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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SC DI NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 23/02/2022 ; visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, riportandosi alle conclusioni rasse g nate ai sensi deg li artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla le gge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impu g nata;
udito l'avv.to Simona Camerlen go, difensore della parte civile, che si è riportata alla memoria di replica, concludendo per il ri getto del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv.to Alessandro Mastrodonnenico, difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'acco g limento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8113 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 25/10/2021, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ne confronti della parte civile, DI NI SC per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 61 n. 2, 623, 517-ter cod. pen., in Seregno e Cornaredo, querela del 18/11/2015. 2. In data 08/04/2022 DI NI SC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alessandro Mastrodomenico, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 234 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il gravame era stata dedotta la violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., in -k... riferimento alla mancata acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di ,._—, i / u / Monza del 23/02/2016, della consulenza tecnica dello studio MO & TN L ' I_, de 10/02/2016, dell'ordinanza del Tribunale delle Imprese di Milano del 11/03/2019 e della consulenza di ufficio svolta nel predetto giudizio civile;
in particolare, la difesa aveva dedotto la contrarietà della motivazione del primo giudice ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di acquisizione, ex art. 234 cod. proc. pen., di documentazione quali sentenze non definitive, ordinanze cautelari e consulenze tecniche di ufficio disposte nel giudizio civile (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011; Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010), e la Corte di merito si è limitata a ripetere le argomentazioni del primo giudice, omettendo di considerare la dedotta decisività della citata documentazione - posto che i citati documenti dimostrano l'insussistenza della violazione del brevetto - ed errando nel ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, l'istanza istruttoria era già stata avanzata in primo grado, ed era stata erroneamente rigettata dal primo giudice, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a decidere sull'ammissibilità della prova documentale ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005; Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020); parimenti erronea la circostanza che la mancata acquisizione della documentazione non integrerebbe ') 2 una causa di nullità della sentenza, che non costituisce una condizione necessaria nell'ambito del giudizio di cognizione, in cui la critica alla decisione del primo giudice può basarsi su dati meramente fattuali, come quelli desumibili dalla citata documentazione;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al rigetto dell'espletamento della richiesta perizia, posto che il primo giudice aveva motivato la superfluità della stessa su argomentazioni del tutto congetturali, senza considerare le stesse considerazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, il quale aveva affermato che, pur volendo ritenere che le soffianti avessero le medesime caratteristiche, ciò non avrebbe comportato, automaticamente, la violazione del brevetto, circostanza che avrebbe dovuto essere specificamente verificata;
per cui, a fronte di un quadro istruttoria incerto, la perizia avrebbe dissolto ogni dubbio;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto all'insussistenza del fatto, avendo l'appello evidenziato tutte le differenze emerse tra i macchinari, indicate sia dall'ing. Baroni, consulente del pubblico ministero, che dall'ing. Stefanni, consulente della difesa - tutte descritte analiticamente in ricorso - mentre la Corte di merito si è imitata a ripercorrere il percorso argomentativo del primo giudice, a sua volta appiattito sulle argomentazioni del consulente della parte civile, con travisamento proprio delle conclusioni del consulente del pubblico ministero;
