Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 3
In materia di liquidazione del risarcimento del danno il ricorso alla valutazione equitativa dello stesso ex art. 1226 cod. civ., non esonera il giudice dall'obbligo di dare conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente.
In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell'art. 2952 cod. civ., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso.
L'acquiescenza ad una pronunzia, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di seguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI PE S.n.c. DI CI RI e figlio, in persona del suo legale rappresentante RI CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EA SPA, UN SPA, RO SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 04232/99 proposto da:
LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA, (già RO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALESE 24/8, presso lo studio dell'avvocato BILOTTA ANTONIO, difeso dall'avvocato ALPA GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
EA SPA, (già Azienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma), in persona del Presidente e legale rappresentante Fulvio Vento elettivamente domiciliato in ROMA P.LE OSTIENSE 2, presso lo studio dell'avvocato PUCA VINCENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CI PE DI CI RI &, UN SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 04445/99 proposto da:
EA SPA GIÀ AZIENDA COMUNALE ENERGIA & AMBIENTE DI ROMA, in persona del Presidente e Legale rappresentante Dott. Fulvio Vento, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE OSTIENSE 2, presso lo studio dell'avvocato PUCA VINCENZO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA ASSICURATRICE UN SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Mauro Fulvi, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CI PE DI CI RI & FIGLI, RO SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 308/98 della Corte d'Appello di ROMA, SEZ. II CIVILE emessa il 23/12/1997, depositata il 03/02/98; RG. 4749/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato STELLA RISCHTER PAOLO;
udito l'Avvocato ROMANO VACCARELLA (per delega Avv. Vincenzo PUCA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per ricorso CC: accoglimento del 4^ motivo con rigetto degli altri;
ricorso Le NI Roma Mutua: rigetto;
ricorso EA - UN;
assorbito ricorso RO;
accoglimento del 2^ motivo, rigetto o inammissibilità degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.7.1987 CC RI, esercente un'impresa di allevamento di trote e avanotti in vasche d'acqua continuamente rinnovata mediante impianti funzionanti con energia elettrica fornita dall'Azienda Comunale di Elettricità ed Ambiente (A.C.E.A.) di Roma, premesso che dal 1981 in poi si erano verificate numerose interruzioni nell'erogazione dell'energia con conseguenti arresti del processo di ossigenazione e depurazione dell'acqua, lamentò che ciò aveva provocato la morte di grandi quantità di pesci. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Roma l'A.C.E.A. per esserne risarcito. L'A.C.E.A. oppose che la sua responsabilità per le interruzioni del flusso di energia andava esclusa ai sensi del regolamento generale delle condizioni di fornitura. Chiamò in causa la UN S.p.A. e la RO S.p.A., dalla quale in distinti periodi era stata assicurata per la responsabilità civile. La UN eccepì la prescrizione del credito dell'assicurata e nel merito contestò il fondamento della domanda principale e di quella di garanzia. Con citazione del 2.6.1989 la CC Pesca di CC RI e GL S.n.c., subentrata al CC RI, convenne la EA allo stesso titolo, allegando ulteriori fatti dannosi. La EA resistette anche a questa domanda. Riuniti i procedimenti ed assunte una consulenza tecnica ad una prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza del 23.9.1995, accolse la domanda principale, condannando la EA, al pagamento della somma di L. 407.219.826 in favore della CC, e rigettò le domande di garanzia. Su appello principale della EA e su appelli incidentali della UN e della RO la Corte di Roma, - con sentenza del 3.2.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto a L. 58.000.000 l'importo del risarcimento dovuto dalla EA alla società CC ed ha condannato la RO al pagamento della somma di L. 31.000 in favore della EA a titolo di indennizzo. Ha dichiarato prescritto il credito della EA nei confronti della UN ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. A sostegno della sua decisione la Corte d'Appello ha osservato: 1) che il contratto di somministrazione stipulato dal CC nei confronti della EA non esonerava l'azienda da responsabilità per i danni prodotti da interruzioni della erogazione dell'energia elettrica non dovute a cause di forza maggiore;
2) che solo alcune delle interruzioni lamentate dalla CC potevano ritenersi provate e che ad esse era riferibile la morte di alcune quantità di pesci;
3) che la CC non aveva provato l'esatto ammontare del danno da essa subito, onde questo andava liquidato equitativamente;
4) che il danno subito dalla CC doveva ritenersi compreso nei rischi assunti dall'RO col contratto di assicurazione. Ricorre la società CC con quattro motivi. La EA e le NI di Roma (già RO) resistono con distinti controricorsi e propongono distinti ricorsi incidentali affidati rispettivamente a due e a cinque motivi. Resiste anche la UN e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Al terzo motivo del ricorso incidentale della NI di Roma la EA resiste con controricorso. La CC e la EA hanno, inoltre prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
La resistente EA eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso principale, in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, stabilito dagli artt. 325 e 326 c.p.c.. L'eccezione non ha fondamento, giacché la sentenza è stata notificata direttamente alla EA nel suo domicilio reale, a fini esclusivamente esecutivi, e non presso il procuratore costituito per l'Azienda nel precedente grado e, quindi, la notificazione non, è valsa a far decorrere il termine per la impugnazione, che risulta, di conseguenza, tempestivamente proposta entro il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., con decorrenza dal deposito della sentenza impugnata (Cass. 13.2.1989, n. 886; Cass. 16.12.1986 n. 7573; Cass.
