Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
Il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2013, n. 18535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18535 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 15/02/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 345
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 23303/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB EJ N. IL 10/10/1981;
avverso la sentenza n. 240/2012 TRIBUNALE di VERONA, del 18/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico: inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione LO EJ avverso la sentenza in data 18 aprile 2012 con la quale Tribunale di Verona gli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2, essendo stato, il ricorrente, accusato di avere formato la carta d'identità falsificata apparentemente rilasciata dallo stato della Slovenia, valida per l'espatrio, fatto accertato il 2 febbraio 2012.
Ha osservato il giudice, nella motivazione, che la qualificazione giuridica del fatto doveva ritenersi corretta in quanto, essendo presenti sul documento le generalità dell'imputato e la sua fotografia, doveva ritenersi evidente ch'egli avesse quantomeno concorso nella fabbricazione del falso documento, il giudice ha ritenuto congruo anche il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
Deduce il ricorrente:
1) la erronea qualificazione giuridica del fatto. Questo avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ipotesi di cui all'art. 497 bis c.p., comma 1, che punisce la detenzione del documento falso per uso personale: una ipotesi alla quale dovrebbe estendersi la previsione della formazione del documento falso, quando finalizzata ad uso personale, altrimenti non potendo trovare applicazione mai l'ipotesi non aggravata del comma 1;
2-3) la erronea valutazione dell'ipotesi applicata come autonoma e non come forma aggravata rispetto a quella del comma 1: con le conseguenze dovute in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Il Procuratore generale presso questa corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il ricorso è inammissibile. È noto che per la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza- pur ammissibile in linea di principio: così Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Cc. (dep. 28/04/2000) Rv. 215825- deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Rv. 246394;
Conformi: N. 44278 del 2007 Rv. 238286, N. 45688 del 2008 Rv. 241666).
Nel caso di specie è vero semmai che il fatto descritto nella imputazione rientra nella cornice giuridica prescelta dal giudice, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di osservare come integri il reato di cui all'art. 497 bis c.p., comma 2, (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto (nella specie di provenienza furtiva) contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la "ratio" di cui all'art. 497 bis cpv cod. pen. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis c.p., comma 1, solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore (Rv. 250188).
In altri termini, i due commi di cui all'art. 497 bis puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l'espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali per la connotazione organizzativa che la caratterizza,costituita dalla previa contraffazione del documento stesso ad opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o, infine, dalla detenzione fuori dai casi di uso personale. Una precisazione, quest'ultima, che induce a ritenere che il possesso di cui al comma primo riguardi il caso, per questo di minore allarme sociale, del possesso di documento/i per uso personale in assenza di concorso nella fabbricazione. Ultronea appare, al riguardo, la doglianza della difesa sulla necessità di una interpretazione estensiva del primo comma in ragione della pratica impossibilità, in caso contrario, di vedere riconosciuta la meno grave fattispecie all'agente che pure sia trovato in possesso di un documento per uso evidentemente personale, contraffatto con apposizione della foto dell'indagato stesso e la iscrizione delle sue generalità. La applicazione, in tale ipotesi, del comma 2 in luogo del comma 1 costituisce infatti il frutto di una valutazione del giudice del merito sulla base delle prove raccolte a proposito dell'eventuale concorso dell'agente anche nella condotta di falsificazione, non potendosi escludere, per converso, in linea di principio, che anche nella situazione sopra descritta sia operativo il comma 1 della norma, quando possa sostenersi, ad esempio, che una organizzazione criminale di un certo spessore o altra analoga realtà criminale o un terzo abbiano deciso autonomamente la formazione di falsi documenti concernenti il soggetto di interesse, di cui si conoscano generalità e si posseggano, a vario titolo, documenti di diverso tipo o foto, magari forniti in buona fede dallo stesso interessato: documenti, quindi, così falsificati dal terzo al di fuori del concorso,dei quali poi il soggetto interessato viene dotato per scopi che trascendono quelli personali e immediati. A ciò va aggiunto che l'art. 497 bis c.p., comma 2 costituisce - così dichiarandosi infondati anche gli ulteriori motivi di gravame - un reato autonomo rispetto a quello del comma 1 posto che, sebbene la pena sia indicata con un sistema di computo per relationem rispetto a quella del comma 1 nel senso che "è aumentata" - elemento in genere ritenuto indicativo del rapporto circostanziale dell'una fattispecie rispetto all'altra - la struttura delle due fattispecie si rivela ontologicamente distinta con specifico riferimento alla condotta contestata nel processo in esame. Hanno ribadito le Sezioni unite, nella recente sentenza n. 4694 del 2011, che:
a) "circostanze del reato" sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali";
b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto "circostanze" in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e queste Sezioni Unite -con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, ED (che ha individuato nel reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) -hanno ritenuto che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. Orbene, nel caso qui in esame vi è, tra la fattispecie di cui al comma 1 e le altre, una immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte, in quanto il riferimento è a eventi che esprimono, ciascuno, una realtà fenomenica distinta e indipendente. In altri termini, può affermarsi che la descrizione delle condotte che differenziano le varie fattispecie attiene ed è essa stessa elemento costitutivo dei reati e non può dirsi relegata al ruolo di elemento circostanziale.
La ipotesi del comma 2 punisce infatti la condotta della "fabbricazione di documento falso", in sè del tutto distinta da quella del "possesso" di cui al comma 1 e non certo in rapporto di progressione criminosa per aggiunta, costituendone semmai il presupposto e l'antefatto naturale. Il fatto poi che nel secondo comma sia indicata e punita anche la condotta della "detenzione " del documento falso "per uso non personale" (fuori dal caso di contraffazione) non muta la sostanza della conclusione raggiunta:
anche per tale fattispecie, infatti, (l'unica per la quale parte della dottrina ravvede la natura di circostanza aggravante) è operativa la riflessione sopra formulata, posto che la "detenzione" di un documento "per conto di terzi" (cioè per uso non personale) è concetto autonomo e distinto da quello del "possesso" per uso personale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013