Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
127962/0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 10870/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Rosario De Musis Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel.
2.18281 Cron Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Rep. Ud. 5 apri- Dott. Donato Figurelli Consigliere le 2001 Dott. Gabriella Coletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: Società Aeroporti Roma S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. prof. Giuseppe Consolo che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR CO
- intimato -
1628 avverso la sentenza n. 9425, decisa il 4 novembre 1998 e pubblicata il 24 maggio 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 19790 Л R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giuseppe Consolo;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 28 settembre 1989 AR CO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma la datrice di lavoro società Aeroporti Roma S.p.A. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel livello sesto della qualifi- ca di Operatore Unico Aeroportuale a partire dall'aprile 1987, con la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retribu- tive, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute nel periodo gennaio- giugno 1987. I l Giudice adito, con sentenza in data 16 marzo - 6 giugno 1991, accoglieva le domande tutte. Interponeva appello la Società Aeroporti Roma S.p.A. e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9425, emessa in data 4 novembre 1998 24 maggio 1999, accoglieva in parte il gravame, limitata- mente alla domanda di pagamento delle ferie non godute, respingen- dolo per il resto, e così, per quanto rileva in questa sede, mo- tivava la decisione. Osservava che nel periodo di permanenza nel livello settimo della 2 n qualifica di operatore aeroportuale andava conteggiato anche quel- lo durante il quale non vi era stata prestazione di lavoro per ef- fetto di licenziamento poi annullato, con conseguente ordine di reintegra avente efficacia ex tunc. Osservava ancora che la previ- sione contrattuale era nel senso, anche in armonia con la sempli- cità delle operazioni svolte, che rilevante, ai fini della promo- zione, era il mero decorso del tempo, non anche l'effettivo svol- gimento dei compiti attinenti al livello di provenienza. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassa- zione la società Aeroporti Roma S.p.A. con atto notificato in da- ta 24 maggio 2000 e deduce a sostegno un solo motivo variamente articolato. AR CO è rimasto intimato. La società ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti cc, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione su un punto decisivo della controversia. Si osserva che la lettera e la ratio della disciplina contrattua- le, sono nel senso che la promozione avviene solo in conseguenza dell'effettiva prestazione dell'attività del livello di apparte- nenza. Si afferma ancora che la sentenza è contraddittoria in quanto ri- 3 Л conosce l'efficacia della reintegra quanto alla promozione per de- corso del tempo nella qualifica di provenienza mentre la esclude quanto al godimento delle ferie per il periodo in cui di fatto non vi è stata prestazione di lavoro. Le censure così introdotte non appaiono fondate. Si premette che l'accertamento della volontà delle parti con- relazione al contenuto di un negozio impone un'inda- traenti in gine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di me- rito, sindacabile in sede di legittimità solamente sotto il profi- lo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consenti- re la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giun- gere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica;
tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della rico- struzione della volontà contrattuale operata dal giudice del meri- to e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è poi costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in 4 へ sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. marzo 1998, 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali re- gole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di leg- ge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia devia- to dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). Si nota ancora che per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea interpreta- zione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmen- te, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo. La società ricorrente non ha tenuto conto dei principi sopra ri- chiamati e si è limitata a contrapporre alla lettura data dal Tri- bunale nel senso che rilevante è il decorso del tempo di assegna- zione al livello di provenienza, non anche l'effettivo svolgimento dei compiti relativi, una lettura diversa, con la quale si afferma che è richiesto l'effettivo svolgimento delle relative mansioni. Non viene però riportato il testo integrale della clausola con- 5 trattuale che si assume essere stata violata e pertanto non vi è margine per una verifica della corretta applicazione da parte del Collegio di merito dei canoni di interpretazione legale degli atti di autonomia privata. Quanto all'asserito difetto di motivazione, la ricorrente non cen- sura l'affermazione del Tribunale nel senso che l'annullamento del licenziamento con ordine di reintegra comporta la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, ma si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe contraddetto tale affermazione col diniego dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro. La censura non coglie l'effettiva portata della decisione dal mo- mento che il diniego dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha avuto luogo sul presupposto che il periodo di riposo è finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e presuppone quindi l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, argomento questo non contestato dalla ricorrente e peraltro privo di qual- siasi incidenza in ordine alla promozione per decorso del tempo, poiché la fictio juris per cui il rapporto di lavoro si considera come mai interrotto per effetto della reintegra opera per tutti i casi in cui non risulta incompatibile con specifiche finalità dell'istituto legale o contrattuale invocato. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese attesa la mancata costitu- zione dell'intimato. 6
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 5 aprile 2001 IL PRESIDENTE Розино в щитій Albrite youIL CONSIGLIERE ESTENSORE Phill CANCELLIERE 10 in Gancsileria 2001 S E E T T I S N T I I E G S R E I E A R D L L O E B 7