Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazone contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliunde" elementi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2016, n. 20748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20748 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
20 7 4 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n.
8.21 Silvio Amoresano Mauro Mocci UP - 16/03/2016 R.G.N. 22361/2015 Emanuela Gai - Relatore - Enrico Mengoni Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN GI, nato a [...] [...] avverso la sentenza del 10/11/2014 della Corte d'appello di Lecce o r visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo : Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. GI Camassa sost. proc. avv. Fino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO .
1. Con sentenza del 10 novembre 2014, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, . con la quale GI AN era stato condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di mesi nove di reclusione. Al AN era contestata, quale liquidatore della SEM ZI srl, la distruzione delle fatture attive relative agli anni d'imposta 2005-2008; fatto accertato in data 06/06/2008. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che la solidità del compendio probatorio, come evidenziato dal giudice di primo grado, era fondata sulla circostanza che all'epoca dei fatti il ricorrente era il liquidatore della società SEM ZI srl, che la società medesima risultava avere rapporti con altre società del settore che erano in possesso di fatture emessa dalla prima, che, all'atto dell'accertamento presso la SEM ZI srl, non erano state rivenute e che l'assenza di queste rendeva impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari;
correttamente il giudice di primo grado era pervenuto, dunque, alla affermazione della responsabilità penale del AN le cui censure difensive erano infondate. In particolare il giudice d'appello ha richiamato i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ed ribadito l'irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato, della possibilità di ricostruzione del reddito e del movimento degli affari aliunde, evidenziando a tale fine, la non decisività della audizione della commercialista, richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen., che all'atto dell'accesso aveva negato di essere in possesso della documentazione contabile, e la circostanza che la società era in regime di contabilità ordinaria e che il AN non aveva nella propria disponibilità alcun libro contabile, il registro Iva acquisiti e vendite, sicchè era impossibile la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari. Ha, infine, confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Michele Fino, difensore di fiducia di GI AN, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire il reddito e il volume degli affari, laddove una più approfondita acquisizione della documentazione contabile, effettivamente esistente presso le società con cui la SEM ZI sri aveva avuto rapporti commerciali negli anni, ne avrebbe consentito la ricostruzione. Argomenta il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato il dolo specifico della norma ritenendo raggiunta la prova dell'impossibilità di ricostruzione dei redditi e del volume degli affari in quanto la documentazione contabile, pur non nella disponibilità del AN, era aliunde reperibile. La 2 possibilità di ricostruzione dei redditi e del volume degli affari attraverso l'analisi dei flussi economici della società del ricorre con le altre società, con cui aveva avuto rapporti commerciali, escluderebbe il reato contestato, e la condotta dovrebbe essere ricondotta nell'alveo dell'art. 9 del d.lgs 471 del 1997, che punisce la violazione degli obblighi relativi alla mancata conservazione delle scritture contabili.
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 606 comma 1 lett d) ed e) cod. proc.pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. La Corte d'appello non avrebbe, immotivatamente, accolto la : richiesta di audizione della commercialista del AN, che sarebbe stata in grado di ricostruire i redditi e il volume degli affari.
2.3. Con il terzo motivo si duole del trattamento sanzionatorio in quanto sproporzionato ai fatti, e del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche argomentato dalla Corte d'appello con motivazione apodittica.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza del primo e secondo motivo e la genericità del terzo motivo. gep 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte di Cassazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. n. 3, n. 36624 del 18/07/2012, PM in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. n. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). L'irrilevanza ai fini dell'esclusione del delitto in esame della possibilità di ricostruzione aliunde dei redditi e del volume degli affari discende dalla ratio dell'incriminazione e dal bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, da individuarsi nell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. L'art. 10 cit sanziona, dunque, l'obbligo del contribuente di non sottrarre, all'accertamento fiscale, le scritture ed i documenti contabili. Così 3 A individuato l'oggetto giuridico del reato, ne discende che non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni prive di documentazione contabile sia possibile attraverso percorsi esterni all'impresa, quali i riscontri incrociati con gli altri soggetti economici con i quali vi sono stati rapporti commerciali, situazione nella quale è palese la violazione del bene giuridico alla trasparenza fiscale del contribuente. In altri termini la norma sanziona la violazione dell'obbligo di trasparenza fiscale che ricorre in tutti i casi in cui la documentazione dell'impresa non consenta la ricostruzione delle operazioni in ragione della mancanza totale o parziale di questa, restando escluso il reato solo quanto il risultato economico delle operazioni prive di documentazione obbligatoria possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore ( Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, Lanteri, Rv. 238613). Diversamente, la norma, infatti, sarebbe sostanzialmente priva di concreta applicazione ove si attribuisse rilievo alla possibilità di ricostruzione grazie alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova, tanto più che in materia, di regola, in un modo o nell'altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l'evasione fiscale viene scoperta. Pertanto deve ribadirsi il principio secondo cui, per rendere concreta la tutela penale, la norma incriminatrice deve interpretarsi nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell'impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare escluso pertanto qualsiasi - riferimento ad una possibilità di ricostruzione aliunde. : La Corte territoriale, nel solco dei principi qui richiamati, ha fatto corretta applicazione del principio sopra affermato e, in presenza di accertata mancanza أمو - presso l'impresa, di documentazione contabile fatture attive e libri contabili ha respinto le censure svolte dal ricorrente sulla esclusione della rilevanza penale del fatto allorchè sia possibile la ricostruzione aliunde. Ha evidenziato, innanzitutto, che le fatture e i registri contabili relativi agli anni di imposta 2005- 2008 non erano nella disponibilità del AN, liquidatore della società, ma che erano certamente esistiti alla luce delle dichiarazioni del m.llo PP e dei riscontri incrociati con le società con cui la SEM ON srl aveva avuto in quegli anni rapporti commerciali, che l'impossibilità di ricostruzione del volume degli affari era palese in quanto AN non aveva nella sua disponibilità alcun documento contabile, neppure quelli obbligatori per legge, sicchè la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari era, in concreto, impossibile a nulla rilevando l'eventualità di una ricostruzione con elementi aliunde, secondo r gli arresti di questa Corte.
6. Quanto al secondo motivo, è noto che secondo il consolidato orientamento 4 A 3 della Corte di Cassazione, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Va, infatti, premesso che ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte e, se il diniego è sorretto da adeguata e logica motivazione, non è prospettabile il vizio denunciato ( sez. 3, n. 42006 del 27/09/2012, Rv. 253604; Sez. 2, n. 12459 del 10/11/1998, Argentino, Rv. 211911). La corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei condivisibili principi laddove ha ritenuto di non disporre l'audizione della commercialista del ricorrente sul presupposto delle non decisività della prova fondata sulla circostanza che in sede di verifica della Guardi di Finanza non aveva consegnato le fatture e non essendo credibile che non le avesse esibite pur avendone la disponibilità, e dunque poco plausibile che potesse esibirle nel dibattimento in appello, ai fine della ricostruzione delle operazioni economiche e tenuto conto della sussistenza di elementi pienamente sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, n.5782 del 18/12/2006, Rv. 236064).
7. Il motivo sul trattamento sanzionatorio, attesa la sua genericità, è inammissibile. Con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendo la امو pena eccessiva, chiedendone una riduzione, e immotivata sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha : motivato, per contro, in maniera logica e coerente sul punto, dando conto dei precedenti penali e dell'insussistenza di elementi positivi idonei a giustificare la : concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei motivi per i quali la : pena è stata ritenuta congrua. La motivazione è immune da vizi sindacabili in questa sede.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5 K }
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA PL 19 MAG 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6