Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Il tentativo di omicidio si caratterizza per l'oggettiva idoneità e destinazione univoca dell'azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2009, n. 35174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35174 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 613
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 15566/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.S. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 29/09/2008 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di Lecce - Taranto;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ANNICHIARICO Cosimo, che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26/9/08 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione per i minorenni, in riforma della sentenza 18/3/08 (emessa in esito a giudizio abbreviato) del Gup del Tribunale per i minorenni di Taranto, appellata dal Pm e da M.S., condannava a pena di legge il M. per il reato originariamente contestato (derubricato dal Gup in lesione aggravata) di tentato omicidio in danno di Ma.Gi. (in (OMISSIS))
e gli ulteriori reati di porto ingiustificato di coltello, false dichiarazioni a un p.u. sull'identità personale e di ingiuria e percosse in danno dello stesso Ma..
Secondo quanto ricostruito nel doppio giudizio di merito Ma. G. si trovava in auto con un amico, V.V., in una via di (OMISSIS) fermo ad un passaggio pedonale, quando veniva aggredito da M.S., che, aperto lo sportello dal lato del passeggero, si sporgeva all'interno della vettura, sputava in faccia al Ma. e lo schiaffeggiava. L'episodio aveva causa in precedenti dissapori tra i due. Un paio d'ore dopo il Ma., spalleggiato dal V. (che poi avrebbe detto di essersi trovato lì per caso) si portava presso la "villa comunale" della cittadina, dove sapeva che avrebbe potuto trovare il M., che effettivamente trovava e al quale chiedeva spiegazioni. Il Ma., che sapeva essere abitudine dell'altro girare armato di coltello, si era armato a sua volta di un bastone di ferro (in origine la gamba di un tavolo) e quando i due avevano cominciato a spintonarsi aveva ripetutamente colpito per primo l'avversario in varie parti del corpo. Soddisfatto per la lezione data, si era allontanato di qualche metro per raggiungere la propria macchina, quando l'altro lo aveva inseguito, liberandosi della stretta di alcune ragazze attorno a lui che cercavano di fermarlo, e lo aveva fatto segno di un colpo di coltello dal basso verso l'alto in direzione del viso che egli riusciva parzialmente a schivare, venendo attinto di punta sotto l'orecchio sinistro. M. lo aveva poi minacciato di morte girandogli intorno col coltello in mano, al che il Ma. riprendeva a colpirlo con il bastone alla testa lasciandolo a terra sanguinante e fuggendo inseguito dalle percosse delle persone che erano in compagnia del M..
Il primo giudice aveva ritenuto che il colpo, non profondo, fosse stato sferrato "alla cieca" e, anche se arrivato a cinque centimetri dall'arteria giugulare, non fosse diretto a uccidere. Diversamente il giudice di appello, che riteneva che il colpo, infetto "di punta" contro l'avversario che si stava allontanando, fosse sorretto da dolo alternativo, indifferente all'evento morte piuttosto che di lesioni.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: violazione di legge in ordine al dolo e alla conseguente qualificazione del fatto;
vizio di motivazione per il tentato omicidio ritenuto in presenza di un colpo superficialmente inferto, non reiterato, con minacce di morte solo successive e in assenza di pericolo di vita;
vizio di motivazione, quindi, anche sul dolo;
vizio di motivazione, infine, fondando la ricostruzione dei fatti sulla inattendibile parola della parte offesa. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
All'udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso e la difesa il suo accoglimento. Il ricorso è infondato e va respinto. I quattro motivi si sostanziano nella contestata qualificazione del fatto da parte del giudice di appello in base ad una diversa lettura del fatto medesimo e dei dati di prova.
In realtà la valutazione del giudice di merito è corretta e intrinsecamente coerente. È giurisprudenza consolidata (v. per tutte Cass., sez. 1^, sent. n. 4208, ud. 4/2/85, dep. 7/5/85, Anselmini, rv. 169006) che la differenza tra i reati di lesione personale e di tentato omicidio va ricercata, sul piano oggettivo, nella differente potenzialità lesiva dell'azione. Nel primo reato, infatti, essa esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi è un di più, che va oltre l'evento realizzato e tende a causarne uno più grave, riguardante lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore ed il medesimo soggetto passivo, non riuscendo a cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Nel tentato omicidio vi è un'oggettiva idoneità e una destinazione univoca dell'azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall'intenzione dell'agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta.
Nel caso in esame il mezzo usato è un coltello a serramanico di 9,5 cm e la parte del corpo attinta è il collo. Che la gravità della lesione sia modesta è dato non decisivo, la superficialità della ferita (peraltro a pochi centimetri dalla vena giugulare) dovendosi anche attribuire al movimento del capo con cui la vittima, credibilmente, riferisce di avere schivato il colpo. Sul piano soggettivo è corretta l'individuazione del dolo alternativo, che sussiste (per tutte v. Cass., sez. 1^, sent. 9949, ud. 20/10/97, dep. 5/11/97, Trovato, rv. 208933) allorquando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Agli elementi oggetti vi indizianti sopra evidenziati (la natura del mezzo usato, la parte del corpo attinta) deve aggiungersi l'impeto e la determinazione con i quali il M. si è scagliato (divincolandosi da chi lo tratteneva) sull'avversario che sì stava ormai allontanando e lo ha colpito dal basso verso l'alto, mirando al viso. A conferma della persistente carica aggressiva le successive minacce di morte. Corretta dunque la definizione giuridica e adeguata la motivazione, che si vale di tutti i parametri sopra richiamati. La stessa affermazione difensiva per cui il colpo sarebbe stato inferto "alla cieca", lungi dal deporre per una volontà lesiva convalida proprio la tesi del dolo alternativo. La superficialità del colpo (la cui profondità peraltro non è stata accertata dal Ctu perché la ferita venne subito suturata) e l'assenza di pericolo di vita si spiega con il riflesso difensivo avuto dalla vittima. La mancata reiterazione dei colpi con la dinamica dei fatti e la dura reazione dell'avversario. Generici i motivi sulla pretesa inattendibilità della vittima, laddove il fatto è avvenuto alla presenza di più testimoni ed è stato ricostruito in base ad elementi diversi, non ultime le ammissioni dello stesso imputato.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico - giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009