Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2015, n. 8990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8990 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 04/02/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 165
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 32179/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ UC N. IL 22/03/1956;
avverso la sentenza n. 8194/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 20/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO
1. AT CI è imputato del reato di cui all'art. 334.2 c.p. perché, nominato custode del proprio ciclomotore, sottoposto a sequestro amministrativo, lo avviava alla distruzione, fatto contestato come successivo al 14.12.2006 e precedente il 19.1.2009. Con sentenza del 20-22.5.2014 la Corte d'appello ha confermato la prima condanna (Trib. Ferrara 19.7.2011) solo riducendo la pena previa esclusione dal computo della pur giudicata sussistente recidiva.
La sentenza della Corte felsinea è stata depositata due volte. La prima conteneva una motivazione e un dispositivo afferente diverso processo;
la seconda, con provvedimento del 18.6.2014 e depositato lo stesso giorno, di cui è stata data comunicazione alle parti il successivo giorno 19, con la motivazione pertinente al caso.
2. Nell'interesse di AT sono stati così proposti due ricorsi. Il primo, depositato il giorno 19, enuncia unico motivo di violazione di legge e assenza della motivazione, con riferimento al primo deposito.
Il secondo, depositato il giorno 24, si confronta anche con la motivazione pertinente al caso, oggetto del secondo deposito, ed enuncia due motivi:
il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione e del dispositivo, assumendo che la procedura di correzione di errore materiale non avrebbe potuto essere attivata, versandosi nella fattispecie dell'art. 546 c.p.p., comma 3 espressamente escluso dalla disciplina dell'art. 547;
il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione: la Corte d'appello erroneamente avrebbe disatteso la tesi difensiva della insussistenza della qualità di custode per i primi trenta giorni dal sequestro amministrativo, in applicazione dell'art. 213 C.d.S., comma 2-quinquies; ne' avrebbe potuto configurarsi una custodia di fatto in ragione comunque del possesso ottenuto;
erroneamente sarebbe poi stato giudicato non necessario il dolo specifico previsto dall'art. 334 c.p., comma 1. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti di impugnazione di cui si è dato conto, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. In ordine al primo motivo va preliminarmente evidenziato che la Corte d'appello ha proceduto ad un duplice deposito della motivazione della propria decisione, essendo stato per errore materiale allegata la prima volta una motivazione pertinente caso diverso. Il secondo deposito è intervenuto prima della presentazione di alcun atto di impugnazione (il giorno 18 giugno, con comunicazione alla parte alle ore 10.02 del giorno successivo, 19 - pag. 32/34 atti del fascicolo d'appello -, e presentazione nella stessa data del primo atto di ricorso: non vi è indicazione dell'orario del relativo deposito, sicché non è possibile affermare che lo stesso sia avvenuto prima della comunicazione delle ore 10.02, ne' ciò è stato del resto specificamente dedotto nel secondo atto di impugnazione).
4.1 Osserva la Corte che, così ricostruiti i tempi della vicenda processuale relativi all'unico motivo del primo atto di impugnazione ed al primo motivo del secondo atto di impugnazione, deve escludersi la sussistenza dei vizi di mancanza di motivazione e violazione di legge come dedotti.
Occorre avere riguardo ad aspetti diversi che tutti convergono a sostenere tale conclusione e che vengono presentati in un ordine che non attiene alla loro maggiore o minore importanza ma è di mera efficacia espositiva.
Innanzitutto, in presenza di un evidente errore materiale nella procedura di confezionamento e di deposito del documento-sentenza, implicante una nullità di tale atto (v. SU sent 14978/2013), il successivo deposito del documento-sentenza correlato alla decisione, idoneo a sanare la nullità della procedura di deposito, è intervenuto prima del deposito di alcun atto di impugnazione e senza pregiudizio dei termini per impugnare che, ovviamente, sono decorsi dalla comunicazione in data 19.6.2014 (nè del resto su tale punto sono state proposte censure).
Nella fattispecie è poi mancato alcun effettivo pregiudizio difensivo, essendo state svolte tempestivamente le opportune difese nei confronti del testo definitivo di cui la parte privata ha avuto piena conoscenza.
