Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, il termine di 48 ore previsto per la convalida del pubblico ministero non decorre dall'esecuzione del sequestro, bensì dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta trasmesso nelle 48 ore successive all'esecuzione.
È inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale; avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2017, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
00278 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1593 Piero Savani - 05/12/2017 Luca Semeraro -Consigliere - Emanuela Gai -Consigliere - R.G.N. 30807/2017 Alessio Scarcella -Consigliere - Gianni Filippo Reynaud Relatore - ha pronunciato la seguente DEPOSITATA IN CANCELLES SENTENZA sui ricorsi proposti da - 9 GEN 2018 NT AD, nata a [...] il [...] IL CAN LIBRE NE AB, nato a [...] il [...] LU Marlani avverso l'ordinanza del 12/05/2017 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. к RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2017, il Tribunale di Macerata ha disatteso la richiesta di riesame proposta da AD NT e AB NE avverso il decreto adottato dal pubblico ministero alle ore 14.36 del 31 marzo 2017 di convalida delle operazioni di perquisizione locale e sequestro probatorio effettuate dalla polizia giudiziaria con verbale del 30 marzo 2017, ore 7.20, depositato nella segreteria della Procura della Repubblica il giorno successivo alle ore 12.30. Osservando incidentalmente che il decreto impugnato era stato tardivamente depositato in data 3 aprile 2017, il tribunale ha ritenuto, in motivazione, inammissibile la richiesta di riesame confermando poi il sequestro, in base al principio di diritto secondo cui nel caso di richiesta di riesame di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata che abbia genericamente ordinato di sequestrare cose pertinenti al reato senza che si sia poi provveduto alla convalida, l'interessato deve richiedere la restituzione delle cose al pubblico ministero con facoltà di proporre opposizione avanti al g.i.p. in caso di diniego. Ha poi ulteriormente osservato il Tribunale che, nel caso di specie, la convalida della perquisizione e del sequestro non sarebbe risultata necessaria perché le operazioni erano avvenute in forza di un decreto di perquisizione e sequestro adottato dallo stesso pubblico ministero in data 24 marzo 2017 nel quale erano sufficientemente individuati i beni da sottoporre a vincolo e che non potevano prendersi in considerazione in sede di riesame eventuali vizi afferenti al luogo dove la perquisizione fu effettuata, trattandosi di censure che non potrebbero formare oggetto di un giudizio di riesame.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame propongono ricorso, a mezzo del difensore, AD NT e AB NE, lamentando innanzitutto violazione di legge per aver il tribunale - con richiamo ad una ritenuto inammissibile l'istanzagiurisprudenza non conferente al caso di specie - di riesame pur riconoscendo la lamentata illegittimità, per vizio procedurale, del decreto di convalida del sequestro impugnato. Ci si duole, altresì, del fatto che il tribunale abbia ritenuto non necessaria, nel caso di specie, la convalida del sequestro, così invadendo le prerogative del magistrato requirente, il quale a ragion veduta avrebbe ritenuto di agire in tal modo posto che una parte dei sequestri di fatto compiuti dalla polizia giudiziaria sarebbe avvenuta travalicando i confini dell'originario decreto. In particolare, ciò sarebbe accaduto per le cose sequestrate alla ricorrente NT presso il suo domicilio di Roma, via Del Corso n. 42, posto che il pubblico ministero aveva nei 2 M suoi confronti disposto la perquisizione soltanto presso l'abitazione di Atri, fr. Fontanelle, Via Giuseppe Verdi n.
2. Ed invero si osserva in ricorso benché il - - decreto emesso dal pubblico ministero estendesse la perquisizione ad "ogni altro luogo" che fosse risultato, "nel corso delle operazioni, nella disponibilità, anche fattuale" dei destinatari del provvedimento, l'indirizzo di Roma sopra citato non sarebbe stato individuato dalla polizia nel corso delle operazioni, essendo ad essa noto sin dalla pregressa fase delle indagini, come emergerebbe dall'informativa di p.g. del 5 dicembre 2016, con cui era stato richiesto al pubblico ministero l'emissione di un decreto di perquisizione anche di quella abitazione. Non avendo il magistrato inquirente inserito tale luogo tra quelli da perquisire, quella richiesta - si nota in ricorso sarebbe stata implicitamente rigettata, ciò che ulteriormente dimostrerebbe la necessità di una convalida della perquisizione e del conseguente sequestro, non legittimati dall'originario provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo una consolidata giurisprudenza che deve qui essere ribadita, la disposizione di cui all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. dev'essere interpretata nel senso che l'omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, nel termine perentorio ivi indicato, ne determina l'inefficacia, con conseguente obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395). Il termine, secondo altro consolidato orientamento, non va verificato con riferimento alla data (e all'ora) che risulta sul decreto, bensì, se diversa, da quella apposta sullo stesso provvedimento dal segretario che ne certifica il deposito, con il quale soltanto l'atto acquisisce giuridica esistenza (cfr. Sez. 2, n. 19309 del 