Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11779
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.817, costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, e spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione ( sia essa meramente ideale o materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali), non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.

La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia riferimento anche alla fase esecutiva, non attinente al momento processuale indicato, trattandosi di mera espressione sovrabbondante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11779
    Data del deposito : 6 agosto 2002

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