1.3.1990 n. 1556. La EA eccepisce, altresì, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., la improponibilità della impugnazione principale, sostenendo che la società ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata per avere in base ad essa intrapreso l'azione esecutiva. L'eccezione è priva di fondamento, giacché nell'atto di precetto intimato alla EA la CC ha fatto espressa riserva di impugnazione della sentenza di appello, onde va qui confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17.4.1963 n. 946; Cass. 15.6.1964 n. 1505; Cass. 25.11.1998 n.
11975), secondo cui la richiesta di esecuzione di una sentenza, con la contestuale dichiarazione di volerla impugnare per conseguire il di più che la decisione del giudice ha negato, non può considerarsi acquiescenza alla sentenza stessa.
La resistente NI di Roma eccepisce la inammissibilità del ricorso principale per "vizio insanabile della procura speciale, che assume conferita al difensore avv. Paolo Stella Richter da CC RI, anziché dalla CC Pesca di CC RI e GL S.n.c., unico soggetto legittimato a proporre la impugnazione e, quindi, a conferire la procura, essendo stato parte, a differenza del CC RI, nel precedente grado di giudizio. L'eccezione è infondata, giacché la procura risulta, bensì, rilasciata dal CC RI, ma nella espressa qualità di legale rappresentante della CC Pesca di CC RI e GL S.n.c., onde l'impugnazione è stata proposta e la procura è stata conferita dal soggetto a tanto legittimato.
Con i primi due motivi della impugnazione principale, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la società CC denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c. nonché contraddittorietà e insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che solo alcune delle interruzioni della erogazione di energia elettrica (con conseguenti morie di pesci), tra tutte quelle segnalate dalla società, si fossero effettivamente verificate, quantunque la prova della ulteriori interruzioni potesse desumersi da diverse deposizioni testimoniali, dalla dimostrata vendita, da parte della società, di numerose partite di trote morte (oltre a quelle riferibili alle interruzioni ritenute provate dalla Corte distrettuale) e dalla accertata inefficienza dell'impianto di erogazione dell'energia elettrica, soggetto a surriscaldamenti (e, quindi, a guasti) a causa di esuberi della richiesta di energia da parte delle numerose utenze servite. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che dalla espletata consulenza tecnica era emerso che solo cinque interruzioni si erano effettivamente verificate ed avevano plausibilmente provocato la morte di pesci e che altre interruzioni non potevano ritenersi dimostrate ne' dalle deposizioni testimoniali (giacché i testi escussi non erano stati in grado di indicare il numero delle interruzioni ed i momenti in cui queste sarebbero avvenute), ne' dalle vendite di trote morte, avvenute in momenti diversi da quelli corrispondenti alle interruzioni accertate, giacché tali vendite, in sè e per sè, non costituivano elementi sufficienti a far ritenere che la morte dei pesci fosse in quei casi conseguita ad interruzioni della erogazione di energia elettrica o, comunque, a deficienze di qualsiasi genere dell'apparato di somministrazione. Questa argomentazione è logica ed esauriente, ne' la ricorrente chiarisce la specifica consistenza dei denunziati vizi giuridici e motivazionali, ma si limita a prospettare proprie valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono essere assunte in considerazione nel giudizio di legittimità per il solo fatto d'essere diverse da quelle che sorreggono la sentenza impugnata. Col terzo motivo la ricorrente principale denunzia violazione dell'art. 1226 cod. civ., nonché ulteriori insufficienze e contraddittorietà di motivazione. Sostiene che in base alla documentazione in atti (consistente, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, nelle segnalazioni dei guasti inviate dalla CC alla EA e, secondo quanto assume la ricorrente, anche in fatture relative all'acquisto di imprecisate partite, di trote vive ed in "estratti conto" di non chiarita consistenza, che, per quanto par di capire, sarebbero stati inviati dalla CC alla EA per rappresentare l'entità del pregiudizio subito) l'importo del danno avrebbe potuto essere esattamente determinato, quanto meno in via presuntiva. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia disatteso la "quantificazione del danno prospettata dalla parte lesa". La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale ha fatto ricorso ad una valutazione del danno di carattere equitativo sul rilievo che dal prezzo che, con la produzione di fatture, la società aveva dimostrato di aver ricavato dalla vendita delle trote morte non era possibile desumere il preciso ammontare del danno subito dalla stessa società, non avendo quest'ultima sufficientemente documentato di avere acquistato uguali quantità di trote vive. Questa argomentazione è immune da vizi logici e giuridici, mentre la censura che ad essa viene mossa appare intesa soltanto a conseguire nella presente sede una nuova valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel processo di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La reiezione del motivo testè esaminato non comporta, sul piano logico, l'automatico accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale con cui la società Le NI di Roma lamenta che, in violazione degli artt. 1218, 1223, 2729 c.c. e 115 c.p.c. e senza adeguata motivazione, la Corte di merito, pur rilevando la mancanza di prove in ordine al danno allegato dalla CC, abbia nondimeno ritenuto la sussistenza del danno. Questa doglianza è in realtà infondata. La Corte territoriale, sul presupposto certo che per effetto delle interruzioni della erogazione di energia elettrica si era verificata la morte di talune quantità di trote, ha affermato che ciò aveva sicuramente danneggiato la società CC ed ha soltanto osservato che il preciso ammontare del danno non poteva ritenersi provato, onde è pervenuta alla liquidazione del danno in via equitativa. In questa argomentazione - come si è già detto - non si ravvisano vizi logici o giuridici e pertanto questo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Le NI di Roma va disatteso.
Col quarto motivo la ricorrente principale lamenta che, in violazione dell'art. 1226 c.c., la Corte romana sia pervenuta alla liquidazione del danno in via equitativa senza indicare gli elementi di fatto all'uopo considerati o, comunque, dei criteri di cui ha ritenuto di fare, nel caso concreto, applicazione. La doglianza è fondata. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., non esonera il giudice dall'obbligo di precisare di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente (Cass. 25.9.1998 n. 9588; Cass. 11.2.1998 n. 1382; Cass. 14.5.1998 n. 4894). Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto corrispondere la propria decisione equitativa alla pura e semplice indicazione dell'importo che ha ritenuto di attribuire alla società danneggiata, trascurando del tutto di menzionare gli elementi di fatto ed i criteri che per tale liquidazione ha ritenuto di assumere in considerazione. È quindi, effettivamente incorsa nella denunziata violazione di legge. Il motivo in esame va, pertanto, accolto e con esso anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la società Le NI di Roma ha censurato negli stessi termini la testè esaminata statuizione della Corte romana.
Col secondo motivo del ricorso incidentale della EA, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, l'Azienda denunzia violazione dell'art. 1229 c.c.. Sostiene che nel contratto di somministrazione della energia elettrica alla società CC era stata espressamente esclusa la responsabilità della Azienda somministrante in ordine alle eventuali interruzioni della erogazione di energia e lamenta che la Corte distrettuale abbia, invece, ritenuto che questa ipotesi di irresponsabilità non fosse stata pattuita. La doglianza - enunciata in termini di violazione di legge, ma svolta esclusivamente in termini di vizio motivazionale - è priva di fondamento. La Corte territoriale ha osservato che la pattuizione di esonero risultava espressamente riferita dal contratto alle ipotesi in cui la somministrazione di energia fosse stata impedita da casi di forza maggiore e cioè da eventi "non imputabili all'Azienda distributrice" e da questa osservazione ha fatto derivare, come conseguenza, che l'EA doveva ritenersi responsabile delle interruzioni in argomento, perché non aveva dimostrato la riconducibilità delle stesse a casi di forza maggiore. Queste considerazioni della Corte distrettuale, strettamente attinenti ai poteri interpretativi del contratto che competono al giudice del merito, non soltanto sono immuni da vizi logici o giuridici, ma non risultano neppure investite da alcuna puntuale censura della ricorrente incidentale che si è limitata a sostenere che i casi di forza maggiore previsti dal contratto avrebbero dovuto ravvisarsi anche in guasti dell'impianto di erogazione dovuti ad esuberi della richiesta di energia da parte dell'utenza e che ciò era appunto avvenuto nel caso in esame, assunto questo al quale la Corte di merito ha adeguatamente (e, quindi, incensurabilmente) risposto, osservando che le prospettate ipotesi di forza maggiore non potevano ritenersi sussistenti nella specie, perché alla maggior richiesta di energia l'Azienda avrebbe potuto - e, quindi, dovuto - far fronte con l'adeguamento dell'impianto di erogazione alle aumentate esigenze dell'utenza.