2.4 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento alla violazione del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", essendo la Corte di merito pervenuta ad una conferma della condanna senza valutare la documentazione di cui la difesa aveva chiesto l'acquisizione e senza considerare le conclusioni del consulente della difesa. 2. In data 0/12/2022 l'avv.to Simona Camerlengo, difensore della parte civile, ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di DI NI SC è fondato, per le ragioni di seguito indicate. La vicenda in esame ha per oggetto l'abusiva riproduzione, da parte dell'imputato, di un macchinario per la rigenerazione e pulizia dei filtri anti- percolato da utilizzare per i motori diesel, brevettato dalla AFR Air Filter 3 Recycling s.r.I., di cui l'imputato era a conoscenza in quanto addetto alle vendite della predetta società. Egli, quindi, avrebbe riprodotto il macchinario, riproducendone pedissequamente il funzionamento, nonostante il brevetto rilasciato alla AFR Air Filter Recycling s.r.l.; un esemplare di detto macchinario era stato rinvenuto a seguito di perquisizione e sottoposto a sequestro. La sentenza impugnata, che riproduce anche la motivazione del primo giudice, ha dato atto che al momento del sequestro il macchinario era in funzione, ma non attraverso la soffiante in dotazione, bensì grazie ad un compressore collegato esternamente;
la presenza della soffiante, tuttavia, appariva essenziale al fine di stabilire la modalità di funzionamento del macchinario e, quindi, la sua pedissequa riproduzione, in quanto la specifica soffiante del macchinario brevettato aveva un ruolo essenziale nel garantire determinati parametri di portata e pressione del gas, che non tutte le soffianti sono in grado di fornire. In sede di perquisizione, quindi, non era stato possibile accertare di che tipo di soffiante fosse munito il macchinario, né che ruolo avesse tale componente nelle fasi di funzionamento, ciò in riferimento all'aspetto determinante, costituito dalle prestazioni essenziali della soffiante stessa nel macchinario brevettato. Il Tribunale del riesame di Monza aveva, quindi, disposto la restituzione del macchinario in sequestro, previa descrizione dello stesso e del suo funzionamento, cosa che non era stato possibile effettuare, il che aveva condotto già il primo giudice a rigettare la richiesta di svolgimento di una perizia, in quanto, essendo stato il macchinario già restituito all'avente diritto, non vi erano elementi per ritenere che esso fosse rimasto immutato, ritenendo, comunque, che le relazioni dei consulenti di parte consentissero di pervenire alla conclusione che il macchinario sequestrato fosse stato riprodotto in violazione del brevetto. In sede di gravame la difesa aveva dedotto la violazione del'art. 234 cod. proc. pen. in relazione all'omessa acquisizione del provvedimento del Tribunale del riesame di Monza in data 23/02/2016, della consulenza tecnica redatta dallo studio MO & TN del 10/02/2016, dell'ordinanza emessa dal Tribunale delle Imprese di Milano in data 11/03/2019, nonché della consulenza di parte svolta nell'ambito di tale ultimo giudizio. La Corte di merito ha condiviso le argomentazioni del primo giudice, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del riesame afferisse ad una fase cautelare, come tale superata;
che il provvedimento adottato dal Tribunale delle Imprese fosse stata assunta nell'ambito di un giudizio cautelare civile non irrevocabile, la cui acquisizione sarebbe stata in contrasto con la disposizione di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., così come, per le stesse ragioni, non avrebbe potuto essere acquisita la consulenza di parte svolta in tale giudizio, mentre la consulenza dello studio 4 MO & TN non avrebbe potuto essere acquisita, non essendo mai stato chiesto l'esame del consulente quale teste. Tanto premesso, osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare fondato. Già il massimo consesso nomofilattico di questa Corte, dopo aver premesso che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti non necessita di un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, risultando, al contrario, ineludibile che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, salva, in caso contrario, l'inutilizzabilità probatoria ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., ha poi ribadito come "le sentenze non irrevocabili - delle quali è certamente ammissibile la produzione e l'acquisizione al pari degli altri documenti ex artt. 234 comma 1 e 236 -, siccome non ancora assistite dalla intangibilità del decisum, sono idonee, in ragione dell'oggetto della rappresentazione incorporata nella scrittura, a documentare il (e ad essere utilizzate come prova extra- e pre-costituita limitatamente al) mero fatto storico dell'esistenza della decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la ricostruzione, ne' il ragionamento probatorio sui fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, inerenti più propriamente alla regiudicanda ancora in discussione, per la cui valutazione soccorre lo specifico modulo acquisitivo dei verbali di prove di altri procedimenti predisposto dall'art. 238 del codice di rito. A questa regola di indubbia ragionevolezza sistematica deroga infatti, limitatamente alle sentenze irrevocabili, la disposizione dell'art. 238 bis dettata da esigenze eminentemente pratiche di coordinamento probatorio fra processi. Norma, questa, sicuramente eccezionale nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e immediatezza, rispetto alla quale si sostiene peraltro nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 1^, 16/11/1998, Hass, rv. 211768) che l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili neppure comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti in esse accertati, ne' tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia critica e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate." (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Appare, quindi, del tutto evidente, come le Sezioni Unite abbiano declinato un diverso regime di rilevanza probatoria delle decisioni giudiziarie definitive, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., rispetto a quello delle decisioni non 5 irrevocabili, non di meno legittimamente acquisibili ai sensi degli artt. 234 e 236 cod. proc. pen., sussistendone i presupposti, a prescindere da qualsiasi formalismo acquisitivo, purché nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel solco di tale principio ermeneutico la giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte ha più volte ribadito come l'acquisizione nel giudizio di appello di prove documentali, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, dovendo, quanto alle modalità, svolgersi nel contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504; Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, Rv. 230457; Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara ed altri, Rv. 230238). Per quanto riguarda, in particolare, la consulenza tecnica posta in essere in un giudizio civile, parimenti è indubbia la suscettibilità di acquisizione della stessa in un procedimento penale (Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, dep. 15/02/2012, G. e altro, Rv. 252127, in riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio formatasi in un giudizio civile non ancora definito con sentenza irrevocabile, con affermazione applicabile anche alla consulenza tecnica di parte, trattandosi, in entrambi i casi, di prova documentale formata al di fuori del processo penale, rappresentativa di situazioni e cose). La giurisprudenza di questa Corte è, quindi, senza dubbio pervenuta ad un'interpretazione estremamente ampia del concetto di prova documentale acquisibile nel processo penale, in base ad una sistematica lettura dell'art. 234 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 5880 del 09/01/2013, Benedittini, Rv. 254244 in tema di acquisizione di memoria difensiva depositata in un procedimento civile). Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui né la sentenza emessa nel giudizio civile né la consulenza di parte ivi svolta sarebbero acquisibili, in quanto ciò contrasterebbe con l'art. 238-bis cod. proc. pen. - appare palesemente erronea e frutto di un'interpretazione del tutto irragionevolmente avulsa dai canoni ermeneutici delineati da questa Corte regolatrice, oltre che in palese violazione della disposizione di cui all'art. 234 cod. proc. pen., come delineata alla stregua del diritto vivente. Quanto alla motivazione circa l'omessa acquisizione del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame, l'argomentazione addotta - secondo cui il provvedimento in questione riguardava una fase processuale esaurita - risulta meramente apparente, in quanto la rilevanza di tale documentazione avrebbe dovuto essere apprezzata, congiuntamente agli altri documenti di cui veniva 6 chiesta l'acquisizione, alla luce delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta difensiva. In tal senso, quindi, il punto di partenza per considerare la rilevanza o meno della documentazione, in funzione della sua acquisizione, era costituito dalla possibilità di pervenire ad un ulteriore tassello probatorio in vista della dimostrazione, o della smentita, che la fabbricazione del macchinario oggetto di imputazione fosse avvenuta con usurpazione del titolo di proprietà industriale. In riferimento, infine, alla consulenza dello studio MO & TN, la Corte di merito non ha considerato come il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Mastropasqua Pasquale, Rv. 282962; Sez. 5 n. 416662 del 14/04/2016, Noronha Evando, Rv. 267863). Non vi è alcun dubbio, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata risulta, sul punto, manifestamente carente, posto che - proprio alla luce del diritto vivente e dell'estensione del concetto di prova documentale enucleabile alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo Eugenio, Rv. 283319; Sez. 6, n. 33751 del 27/05/2021, IT AT, Rv. 281981; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero PE, Rv. 280758) -, non vi è alcun dubbio che il diniego di acquisizione di documentazione in funzione di prova debba passare attraverso la valutazione e la motivazione della sua irrilevanza ed ininfluenza ai fini decisori. Di detta motivazione non si rinviene alcuna traccia nella sentenza impugnata;
quest'ultima, pertanto, va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che, impregiudicata ogni valutazione circa la effettiva rilevanza e decisività della documentazione oggetto delle deduzioni difensive, dovrà, tuttavia, colmare la lacuna motivazionale sul punto, alla luce dei principi di diritto sin qui esposti. Ogni ulteriore motivo di ricorso risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consi g liere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che, riportandosi alle conclusioni rasse g nate ai sensi deg li artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla le gge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impu g nata;
