Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
Per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, cod. pen è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su di esso gravante e nell'intenzione di compiere atti contrari ai doveri di custodia, impedendo che sulla cosa possa esercitarsi l'azione esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2012, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 166
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 27000/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza emessa il 6 aprile 2011 dalla corte d'appello di Firenze;
nei confronti di:
Decolombi Romana;
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Vulcano Luigi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 13 ottobre 2008 del giudice del tribunale di Grosseto, dichiarò estinto per prescrizione il reato edilizio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), confermò la condanna per il reato di violazione dei sigilli ed assolse invece l'imputata dal reato di cui all'art. 334 c.p., comma 2, contestato per avere, quale proprietaria e custode, danneggiato la casa mobile sequestrata, colpendo con un martello un vetro ed una finestra della stessa. Osservò la corte d'appello che nella specie si era trattato di un gesto di intemperanza e che quindi mancava il richiesto dolo specifico dello scopo di favorire il proprietario del bene in sequestro, in quanto il gesto era stato essenzialmente autolesionistico e non certamente connotato dall'intento di conseguire un vantaggio.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 334 c.p., comma 2. Osserva che per l'integrazione del reato di cui al comma 2 non è richiesto il dolo specifico, giacché altrimenti la fattispecie sarebbe applicabile soltanto al caso della sottrazione e non a quello di soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento che pure sono espressamente menzionati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha ritenuto di condividere le conclusioni del Procuratore generale ricorrente e quindi di accogliere il ricorso. L'art. 334 cod. pen. prevede, al comma 1, l'ipotesi di chi sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa.
Il comma 2 prevede l'ipotesi del medesimo fatto materiale commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. La corte d'appello di Firenze ha ritenuto che quest'ultima previsione costituisca una ipotesi attenuata speciale, in considerazione dell'autore del fatto, rispetto a quella di cui al comma 1. Secondo la corte d'appello, pertanto, deve ritenersi che il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ("al solo scopo di favorire il proprietario" del bene in sequestro) debba ricorrere anche nella ipotesi di minore gravità di cui al comma 2, tanto più che la detta finalità appare pienamente compatibile tanto con il reato base quanto con il reato attenuato.
Il Procuratore generale ricorrente, invece, sostiene che per l'integrazione del reato di cui al comma 2 non sia richiesto il suddetto dolo specifico, giacché, altrimenti opinando, ritenendo cioè che il proprietario custode debba avere agito al solo scopo di favorire se medesimo, la fattispecie sarebbe applicabile soltanto al caso della sottrazione e non anche a quello di soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento, benché tali casi siano espressamente menzionati dalla norma: infatti, è difficilmente ipotizzarle che il proprietario favorisca se stesso distruggendo o danneggiando la cosa di sua proprietà. Ne deriva - secondo il ricorrente - che la norma deve allora essere interpretata nel senso che la fattispecie non richiede il dolo specifico, ma solo il dolo generico.
Per la verità, l'argomentazione del Procuratore generale ricorrente prova troppo e non appare decisiva. Essa infatti dovrebbe valere anche in relazione alla fattispecie di cui al comma 1, in quanto la considerazione che è difficilmente ipotizzabile che il proprietario possa essere favorito sopprimendo, distruggendo o danneggiando la cosa di sua proprietà, può applicarsi allo stesso modo anche qualora l'autore del fatto materiale sia il custode non proprietario. Eppure in questo caso la norma richiede espressamente il dolo specifico di avere agito al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. La norma pertanto sembra ammettere espressamente che il proprietario possa essere favorito anche attraverso la soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento della sua cosa sottoposta a sequestro, altrimenti la norma non avrebbe senso.
