Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 1
La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (oggi dall'art. 570-bis. cod. pen.).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
In caso di diffusione del 0349 1-20 presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte ☑imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1876/2019 ANDREA TRONCI -Presidente -UP 18/12/2019 ANGELO COSTANZO Relatore R.G.N. 27282/2019 PIERLUIGI DI EF LA LL DR BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: omissis R.G. nato a [...] la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO R.G.
1. Con sentenza n. 14/2018, il Tribunale di Messina condannava così riqualificando il fatto di cui al capo ex art. 570, comma 2, cod. pen.- a), originariamente contestato ex art. 570, comma 1, cod. pen. per avere A.G. omesso di versare alla moglie il contributo di euro 150 posto a suo carico per il mantenimento e ex art. 3 legge 8 febbraio 2016 n. 54, per avere omesso di versare alla stessa euro 800 per il mantenimento dei A., A. e A. figli come stabilito dal Tribunale di Messina il 20/05/15, riunendo i reati ex art. 81 cod. pen. e concedendo le circostanze attenuanti generiche. Con sentenza del 9/03/2018, la Corte d'appello di Messina, decidendo su ricorso sia dell'imputato che del Pubblico ministero, ha riunificato le due ا هم imputazioni riqualificando unitariamente la condotta ex art. 570, comma 2, cod. pen. ha disconosciuto le circostanze attenuanti generiche, valutando la lunga durata della condotta illecita e non ravvisando elementi di valutazione favorevoli, e lo ha condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e euro 500 di multa, nonché al pagamento di una provvisionale di 20.000 euro subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di R.G. si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo: a) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., poiché, riconoscendosi l'ipotesi aggravata del delitto di cui all'art. 570, comma 2, cod. pen. senza una nuova contestazione da parte del Pubblico ministero, si è violato il principio di correlazione fra accusa e sentenza;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 570, comma 2, cod. pen. c.p., e travisamento della prova nel fondare la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile trascurando testimonianze decisive di segno contrario (fra cui quelle dei figli dell'imputato): c) manifesta illogicità della motivazione per avere ravvisato la responsabilità dell'imputato in assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e, pertanto, sulla base di elementi di valutazione inidonei a superare il ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. se nell'imputazione figurano elementi di fatto sovrabbondanti rispetto al paradigma della norma incriminatrice originaria, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi del giudizio, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666). In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che la verifica circa la violazione del principio che richiede la corrispondenza fra l'imputazione contestata e la sentenza non va esaurita nel mero confronto letterale fra contestazione e аб sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste se l'imputato, nell'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in relazione all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, Rv. 262911; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, Rv. 251081).
2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha considerato che il fatto storico contestato nel capo 'a' è rimasto identico in relazione alla condotta, all'evento e all'elemento psicologico del reato. Nel giungere a questa conclusione, ha osservato che i due capi di imputazione vanno considerati unitariamente e, in particolare, che nel capo 'b' il nucleo essenziale del fatto storico rimane invariato rispetto alla contestazione dell'art. 570, comma 2, cod. pen. riguardando l'omissione di versare alla moglie separata quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento dei figli minorenni (pp. 4-5). Infatti, la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3, legge n. 54/2006 (Sez. 6, n. 57237 del 10/11/2017, R, Rv. 271674; Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, Rv. 256905). Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha escluso che nel caso in esame si sia avuta una trasformazione degli elementi essenziali, della fattispecie concreta, atta a produrre un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti, peraltro adottando una soluzione più favorevole all'imputato rispetto al difforme indirizzo interpretativo secondo cui sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (attualmente dall'art. 570 bis cod. pen.) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., perché il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile ° di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza. (Sez. 6, n. 18572 del 10/04/2019, Rv. 275677; Sez. 6, n. 34736 del 16/06/2011, Rv. 250839).
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Infatti, le deduzioni sviluppate nel ricorso trascurano che, in linea di principio, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire adeguata base per la prova della responsabilità dell'imputato; non contestano, del resto, specificamente la attendibilità della persona offesa, né Аб indicano le ragioni per le quali le dichiarazioni degli altri testimoni inficerebbero le sue. Inoltre, le deduzioni difensive risultano inconducenti perché assumono genericamente che le testimonianze raccolte a discolpa dimostrerebbero che l'imputato ha contribuito al mantenimento dei figli (p. 8 del ricorso) - mentre la sentenza impugnata analiticamente argomenta (pp.3-4) che i contributi hanno riguardato spese occasionali e secondarie ma trascurano che la necessità dei - mezzi di sussistenza deriva comunque dalla minore età dei figli e non contestano che dall'ottobre del 2012 l'imputato non ha versato somme alla moglie per l'ordinario sostentamento dei figli.
3. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso il 18/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo CostanzoCostanzo Andrea Tronci Audua dinc DEPOSITATO IN CANCELLERIA;
EL 2 8 GEN (2020 IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni