Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21642
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il tribunale abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali, valutando in concreto le condizioni di salute del detenuto, le cure necessarie e l'incidenza dell'ambiente carcerario. È stato accertato che il detenuto beneficia di monitoraggio costante e assistenza medica nella struttura carceraria, e che le sue patologie sono stabili, senza acuzie. La Corte ha anche considerato la pericolosità sociale del detenuto e la mancata dissociazione dai legami mafiosi come fattori recessivi rispetto alle esigenze di salute.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva e attenuata pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto che la memoria difensiva sia stata implicitamente valutata, poiché tutti i profili dell'istanza sono stati esaminati. Ha inoltre ribadito che l'età del condannato o l'incensuratezza dei familiari non hanno rilievo di fronte alle presunzioni di legge in materia di criminalità organizzata e che la prospettiva di un rientro nel territorio di origine, senza dissociazione dai legami mafiosi, è stata ritenuta inadeguata per le esigenze di sicurezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21642
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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