Nonostante ciò, il Collegio ritiene di accogliere il ricorso perché effettivamente l'art. 334 cod. pen., comma 2 non richiede esplicitamente il dolo specifico e perché in questo senso è la giurisprudenza di questa Corte, sia pure risalente. È stato difatti affermato che "il dolo richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario di esse, è dolo specifico e della sua ricorrenza deve essere data adeguata dimostrazione, mentre quello richiesto per la sussistenza dello stesso delitto commesso dal proprietario della cosa, affidata o non alla sua custodia, è dolo generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa" (Sez. 6, 29.1.1974, n. 2788. Julianetti, m. 088627); che "L'art. 334 cod. pen., che punisce la violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate, formula tre ipotesi, a seconda che il fatto sia commesso dal custode non proprietario, dal proprietario custode, e dal proprietario non custode. Negli ultimi due casi è sufficiente per la sussistenza del reato il dolo generico, che consiste nella scienza di agire in contrasto con il vincolo che grava sulla cosa e di disporre di questa nonostante il vincolo;
invece, nella prima ipotesi, considerata dall'art. 334, comma 1 occorre il dolo specifico di aver sottratto o danneggiato le cose pignorate o sequestrate al solo scopo di favorire il proprietario di esse" (Sez. 3, 18.1.1971, n. 69, Ledda, m. 117824); e che "Per la punibilità del reato, di cui all'art. 334 cod. pen., è sufficiente la sussistenza del dolo generico, e cioè
della scienza del vincolo giudiziario, che grava sulla cosa, e della volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, impedendo che sulla cosa possa esercitarsi azione esecutiva: ove manchi tale elemento soggettivo, viene meno il reato" (Sez. 6, 28.11.1967, n. 1780, Mirabella, m. 106564; Sez. 6, 7.5.1969, n. 1071, Pietropaolo, m. 111968).
Bisogna però considerare che questa giurisprudenza si riferisce, quasi sempre, ad ipotesi di beni sottoposti a pignoramento o sequestro e destinati ad esecuzione forzata in vantaggio di un terzo creditore del proprietario del bene sequestrato. È quindi evidente che, in siffatti casi, ciò che interessa non è un eventuale vantaggio in favore del proprietario, bensì evitare che il bene sia sottratto all'esecuzione o che comunque dall'espletamento dell'azione esecutiva il creditore possa ricavare una somma inferiore. Tutta la richiamata giurisprudenza, peraltro, se da un lato ritiene che nell'ipotesi dell'art. 334 cod. pen., comma 2 di azione compiuta dal proprietario custode, non occorre il dolo specifico di avere agito al solo scopo di favorire il proprietario stesso, afferma tuttavia che per la configurabilità del dolo generico occorre pur sempre la consapevolezza e la volontà "di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa", o la "scienza di agire in contrasto con il vincolo che grava sulla cosa e di disporre di queste nonostante il vincolo", o la "scienza del vincolo giudiziario, che grava sulla cosa, e la volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, impedendo che sulla cosa possa esercitarsi azione esecutiva". Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che l'azione compiuta dall'imputata era consistita nell'aver colpito con un martello un portafinestra ed un vetro della casa mobile sottoposta a sequestro preventivo in relazione alla violazione di norme edilizie (perché collocata sul posto in assenza di permesso di costruire) e che si era trattato in realtà di un gesto di intemperanza e di stizza. Il giudice del rinvio pertanto non dovrà limitarsi ad accertare - come sembrerebbe ritenere il Procuratore generale ricorrente - che l'imputata aveva agito con il dolo di deteriorare la casa mobile, bensì dovrà accertare se sussisteva il dolo generico richiesto per la confì gurabilità del reato in questione, e cioè se vi era la consapevolezza e la volontà dell'imputata di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa, ossia la volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia e di impedire che il vincolo potesse assicurare le finalità per le quali il sequestro preventivo era stato disposto, giacché, ove mancasse tale elemento soggettivo, non sarebbe configurabile il reato (Sez. 6, 28.11.1967, n. 1780, Mirabella m 106564). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze per nuovo esame, limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod. pen..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato previsto dall'art. 334 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012