fattispecie e sanzionata con l'inefficacia della misura disposta dall'art. 27 cod. proc. pen. che presuppone in modo inequivoco l'avvenuta declaratoria di incompetenza da parte del giudice che procede.
Non si verifica, infatti, la caducazione automatica del titolo cautelare nel caso di trasmissione di atti tra uffici del pubblico ministero ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen., in assenza di una dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura. La trasmissione degli atti da parte del P.M. presso un giudice al P.M. presso altro giudice non infirma la validità della misura già disposta, ne' vi è necessità che ad essa si sovrappongano nuovi provvedimenti, perché manca una declaratoria di incompetenza del giudice, cosicché non può ritenersi verificata l'ipotesi di cui all'art. 27 cod. proc. pen. con la caducazione automatica della misura cautelare, non reiterata dal giudice competente nel termine di legge (v. Cass. Sez. I n. 5367 del 15/1/1994 in proc. Esposito, puntualmente richiamata nella ordinanza impugnata). Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento venga a cura della cancelleria trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario di competenza per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.