15/04/2015, Paregiani, Rv. 263535; v. anche Sez. 5, n. 17108 del 21/10/2014, Bosio, Rv. 264067). Detto termine, poi, decorre non già dallo spirare delle 48 dall'esecuzione del sequestro - di talché sarebbe sufficiente che la convalida intervenga entro 96 dalla stessa (ciò che nel caso di specie, salva la valutazione dell'ora, potrebbe essersi verificato) - bensì dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta tempestivamente trasmesso nelle 48 ore successive all'esecuzione. Non può darsi continuità, di fatti, all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui detto termine di quarantotto ore, non decorrerebbe dal ricevimento del verbale di sequestro che la polizia giudiziaria deve trasmettere entro quarantotto ore dalla esecuzione del sequestro a norma dell'art 355, 1° comma, cod. proc. pen., 3 н poiché, per l'emissione del provvedimento di convalida, i termini previsti dalle citate disposizioni dovrebbero sommarsi (cfr. Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009, Zhang, Rv. 242999; Sez. 3, n. 3420 del 11/10/1995, Corsaro, Rv. 203305). Ed invero, la conseguenza secondo cui la violazione dei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen. determina l'inefficacia del sequestro, benché non espressamente prevista dalla disposizione, è l'unica interpretazione costituzionalmente conforme, come ha affermato la Corte costituzionale nella sent. 1 aprile 1993, n. 151, che ha ricondotto la fattispecie alla previsione di garanzia di cui all'art. 13 Cost., richiamata dall'art. 14 Cost. per i sequestri conseguenti a perquisizione domiciliare (qual è, peraltro, il caso di specie). Nella suddetta decisione - va rilevato la Corte ha interpretato la norma procedurale di garanzia costituzionale nel senso che il termine di 48 ore per la convalida decorra dal ricevimento del verbale di sequestro da parte della polizia. Si tratta, del resto, di interpretazione che trova espressa conferma in altre disposizioni del codice di rito che hanno tradotto in norme processuali le medesime garanzie costituzionali (v. art. 391, comma 7, ult. parte, cod. proc. pen per la convalida dell'arresto e del fermo;
art. 321, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. in materia di sequestro preventivo). Non v'è ragione, dunque, di non dare all'art. 355 cod. proc. pen. la stessa interpretazione costituzionalmente orientata.
2. Appurato, dunque, che nel caso di specie il decreto di convalida di sequestro emesso dal pubblico ministero è da ritenersi inefficace perché intervenuto oltre 48 dopo la trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria come, peraltro, ha ritenuto lo stesso Tribunale del riesame- - correttamente, a pag. 3 del provvedimento impugnato, se ne fa discendere l'inammissibilità della richiesta di riesame, sia pur con il richiamo ad una giurisprudenza di legittimità non del tutto pertinente al caso di specie, essendo state indicate decisioni relative al caso di mancata convalida del sequestro eseguito d'iniziativa della polizia giudiziaria. Alla medesima conclusione - reputa il Collegio deve tuttavia giungersi laddove il sequestro sia divenuto inefficace per convalida tardiva. Come si è sopra argomentato, di fatti, l'inefficacia del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria che sia stato tardivamente convalidato discende dalla legge e non necessita, pertanto, di pronuncia costitutiva di annullamento da parte del tribunale del riesame, ben potendo l'interessato dedurne l'inefficacia in sede di richiesta di restituzione dei beni rivolta allo stesso pubblico ministero ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen., con possibilità, in caso di rigetto dell'istanza, di ottenere tutela avanti al g.i.p. a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 4 M Deve al proposito rilevarsi che il procedimento di riesame di cui all'art. 324 - come peraltro espressamente attestato dall'intitolazione del Capo III, del secondo titolo del quarto libro del codice di rito costituisce un mezzo - d'impugnazione, sicché, in quanto applicabili, valgono le norme generali al proposito previste dal nono libro dello stesso codice, tra cui quella a mente della quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), interesse che, secondo un consolidato orientamento, dev'essere connotato da concretezza ed attualità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 37450 del 11/04/2017, Macchi, Rv. 270542; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875). Laddove, dunque, l'ordinamento preveda altro rimedio per soddisfare la pretesa che si intende azionare - vale a dire la semplice richiesta di restituzione dei beni - il riesame (avverso un decreto di convalida inefficace) è inammissibile per difetto d'interesse ed è del pari inammissibile, per la medesima ragione, oltre che per manifesta infondatezza sul punto, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento negativo reso dal tribunale del riesame. La decisione in rito esclude ogni esame di questioni di merito, che il Tribunale ha nel caso di specie effettuato ad abundantiam ("per mera completezza argomentativa", si legge nel provvedimento) senza che fosse necessario e senza che dalle stesse possa sorgere alcun effetto preclusivo, trattandosi di questioni che dovranno essere vagliate nell'eventuale procedimento da promuoversi ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05/12/2017. Il Consigliere estensore Presidente Gianni Filippo Reynaud Piero Savani 5 IL CA RE LU