Col primo motivo del suo ricorso incidentale l'EA denunzia violazione dell'art. 2992 c.c. ed insufficienza di motivazione, lamentando che la Corte romana abbia ritenuto prescritto il diritto della EA ad essere indennizzata dalla UN (da cui era stata assicurata per la responsabilità civile inerente all'esercizio della sua attività di somministrazione dell'energia elettrica) sull'erroneo presupposto che il termine annuale di prescrizione, previsto dall'art. 2992 cit., dovesse farsi decorrere dal momento in cui si erano verificati i fatti dannosi generatori della responsabilità della assicurata EA, anziché dal momento in cui il terzo danneggiato (società CC) ne aveva chiesto il risarcimento alla EA. La doglianza è fondata. In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato decorre, secondo la lettera del III comma dell'art. 2952, dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo (Cass. 24.1.1990 n. 429; Cass. 28.5.1980 n. 3495). Trascurando di uniformarsi a questo principio la Corte romana è, quindi, incorsa nella denunziata violazione di legge.
Col terzo e col connesso quarto motivo del suo ricorso incidentale la società Le NI di Roma denunzia violazione degli artt. 1362 e segg., 1223, 2729 c.c. e 115 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto indennizzabile la responsabilità della EA per i danni subiti dalla CC, quantunque la garanzia assicurativa non potesse logicamente ritenersi dovuta per danni dipendenti da interruzioni dell'erogazione di energia, in relazione ai quali la responsabilità dell'Azienda erogatrice risultava espressamente esclusa dal contratto di somministrazione e quantunque la polizza stipulata dall'EA nei confronti della RO escludesse espressamente la copertura assicurativa relativamente ai danni indiretti che potessero derivare dall'esercizio delle attività proprie dell'EA. La doglianza è priva di fondamento. La Corte di merito ha - come si è visto - ritenuto (con motivazione adeguata e incensurabile) che il contratto di somministrazione EA-CC non escludesse la responsabilità della EA per le interruzioni della somministrazione di energia non dipendenti da forza maggiore ed ha, inoltre, osservato (con motivazione parimenti esauriente ed immune da vizi) che nella specie nessuna ipotesi di forza maggiore si era verificata. La stessa Corte, interpretando il contratto di assicurazione EA - RO, ha ritenuto che nella categoria dei "danni indiretti" non potessero comprendersi i danni subiti dalla CC e tale suo convincimento ha motivato col giusto rilievo che la morte dei pesci era stata provocata dalle interruzioni dei flussi di energia elettrica destinati agli impianti di alimentazione delle vasche della CC e cioè dal venir meno, volta per volta, dell'elemento materiale da cui dipendeva direttamente la sopravvivenza dei pesci. La motivazione, della Corte di merito, criticata dalla Le NI di Roma con la censura in esame, è, quindi, esauriente, logica ed informata ad esatti principi giuridici. Entrambi i motivi in discorso vanno, pertanto, disattesi. Col quinto motivo la società Le NI di Roma denunzia violazione dell'art. 1218 c.c., lamentando che la Corte romana, incorrendo in "ultrapetizione", abbia ritenuto la responsabilità della EA nei confronti della CC (ed il conseguente diritto della responsabile all'indennizzo assicurativo) a titolo contrattuale, quantunque la CC, allegando il danno derivatole dalla morte dei pesci, avesse dedotto la lesione di un suo "diritto assoluto", e, quindi, la responsabilità della EA a titolo extracontrattuale. La doglianza è inconsistente, giacche la morte dei pesci non è stata prospettata dalla CC come lesione di un diritto assoluto (nè a tale ipotesi di illecito avrebbe, comunque, potuto farsi ragionevolmente corrispondere), ma come violazione, da parte della EA degli obblighi da quest'ultima contrattualmente assunti ed in relazione a tale specifica ipotesi di illecito il risarcimento ed il conseguente indennizzo assicurativo sono stati attribuiti, rispettivamente al CC e alla EA, dal giudice del gravame di merito. Anche il motivo testè esaminato va, dunque, disatteso.
Il ricorso incidentale della UN (con cui questa società denunzia violazione dell'art. 1882 c.c., deducendo che la copertura assicurativa della responsabilità civile della EA non avrebbe potuto ritenersi operativa perché, a causa delle numerosissime interruzioni della erogazione di energia elettrica, il danno era divenuto permanente ed il rischio assicurativo era del tutto venuto meno) è inammissibile perché la questione con esso prospettata non è stata esaminata dalla Corte di merito (che ha deciso la controversia tra la EA e la UN in via preliminare, affermando la prescrizione del credito della assicurata) e potrà essere eventualmente esaminata e decisa nel giudizio di rinvio, in dipendenza dalla soluzione che il giudice del rinvio darà alla questione, non ancora definita, di prescrizione.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente ai punti investiti dalle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso CC e rigetta gli altri. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale delle NI di Roma e rigetta gli altri. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale EA e rigetta il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della UN. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001