CASS
Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/08/2023, n. 35132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35132 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MR ED MA AH nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere CA AR;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore il difensore, avv. Giovanni Colla, chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35132 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AR CA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 13 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da AD AM MO AI IM avverso il decreto del 2 dicembre 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria presso lo scalo di Ciampino del contenuto di 4 spedizioni aeree contenenti 10 orologi Rolex, di cui 4 destinati a AD AM MO AI IM, dipendente di IO CI, ritenendo sussistente il fumus dei delitti ex art. 483 cod. pen. e 282, 292 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, con conseguente erroneità dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio, in risposta al motivo di riesame con cui si eccepì l'omessa sopravvenuta inefficacia del sequestro probatorio perché tardivamente convalidato dal Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., e della motivazione, con conseguente nullità dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio, nel punto in cui viene riconosciuto un interesse investigativo sotteso alla permanenza del vincolo ed il vizio della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sufficiente la motivazione del decreto di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la questione della inefficacia del sequestro probatorio per il mancato rispetto del termine di 48 ore per la convalida deve essere proposta non con il riesame ma con istanza di restituzione al Pubblico ministero ed in caso di diniego con l'opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017, dep. 2018, Montefiori, Rv. 271867 - 01, secondo cui è inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale;
avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre 2 opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Per Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240 - 01, l'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria l determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro). 1.2. Inoltre, il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3, perché il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione, non possibile ex art. 325 cod. proc. pen., in più rispetto ad una questione processuale, in aperto contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite. Per Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01, «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto)». Per Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 1.3. Analoghe considerazioni valgono per il vizio della motivazione dedotto con il secondo motivo. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di convalida per la mancanza di motivazione sulla finalità probatoria, è infondato. 3 Il decreto del Pubblico ministero contiene la motivazione sulla finalità probatoria perché indica che il vincolo è apposto per l'esecuzione possibile di una «consulenza tecnica e/o altro accertamento istruttorio». La motivazione è sintetica ma non assente, sicché il Tribunale del riesame poteva, come avvenuto, integrare la motivazione;
l'ordinanza impugnata ha preso atto dello sviluppo delle indagini ed ha rilevato che il mantenimento del vincolo può essere giustificato dallo svolgimento di verifiche sugli orologi, inizialmente indicati come oggetto di riparazione, o per la comparazione degli stessi con gli altri modelli provenienti da Hong Kong. Va, per altro, rilevato che le argomentazioni del ricorso si riferiscono solo al reato ex art. 483 cod. pen. mentre il Tribunale del riesame ha specificamente collegato la finalità probatoria anche al reato di contrabbando. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/07/2023.
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore il difensore, avv. Giovanni Colla, chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35132 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AR CA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 13 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da AD AM MO AI IM avverso il decreto del 2 dicembre 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria presso lo scalo di Ciampino del contenuto di 4 spedizioni aeree contenenti 10 orologi Rolex, di cui 4 destinati a AD AM MO AI IM, dipendente di IO CI, ritenendo sussistente il fumus dei delitti ex art. 483 cod. pen. e 282, 292 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, con conseguente erroneità dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio, in risposta al motivo di riesame con cui si eccepì l'omessa sopravvenuta inefficacia del sequestro probatorio perché tardivamente convalidato dal Pubblico ministero. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., e della motivazione, con conseguente nullità dell'ordinanza di conferma del sequestro probatorio, nel punto in cui viene riconosciuto un interesse investigativo sotteso alla permanenza del vincolo ed il vizio della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sufficiente la motivazione del decreto di convalida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la questione della inefficacia del sequestro probatorio per il mancato rispetto del termine di 48 ore per la convalida deve essere proposta non con il riesame ma con istanza di restituzione al Pubblico ministero ed in caso di diniego con l'opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017, dep. 2018, Montefiori, Rv. 271867 - 01, secondo cui è inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale;
avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre 2 opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Per Sez. 2, n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240 - 01, l'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria l determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (in motivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro). 1.2. Inoltre, il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3, perché il ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione, non possibile ex art. 325 cod. proc. pen., in più rispetto ad una questione processuale, in aperto contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite. Per Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01, «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto)». Per Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge». 1.3. Analoghe considerazioni valgono per il vizio della motivazione dedotto con il secondo motivo. 2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di convalida per la mancanza di motivazione sulla finalità probatoria, è infondato. 3 Il decreto del Pubblico ministero contiene la motivazione sulla finalità probatoria perché indica che il vincolo è apposto per l'esecuzione possibile di una «consulenza tecnica e/o altro accertamento istruttorio». La motivazione è sintetica ma non assente, sicché il Tribunale del riesame poteva, come avvenuto, integrare la motivazione;
l'ordinanza impugnata ha preso atto dello sviluppo delle indagini ed ha rilevato che il mantenimento del vincolo può essere giustificato dallo svolgimento di verifiche sugli orologi, inizialmente indicati come oggetto di riparazione, o per la comparazione degli stessi con gli altri modelli provenienti da Hong Kong. Va, per altro, rilevato che le argomentazioni del ricorso si riferiscono solo al reato ex art. 483 cod. pen. mentre il Tribunale del riesame ha specificamente collegato la finalità probatoria anche al reato di contrabbando. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/07/2023.