Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12177
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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In materia di proprietà, è vietato occupare con qualsiasi manufatto il fondo altrui - anche sotto il suolo -, come pure realizzare sul confine nuove costruzioni ( tali dovendosi considerare anche i rifacimenti dei muri di contenimento, nella parte in cui si rendono indispensabili a causa della modificazione, ad opera dell'uomo, delle naturali linee di pendenza ), soccorrendo, in caso di violazione, indipendentemente dall'allegazione e dimostrazione di un qualche ulteriore e specifico danno, i rimedi di tutela reale a carattere ripristinatorio ( come il rifacimento del manufatto secondo le misure iniziali, previa ricostituzione delle pendenze e dei livelli originari ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12177
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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