Ciò comporta il verificarsi di una situazione in rito riconducibile alla ipotesi di sanatoria disciplinata dall'art. 183 c.p.p., comma 3, lett. B), atteso che nel caso di specie non si tratterebbe comunque di una nullità di ordine generale assoluta e che tale ipotesi di sanatoria generale delle nullità non assolute opera in modo autonomo rispetto al diverso aspetto della tempestiva deduzione. Questa conclusione, che in definitiva da conto di un contesto nel quale la nullità sia stata risolta prima che l'atto abbia in concreto prodotto i propri effetti e, pacificamente, senza che alcun pregiudizio sia stato in concreto sofferto dalle parti nell'espletamento del proprio diritto di difesa rispetto al contenuto del provvedimento adeguato, essendo stato questo compiutamente esercitato, si manifesta oltretutto come l'unica coerente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Del tutto irragionevole sarebbe infatti una soluzione interpretativa che, a fronte di un siffatto contesto (tempestivo adeguamento del confezionamento del provvedimento prima del concreto esercizio del diritto di difesa rispetto al suo contenuto e successivo efficace esercizio del diritto di difesa rispetto al contenuto del provvedimento adeguato), imponesse la regressione del processo al solo fine di reiterare ciò che esattamente e compiutamente e tempestivamente è stato fatto, dal giudice e dalla parte interessata.
4.2 La Corte conosce il precedente apparentemente contrario di Sez. 3 sent. 51000/2013, che tuttavia non appare esattamente in termini, riferendosi a fattispecie nella quale ancora non era stato completato l'iter che portava tutte le parti private a conoscenza dell'adeguamento e nel quale espressamente si contestava anche l'irregolarità del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. (che parrebbe essere stata ritenuta da quella sentenza pure in concreto sussistente in relazione al provvedimento di sostituzione dell'originaria motivazione relativa a diverso processo, ancorché la sentenza citata tratti contemporaneamente il tema della riconducibilità dell'adeguamento del documento alla procedura formale di correzione di errore materiale, escludendola, e poi il tema delle conseguenze dell'irregolarità di siffatta procedura espletata comunque de plano). Nel nostro caso, invece, sia il primo atto di impugnazione che il primo motivo del secondo atto di impugnazione deducono la violazione di legge esclusivamente sotto il profilo della sussistenza di nullità per mancanza di motivazione in relazione al primo documento-sentenza formalmente depositato e per l'impossibilità di difendersi nel merito. E, a norma dell'art. 609 c.p.p., comma 1 la cognizione della Corte di legittimità è limitata ai motivi proposti (senza potersi quindi estendere all'intero punto della decisione in concreto attaccato dal motivo, come invece è previsto per la cognizione del giudice d'appello, secondo l'art. 597 c.p.p., comma 1). Nè quella sentenza affronta il tema dell'incidenza del principio posto dall'art. 183 c.p.p., lett. B) sulla complessiva fattispecie. Neppure è pertinente il precedente di Sez. 2 sent. 23542/2009, che si riferisce a caso in cui non era stato depositato un secondo documento-sentenza con motivazione pertinente alla concreta vicenda processuale.
4.3 Deve conclusivamente affermarsi il principio di diritto che la nullità afferente un documento-sentenza confezionato con motivazione relativa a diverso processo, è sanata quando il documento-sentenza contenente la motivazione pertinente al caso venga ridepositato prima della presentazione di un atto di impugnazione e l'atto di impugnazione successivamente depositato svolga le proprie difese anche in ordine al contenuto di merito del secondo documento- sentenza.
5. Il secondo motivo del secondo atto di impugnazione è manifestamente infondato nelle sue diverse articolazioni. La Corte d'appello correttamente ha giudicato che il rinvio all'art. 214-bis C.d.S. operi solo nel caso in cui concretamente il mezzo sequestrato venga collocato presso uno dei luoghi e soggetti che vengono in tale norma considerati. Quando invece, come nella fattispecie, il mezzo è nell'immediatezza assegnato in custodia al proprietario, che accetta mezzo e ruolo, non vi è dubbio che la qualifica di custode, rilevante ai sensi dell'art. 334 c.p., sia immediatamente efficace.
Anche in ordine all'elemento soggettivo, è ineccepibile la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha spiegato la sufficienza del dolo generico per l'ipotesi del capoverso (agendo il proprietario del mezzo: Sez. 3 sent. 12101/2012) e che la riferita rottamazione era palesemente e con immediatezza incompatibile con la possibile confisca amministrativa del bene affidato in custodia e, quindi, all'evidenza incompatibile con gli obblighi di custodia assunti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015