Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In materia di proprietà, è vietato occupare con qualsiasi manufatto il fondo altrui - anche sotto il suolo -, come pure realizzare sul confine nuove costruzioni ( tali dovendosi considerare anche i rifacimenti dei muri di contenimento, nella parte in cui si rendono indispensabili a causa della modificazione, ad opera dell'uomo, delle naturali linee di pendenza ), soccorrendo, in caso di violazione, indipendentemente dall'allegazione e dimostrazione di un qualche ulteriore e specifico danno, i rimedi di tutela reale a carattere ripristinatorio ( come il rifacimento del manufatto secondo le misure iniziali, previa ricostituzione delle pendenze e dei livelli originari ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12177 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DIGIONE 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALBANESE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IO OB, OR FE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAVUZZO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2030/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Roberto ALBANESE, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Giuseppe SCAVUZZO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 24 febbraio 1986 il Pretore di Roma accolse l'istanza presentata ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. da OB De OR e FE FO, proprietari di un terreno con sovrastante costruzione in via Raffaello Franchi nella stessa città, autorizzandoli in via cautelare ed urgente ad accedere a una limitrofa area appartenente a NA NC, per ricostruire il muro di confine e di sostegno interposto tra i due fondi, nella parte in cui era crollato, nonché per consolidarlo nel resto, senza modifiche dimensionali.
La causa fu riassunta davanti al Tribunale di Roma, con atto notificato il 23 maggio 1986, da OB De OR e FE FO, i quali chiesero la condanna di NA NC al risarcimento dei danni che aveva loro cagionato in seguito alla rovina del manufatto, dovuta a loro dire a uno sbancamento che era stato compiuto nella sua proprietà dalla convenuta. Quest'ultima si difese sostenendo che erano stati gli attori ad aumentare il livello del sovrastante loro fondo con riporti di terra e lamentò inoltre che avevano eseguito i lavori in difformità da quanto stabilito dal Pretore e con un parziale sconfinamento, sicché chiese, in via riconvenzionale, la loro condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni.
All'esito dell'istruzione, consistita nell'assunzione di prove per interrogatorio formale e per testimoni, oltre che nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale respinse tutte le domande proposte dall'una e dall'altra delle parti. Impugnata da NA NC, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che, con sentenza del 23 giugno 1999 ha condannato OB De OR e FE FO a pagare all'appellante la somma di lire 5.000.000, come risarcimento dei danni derivati dall'eliminazione dal suo terreno, avvenuta nel corso della ricostruzione del muro, di alcuni alberi, serbatoi e pannelli prefabbricati;
ha invece confermato il rigetto delle altre domande riconvenzionali formulate dall'originaria convenuta. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NA NC, in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. OB De OR e FE FO si sono costituiti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i resistenti hanno contestato l'ammissibilità del ricorso, sotto due profili: perché reca a margine un mandato privo di ogni indicazione relativa al giudizio da instaurare, mancante altresì di elementi che consentano di ritenerlo successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, contenente inoltre il conferimento del potere di chiamare in causa terzi, che non può essere esercitato in sede di legittimità; perché è stato preceduto dalla notificazione di un atto di precetto con cui OB NC, senza espresse riserve ne' specificazioni circa la parziale sua soccombenza, ha intimato il pagamento della somma attribuitale dal giudice di secondo grado, così prestando acquiescenza alla decisione, nella parte a lei sfavorevole. Entrambe le eccezioni debbono essere disattese.
Quanto alla prima, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte si è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che la procura alla lite, quando è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, deve essere considerata senz'altro "speciale", ai sensi dell'art. 266 cod. proc. civ., anche se non reca alcuna menzione del giudizio di legittimità e anzi vi compaiono espressioni con questo incompatibili, in quanto l'incorporazione dei due atti in uno stesso contesto documentale, pur in mancanza di reciproci richiami, consente di riferire l'uno all'altro, (v., tra le più recenti, Cass. 6 agosto 2002 n. 11779), sicché neppure vi può essere ragione di dubitare della posteriorità del mandato rispetto alla sentenza impugnata. A proposito dell'altra eccezione, è sufficiente osservare che proprio il precedente richiamato dai controricorrenti (come del resto la costante giurisprudenza di legittimità: v., tra le più recenti, Cass. 9 maggio 2001 n. 6426) contrasta con il loro assunto, poiché vi si afferma che l'intraprendere l'esecuzione di una sentenza, ad opera della parte solo parzialmente vittoriosa, non implica acquiescenza ai capi per i quali essa sia rimasta soccombente, salvo il caso di una espressa manifestazione di volontà in tal senso.
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso NA NC, denunciando "violazione della normativa ex artt. 832 e 840 c.c.; ex artt. 112 e 113 c.p.c; ex art. 360 n. 5 c.p.c; ex art. 2967 c.c.",
sostiene che la Corte di appello, alla stregua dei fatti come accertati in fatto, avrebbe dovuto accogliere le sue domande di riduzione in pristino e di risarcimento di danni, stante l'evidente illegittimità di quanto OB De OR e FE FO avevano compiuto, nel ricostruire il muro di contenimento e di sostegno posto al confine tra i due fondi.
La censura deve essere accolta, per quanto di ragione. Si legge sul punto, nella sentenza impugnata, che "il C.T.U. ha spiegato di non poter riferire con certezza in ordine alle dimensioni del vecchio muro in mancanza dei necessari elementi di riscontro, ma ha accertato che il nuovo è stato costruito con materiale diverso rispetto al primo, corre lungo il confine, è stata edificata una porzione del tutto nuova, la sua piastra di fondazione invade per circa m. 1,20 il fondo della NC, il profilo della linea del terreno è più bassa della corrispondente del vecchio, c'è tra le due proprietà una variazione delle originarie linee di livello" e che "il primo giudice ha riconosciuto che il fronte del nuovo muro è più lungo rispetto al manufatto crollato, che la piastra di fondazione invade il fondo della NC, che il nuovo muro è più profondo di quello precedente e che ne è stata elevata l'altezza. Ma è ugualmente pervenuto alla decisione contestata ritenendo determinanti le circostanze che il muro attuale risulta comunque necessario per sostenere la proprietà degli attori e non può quindi essere demolito (a salvaguardia - aggiunge la Corte - degli interessi di entrambe le parti, dato le evidenti conseguenze in danno del fondo NC che deriverebbero dalla sua rimozione) e che la convenuta non ha subito alcun danno nè per deprezzamento del terreno, ne' per impedimento di visuale. L'appellante non ha sottoposto all'esame del Collegio nessuna argomentazione idonea a contrastare queste argomentazioni, che pertanto meritano di essere condivise".
È palese l'incongruenza di un tale ragionamento.
Senza affatto contestare, ma anzi riconoscendo la "necessità" del muro destinato a sostenere il fondo limitrofo, posto a quota più elevata, l'appellante aveva lamentato che il manufatto, dopo il crollo, fosse stato riedificato dai vicini, ai quali apparteneva in via esclusiva, con parziale invasione del suo terreno, con maggiori dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza, con caratteristiche costruttive diverse, con alterazione delle preesistenti linee di livello, per poter contenere i "riporti" operati da OB De OR e FE FO, sicché aveva chiesto la loro condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. Secondo i controricorrenti queste domande sono state correttamente respinte dal giudice a quo, sia perché era risultato che l'altra parte non aveva subito danni di sorta, sia perché doverosamente, come proprietari esclusivi del muro in questione e del fondo "a monte", avevano provveduto alla ricostruzione, in applicazione dell'art. 887 cod. civ. e in esecuzione dell'ordinanza del Pretore di Roma. Ma è
agevole replicare che ne' la norma ne' il provvedimento citati dai resistenti li autorizzavano a operare come hanno fatto, poiché è invece vietato sia "invadere" con qualsiasi manufatto la proprietà altrui, anche sotto il suolo, sia realizzare al filo del confine nuove "costruzioni" (quali vanno considerati i muri di contenimento, nella parte in cui si rendono indispensabili a causa della modificazione, ad opera dell'uomo, delle naturali linee di pendenza:
v., per tutte, Cass. 15 giugno 2001 n. 8144): divieti entrambi per la cui inosservanza è apprestata, indipendentemente dall'allegazione e dimostrazione di un qualche ulteriore e specifico pregiudizio, appunto quella tutela reale di carattere ripristinatorio che era stata invocata da NA NC (la quale non aveva affatto chiesto la totale "eliminazione" del muro, necessario per la "salvaguardia" anche della sua proprietà, ma il rifacimento del manufatto secondo le misure iniziali, previa ricostituzione delle pendenze e dei livelli originari. D'altra parte, a proposito del risarcimento per equivalente, che pure era stato chiesto dall'appellante, il giudice di secondo grado non ha in alcun modo spiegato la ragione per cui ha perentoriamente escluso che potesse esservi stato "alcun danno, ne' per deprezzamento del terreno, ne' per impedimento di visuale", nonostante l'accertato innalzamento del muro in questione, che è immediatamente adiacente al fondo sottostante.
Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, non può essere accolta la richiesta di decisione nel merito, formulata dalla ricorrente, sicché la sentenza impugnata viene cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003