udito l'avv.to Simona Camerlen go, difensore della parte civile, che si è riportata alla memoria di replica, concludendo per il ri getto del ricorso, ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'avv.to Alessandro Mastrodonnenico, difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'acco g limento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8113 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 25/10/2021, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ne confronti della parte civile, DI NI SC per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 61 n. 2, 623, 517-ter cod. pen., in Seregno e Cornaredo, querela del 18/11/2015. 2. In data 08/04/2022 DI NI SC ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alessandro Mastrodomenico, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 234 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in quanto con il gravame era stata dedotta la violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., in -k... riferimento alla mancata acquisizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di ,._—, i / u / Monza del 23/02/2016, della consulenza tecnica dello studio MO & TN L ' I_, de 10/02/2016, dell'ordinanza del Tribunale delle Imprese di Milano del 11/03/2019 e della consulenza di ufficio svolta nel predetto giudizio civile;
in particolare, la difesa aveva dedotto la contrarietà della motivazione del primo giudice ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di acquisizione, ex art. 234 cod. proc. pen., di documentazione quali sentenze non definitive, ordinanze cautelari e consulenze tecniche di ufficio disposte nel giudizio civile (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004; Sez. 4, n. 9797 del 05/12/2000, Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011; Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010), e la Corte di merito si è limitata a ripetere le argomentazioni del primo giudice, omettendo di considerare la dedotta decisività della citata documentazione - posto che i citati documenti dimostrano l'insussistenza della violazione del brevetto - ed errando nel ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, l'istanza istruttoria era già stata avanzata in primo grado, ed era stata erroneamente rigettata dal primo giudice, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a decidere sull'ammissibilità della prova documentale ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005; Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020); parimenti erronea la circostanza che la mancata acquisizione della documentazione non integrerebbe ') 2 una causa di nullità della sentenza, che non costituisce una condizione necessaria nell'ambito del giudizio di cognizione, in cui la critica alla decisione del primo giudice può basarsi su dati meramente fattuali, come quelli desumibili dalla citata documentazione;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al rigetto dell'espletamento della richiesta perizia, posto che il primo giudice aveva motivato la superfluità della stessa su argomentazioni del tutto congetturali, senza considerare le stesse considerazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, il quale aveva affermato che, pur volendo ritenere che le soffianti avessero le medesime caratteristiche, ciò non avrebbe comportato, automaticamente, la violazione del brevetto, circostanza che avrebbe dovuto essere specificamente verificata;
per cui, a fronte di un quadro istruttoria incerto, la perizia avrebbe dissolto ogni dubbio;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, quanto all'insussistenza del fatto, avendo l'appello evidenziato tutte le differenze emerse tra i macchinari, indicate sia dall'ing. Baroni, consulente del pubblico ministero, che dall'ing. Stefanni, consulente della difesa - tutte descritte analiticamente in ricorso - mentre la Corte di merito si è imitata a ripercorrere il percorso argomentativo del primo giudice, a sua volta appiattito sulle argomentazioni del consulente della parte civile, con travisamento proprio delle conclusioni del consulente del pubblico ministero;
2.4 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento alla violazione del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", essendo la Corte di merito pervenuta ad una conferma della condanna senza valutare la documentazione di cui la difesa aveva chiesto l'acquisizione e senza considerare le conclusioni del consulente della difesa. 2. In data 0/12/2022 l'avv.to Simona Camerlengo, difensore della parte civile, ha depositato memoria di replica e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di DI NI SC è fondato, per le ragioni di seguito indicate. La vicenda in esame ha per oggetto l'abusiva riproduzione, da parte dell'imputato, di un macchinario per la rigenerazione e pulizia dei filtri anti- percolato da utilizzare per i motori diesel, brevettato dalla AFR Air Filter 3 Recycling s.r.I., di cui l'imputato era a conoscenza in quanto addetto alle vendite della predetta società. Egli, quindi, avrebbe riprodotto il macchinario, riproducendone pedissequamente il funzionamento, nonostante il brevetto rilasciato alla AFR Air Filter Recycling s.r.l.; un esemplare di detto macchinario era stato rinvenuto a seguito di perquisizione e sottoposto a sequestro. La sentenza impugnata, che riproduce anche la motivazione del primo giudice, ha dato atto che al momento del sequestro il macchinario era in funzione, ma non attraverso la soffiante in dotazione, bensì grazie ad un compressore collegato esternamente;
la presenza della soffiante, tuttavia, appariva essenziale al fine di stabilire la modalità di funzionamento del macchinario e, quindi, la sua pedissequa riproduzione, in quanto la specifica soffiante del macchinario brevettato aveva un ruolo essenziale nel garantire determinati parametri di portata e pressione del gas, che non tutte le soffianti sono in grado di fornire. In sede di perquisizione, quindi, non era stato possibile accertare di che tipo di soffiante fosse munito il macchinario, né che ruolo avesse tale componente nelle fasi di funzionamento, ciò in riferimento all'aspetto determinante, costituito dalle prestazioni essenziali della soffiante stessa nel macchinario brevettato. Il Tribunale del riesame di Monza aveva, quindi, disposto la restituzione del macchinario in sequestro, previa descrizione dello stesso e del suo funzionamento, cosa che non era stato possibile effettuare, il che aveva condotto già il primo giudice a rigettare la richiesta di svolgimento di una perizia, in quanto, essendo stato il macchinario già restituito all'avente diritto, non vi erano elementi per ritenere che esso fosse rimasto immutato, ritenendo, comunque, che le relazioni dei consulenti di parte consentissero di pervenire alla conclusione che il macchinario sequestrato fosse stato riprodotto in violazione del brevetto. In sede di gravame la difesa aveva dedotto la violazione del'art. 234 cod. proc. pen. in relazione all'omessa acquisizione del provvedimento del Tribunale del riesame di Monza in data 23/02/2016, della consulenza tecnica redatta dallo studio MO & TN del 10/02/2016, dell'ordinanza emessa dal Tribunale delle Imprese di Milano in data 11/03/2019, nonché della consulenza di parte svolta nell'ambito di tale ultimo giudizio. La Corte di merito ha condiviso le argomentazioni del primo giudice, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del riesame afferisse ad una fase cautelare, come tale superata;
che il provvedimento adottato dal Tribunale delle Imprese fosse stata assunta nell'ambito di un giudizio cautelare civile non irrevocabile, la cui acquisizione sarebbe stata in contrasto con la disposizione di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., così come, per le stesse ragioni, non avrebbe potuto essere acquisita la consulenza di parte svolta in tale giudizio, mentre la consulenza dello studio 4 MO & TN non avrebbe potuto essere acquisita, non essendo mai stato chiesto l'esame del consulente quale teste. Tanto premesso, osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare fondato. Già il massimo consesso nomofilattico di questa Corte, dopo aver premesso che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti non necessita di un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, risultando, al contrario, ineludibile che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, salva, in caso contrario, l'inutilizzabilità probatoria ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen., ha poi ribadito come "le sentenze non irrevocabili - delle quali è certamente ammissibile la produzione e l'acquisizione al pari degli altri documenti ex artt. 234 comma 1 e 236 -, siccome non ancora assistite dalla intangibilità del decisum, sono idonee, in ragione dell'oggetto della rappresentazione incorporata nella scrittura, a documentare il (e ad essere utilizzate come prova extra- e pre-costituita limitatamente al) mero fatto storico dell'esistenza della decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la ricostruzione, ne' il ragionamento probatorio sui fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, inerenti più propriamente alla regiudicanda ancora in discussione, per la cui valutazione soccorre lo specifico modulo acquisitivo dei verbali di prove di altri procedimenti predisposto dall'art. 238 del codice di rito. A questa regola di indubbia ragionevolezza sistematica deroga infatti, limitatamente alle sentenze irrevocabili, la disposizione dell'art. 238 bis dettata da esigenze eminentemente pratiche di coordinamento probatorio fra processi. Norma, questa, sicuramente eccezionale nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e immediatezza, rispetto alla quale si sostiene peraltro nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 1^, 16/11/1998, Hass, rv. 211768) che l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili neppure comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti in esse accertati, ne' tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia critica e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate." (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676). Appare, quindi, del tutto evidente, come le Sezioni Unite abbiano declinato un diverso regime di rilevanza probatoria delle decisioni giudiziarie definitive, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., rispetto a quello delle decisioni non 5 irrevocabili, non di meno legittimamente acquisibili ai sensi degli artt. 234 e 236 cod. proc. pen., sussistendone i presupposti, a prescindere da qualsiasi formalismo acquisitivo, purché nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel solco di tale principio ermeneutico la giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte ha più volte ribadito come l'acquisizione nel giudizio di appello di prove documentali, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, dovendo, quanto alle modalità, svolgersi nel contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504; Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, Rv. 230457; Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara ed altri, Rv. 230238). Per quanto riguarda, in particolare, la consulenza tecnica posta in essere in un giudizio civile, parimenti è indubbia la suscettibilità di acquisizione della stessa in un procedimento penale (Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, dep. 15/02/2012, G. e altro, Rv. 252127, in riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio formatasi in un giudizio civile non ancora definito con sentenza irrevocabile, con affermazione applicabile anche alla consulenza tecnica di parte, trattandosi, in entrambi i casi, di prova documentale formata al di fuori del processo penale, rappresentativa di situazioni e cose). La giurisprudenza di questa Corte è, quindi, senza dubbio pervenuta ad un'interpretazione estremamente ampia del concetto di prova documentale acquisibile nel processo penale, in base ad una sistematica lettura dell'art. 234 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 5880 del 09/01/2013, Benedittini, Rv. 254244 in tema di acquisizione di memoria difensiva depositata in un procedimento civile). Ne discende che la motivazione della sentenza impugnata - secondo cui né la sentenza emessa nel giudizio civile né la consulenza di parte ivi svolta sarebbero acquisibili, in quanto ciò contrasterebbe con l'art. 238-bis cod. proc. pen. - appare palesemente erronea e frutto di un'interpretazione del tutto irragionevolmente avulsa dai canoni ermeneutici delineati da questa Corte regolatrice, oltre che in palese violazione della disposizione di cui all'art. 234 cod. proc. pen., come delineata alla stregua del diritto vivente. Quanto alla motivazione circa l'omessa acquisizione del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame, l'argomentazione addotta - secondo cui il provvedimento in questione riguardava una fase processuale esaurita - risulta meramente apparente, in quanto la rilevanza di tale documentazione avrebbe dovuto essere apprezzata, congiuntamente agli altri documenti di cui veniva 6 chiesta l'acquisizione, alla luce delle argomentazioni poste a sostegno della richiesta difensiva. In tal senso, quindi, il punto di partenza per considerare la rilevanza o meno della documentazione, in funzione della sua acquisizione, era costituito dalla possibilità di pervenire ad un ulteriore tassello probatorio in vista della dimostrazione, o della smentita, che la fabbricazione del macchinario oggetto di imputazione fosse avvenuta con usurpazione del titolo di proprietà industriale. In riferimento, infine, alla consulenza dello studio MO & TN, la Corte di merito non ha considerato come il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Mastropasqua Pasquale, Rv. 282962; Sez. 5 n. 416662 del 14/04/2016, Noronha Evando, Rv. 267863). Non vi è alcun dubbio, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata risulta, sul punto, manifestamente carente, posto che - proprio alla luce del diritto vivente e dell'estensione del concetto di prova documentale enucleabile alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo Eugenio, Rv. 283319; Sez. 6, n. 33751 del 27/05/2021, IT AT, Rv. 281981; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero PE, Rv. 280758) -, non vi è alcun dubbio che il diniego di acquisizione di documentazione in funzione di prova debba passare attraverso la valutazione e la motivazione della sua irrilevanza ed ininfluenza ai fini decisori. Di detta motivazione non si rinviene alcuna traccia nella sentenza impugnata;
quest'ultima, pertanto, va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che, impregiudicata ogni valutazione circa la effettiva rilevanza e decisività della documentazione oggetto delle deduzioni difensive, dovrà, tuttavia, colmare la lacuna motivazionale sul punto, alla luce dei principi di diritto sin qui esposti. Ogni ulteriore motivo di ricorso risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente