CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21642 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, che ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento di pena obbligatorio o facoltativo per gravi problemi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, con collocamento presso l’abitazione della sorella a XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o in reparto ospedaliero di lungodegenza, per come avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno. Il detenuto era affetto da un disturbo cognitivo di grado moderato-severo con parkinsonismo rigido-acinetico in paziente con rallentamento ideo-motorio, leuco- piastrinopenia di grado lieve, malattia da reflusso gastroesofageo, ipertrofia prostatica in trattamento, incontinenza urinaria, diverticolosi del colon, osteoartrosi, claustrofobia. Il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le relazioni sanitarie che descrivevano il complesso quadro clinico del detenuto, al momento allocato in reparto SAI, e ritenendo le stesse complete e recenti non aveva proceduto ad ulteriori accertamenti peritali. Evidenziava che la situazione clinica del detenuto era quella di un paziente anziano, caratterizzato da fragilità stabile e in assenza di acuzie e particolari criticità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21642 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 Il disturbo cognitivo rilevato non era rilevante;
risultava lucido e orientato, pur se in un quadro di rallentamento ideomotorio;
in reparto SAI beneficiava di caregiver;
le altre patologie erano stabili. A fronte dei profili di pericolosità sociale del detenuto, che non risulta mai dissociato dall’associazione mafiosa di riferimento, nella quale rivestiva un ruolo di rilievo, le esigenze di salute sono state considerate recessive anche in ragione del fatto che egli ha prospettato il rientro in territorio di Trapani, ancora interessato dall’operatività della cosca di cui faceva parte. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX e ha articolato due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione riguardo alla sussistenza dei presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena o per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare;
nonché omessa valutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. dell’01/09/2025. Il Tribunale di sorveglianza non ha proceduto a verificare l’idoneità dell’apparato carcerario e della struttura alla quale era stato affidato, specie con riferimento all’adeguatezza ad affrontare eventuali e improvvise o imprevedibili complicanze che potrebbero generare in quel paziente conseguenze esiziali. Il rigetto del differimento pena aveva anche leso il diritto alla salute nella facoltà di scegliere di curarsi presso la struttura sanitaria da lui ritenuta più idonea. In ogni caso da quanto emergeva dalle relazioni sanitarie vi erano tutte le condizioni che potevano legittimare quantomeno il provvedimento di cui all’art. 147 cod. pen.; la contingenza descritta poteva poi integrare un trattamento degradante e inumano inidoneo a garantire la funzione rieducativa della pena.
2.2. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva dell’01/09/2025 anche in ragione dell’attenuata pericolosità sociale. Congetturale era stato il riferimento del Tribunale di sorveglianza all’attualità della sua pericolosità, poiché i fatti a lui addebitati risalgono a quarant’anni fa, i familiari di XXXXXXX sono tutti incensurati, il suo declino psico-motorio ridimensionava certamente la sua asserita capacità operativa;
in ogni caso non erano stati valutati gli esiti delle attività trattamentali e la possibilità di tutelare le esigenze di sicurezza applicando il braccialetto elettronico in caso di applicazione della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi ai quali è affidato il ricorso sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati.
2.1. Il provvedimento impugnato dà corretta applicazione al principio secondo il quale «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 - 01); ed è altresì conforme all’insegnamento in base al quale «in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, [...], Rv. 285760 - 01).
2.2. Orbene l’ordinanza impugnata motiva su tutti i profili ritenuti rilevanti dai sopra ricordati orientamenti giurisprudenziali e anche nella verifica dell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria di cui può beneficiare il condannato ha scrutinato le risultanze in maniera accurata. Il Tribunale di sorveglianza dà conto di tutte le patologie accertate in capo al detenuto, degli approfondimenti diagnostici svolti e dei trattamenti ai quali egli è tuttora sottoposto. In tale ricostruzione non ha mancato di sottolineare che recentemente, in occasione di un episodio presincopale con conseguente trauma da caduta, il detenuto ha rifiutato approfondimenti diagnostici in data 30/06/2025 e successivamente egli ha patito un peggioramento del rallentamento ideomotorio e una condizione di parziale orientamento spazio-temporale. Nonostante tale comportamento (con riguardo al quale va ricordato quanto affermato da Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278472 – 01: «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta»), il monitoraggio diagnostico all’interno della struttura carceraria si è intensificato e l’ordinanza impugnata ne ricostruisce le successive tappe: visita geriatrica, visita neurologica, esame TAC e infine ulteriori accertamenti. 3 Il provvedimento dà atto che nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico, il detenuto è costantemente monitorato e beneficia di assistenza medica costante.
2.3. Va, in particolare, sottolineato che nell’ampia e approfondita relazione sanitaria del medico legale del Servizio sanitario regionale Emilia Romagna in data 03/09/2025 (quindi di pochi giorni precedenti alla decisione impugnata e integralmente richiamata nella sua motivazione) si dà atto dell’esito dei complessi accertamenti sinora svolti per monitorare il quadro clinico pluripatologico del detenuto recentemente trasferito presso la sezione SAI e, dando atto della condizione di estrema fragilità, si attesta, comunque, la stabilità del quadro e l’assenza di acuzie. La motivazione dà, altresì, atto degli ulteriori esami disposti in attesa dei quali verranno svolte eventuali ulteriori valutazioni e del fatto che il detenuto potrà ricevere le cure delle quali necessita nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico e di assistenza medica costante. Dal che viene tratta correttamente la conclusione della sussistenza di un quadro di informazioni completo e adeguato, rispetto al quale sono superflui ulteriori approfondimenti peritali;
e il Tribunale di sorveglianza con valutazioni congrue e coerenti ritiene che la fragilità e precarietà legata al quadro clinico complessivo, delle quali la relazione afferma che si debba tenere conto ai fini dei trattamenti in corso, in assenza di manifestazioni attuali di acuzie o di aggravamento, potrà essere gestita e monitorata nella struttura dove è detenuto senza che ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità con la restrizione in atto e senza che la restrizione comporti in sé alcun trattamento inumano o degradante.
2.4. Il Tribunale di sorveglianza ha così proceduto ad assolvere adeguatamente all’onere descritto da Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, [...], Rv. 286742 – 01: «In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari». Il provvedimento non formula, difatti, una mera ipotesi sull’idoneità dell’apparato carcerario ad offrire assistenza sanitaria al detenuto, ma si confronta con la gestione del paziente sino a qual momento svolta all’interno del carcere anche ad onta del suo atteggiamento non sempre collaborativo. Poiché per concedere il differimento «occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, [...], Rv. 276413 – 01), la decisione impugnata appare correttamente motivata laddove ha ritenuto, sulla base di elementi specifici, di escludere che le infermità avessero tali 4 caratteristiche, anche alla luce dell’assenza di prospettate alternative di effettiva maggiore assistenza sanitaria al di fuori dal carcere e delle controindicazioni derivanti dalle esigenze di sicurezza e di prevenzione connesse con il ruolo di vertice dal detenuto rivestito nella famiglia mafiosa di Trapani e l’assenza di ogni segnale di decisa rescissione di tali legami. Né alcun rilievo può avere l’età del condannato o l’incensuratezza dei familiari a fronte delle presunzioni di legge operanti in materia di criminalità organizzata. La difesa invoca il diritto a scegliere le cure, che tuttavia deve essere contemperato con le esigenze di sicurezza e non dev’essere declinato in forma generica, posto che tale rivendicazione – come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza – non risulta essere mai stata accompagnata dalla specifica indicazione di una possibile struttura idonea ad accogliere il condannato per una lungodegenza. La prospettiva caldeggiata dalla difesa è quella di un suo rientro nello stesso contesto territoriale dove ha esercitato il suo ruolo criminale ed in relazione ad essa con argomentazioni plausibili il Tribunale di sorveglianza ha stigmatizzato l’inadeguatezza di tale condizione a fronteggiare le esigenze di sicurezza vista la mancata dissociazione del ricorrente che vale a presumere come attuale la sua pericolosità, anche perché egli è lucido e ben orientato come ha dimostrato il fatto che liberamente ha rifiutato accertamenti diagnostici il 30/06/2025 quando è stato condotto al Pronto soccorso di Parma per un episodio presincopale.
2.5. A fronte, infine, della ripetuta denuncia della omessa valutazione della memoria difensiva in data 01/09/2025, la Corte ritiene irrilevante il fatto che essa non sia stata specificamente citata nel provvedimento impugnato, laddove invece emerge che tutti i profili coinvolti nella valutazione dell’istanza sono stati esaminati;
né la difesa indica quali specifici punti od argomenti contenuti nella memoria sarebbero stati pretermessi e in che termini tale omissione debba considerarsi decisiva. Come afferma la giurisprudenza con riguardo all’omesso esame di memoria difensiva nell’ambito di procedimento camerale, tale omissione può essere dedotta quale vizio nel giudizio di cassazione, qualora introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, «non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata. (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, [...], Bagala', Rv. 280670 - 01) 3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, che ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento di pena obbligatorio o facoltativo per gravi problemi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare, con collocamento presso l’abitazione della sorella a XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o in reparto ospedaliero di lungodegenza, per come avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno. Il detenuto era affetto da un disturbo cognitivo di grado moderato-severo con parkinsonismo rigido-acinetico in paziente con rallentamento ideo-motorio, leuco- piastrinopenia di grado lieve, malattia da reflusso gastroesofageo, ipertrofia prostatica in trattamento, incontinenza urinaria, diverticolosi del colon, osteoartrosi, claustrofobia. Il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le relazioni sanitarie che descrivevano il complesso quadro clinico del detenuto, al momento allocato in reparto SAI, e ritenendo le stesse complete e recenti non aveva proceduto ad ulteriori accertamenti peritali. Evidenziava che la situazione clinica del detenuto era quella di un paziente anziano, caratterizzato da fragilità stabile e in assenza di acuzie e particolari criticità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21642 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 Il disturbo cognitivo rilevato non era rilevante;
risultava lucido e orientato, pur se in un quadro di rallentamento ideomotorio;
in reparto SAI beneficiava di caregiver;
le altre patologie erano stabili. A fronte dei profili di pericolosità sociale del detenuto, che non risulta mai dissociato dall’associazione mafiosa di riferimento, nella quale rivestiva un ruolo di rilievo, le esigenze di salute sono state considerate recessive anche in ragione del fatto che egli ha prospettato il rientro in territorio di Trapani, ancora interessato dall’operatività della cosca di cui faceva parte. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX e ha articolato due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione riguardo alla sussistenza dei presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena o per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare;
nonché omessa valutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. dell’01/09/2025. Il Tribunale di sorveglianza non ha proceduto a verificare l’idoneità dell’apparato carcerario e della struttura alla quale era stato affidato, specie con riferimento all’adeguatezza ad affrontare eventuali e improvvise o imprevedibili complicanze che potrebbero generare in quel paziente conseguenze esiziali. Il rigetto del differimento pena aveva anche leso il diritto alla salute nella facoltà di scegliere di curarsi presso la struttura sanitaria da lui ritenuta più idonea. In ogni caso da quanto emergeva dalle relazioni sanitarie vi erano tutte le condizioni che potevano legittimare quantomeno il provvedimento di cui all’art. 147 cod. pen.; la contingenza descritta poteva poi integrare un trattamento degradante e inumano inidoneo a garantire la funzione rieducativa della pena.
2.2. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva dell’01/09/2025 anche in ragione dell’attenuata pericolosità sociale. Congetturale era stato il riferimento del Tribunale di sorveglianza all’attualità della sua pericolosità, poiché i fatti a lui addebitati risalgono a quarant’anni fa, i familiari di XXXXXXX sono tutti incensurati, il suo declino psico-motorio ridimensionava certamente la sua asserita capacità operativa;
in ogni caso non erano stati valutati gli esiti delle attività trattamentali e la possibilità di tutelare le esigenze di sicurezza applicando il braccialetto elettronico in caso di applicazione della detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I due motivi ai quali è affidato il ricorso sono strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati.
2.1. Il provvedimento impugnato dà corretta applicazione al principio secondo il quale «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 - 01); ed è altresì conforme all’insegnamento in base al quale «in tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, [...], Rv. 285760 - 01).
2.2. Orbene l’ordinanza impugnata motiva su tutti i profili ritenuti rilevanti dai sopra ricordati orientamenti giurisprudenziali e anche nella verifica dell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria di cui può beneficiare il condannato ha scrutinato le risultanze in maniera accurata. Il Tribunale di sorveglianza dà conto di tutte le patologie accertate in capo al detenuto, degli approfondimenti diagnostici svolti e dei trattamenti ai quali egli è tuttora sottoposto. In tale ricostruzione non ha mancato di sottolineare che recentemente, in occasione di un episodio presincopale con conseguente trauma da caduta, il detenuto ha rifiutato approfondimenti diagnostici in data 30/06/2025 e successivamente egli ha patito un peggioramento del rallentamento ideomotorio e una condizione di parziale orientamento spazio-temporale. Nonostante tale comportamento (con riguardo al quale va ricordato quanto affermato da Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278472 – 01: «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta»), il monitoraggio diagnostico all’interno della struttura carceraria si è intensificato e l’ordinanza impugnata ne ricostruisce le successive tappe: visita geriatrica, visita neurologica, esame TAC e infine ulteriori accertamenti. 3 Il provvedimento dà atto che nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico, il detenuto è costantemente monitorato e beneficia di assistenza medica costante.
2.3. Va, in particolare, sottolineato che nell’ampia e approfondita relazione sanitaria del medico legale del Servizio sanitario regionale Emilia Romagna in data 03/09/2025 (quindi di pochi giorni precedenti alla decisione impugnata e integralmente richiamata nella sua motivazione) si dà atto dell’esito dei complessi accertamenti sinora svolti per monitorare il quadro clinico pluripatologico del detenuto recentemente trasferito presso la sezione SAI e, dando atto della condizione di estrema fragilità, si attesta, comunque, la stabilità del quadro e l’assenza di acuzie. La motivazione dà, altresì, atto degli ulteriori esami disposti in attesa dei quali verranno svolte eventuali ulteriori valutazioni e del fatto che il detenuto potrà ricevere le cure delle quali necessita nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico e di assistenza medica costante. Dal che viene tratta correttamente la conclusione della sussistenza di un quadro di informazioni completo e adeguato, rispetto al quale sono superflui ulteriori approfondimenti peritali;
e il Tribunale di sorveglianza con valutazioni congrue e coerenti ritiene che la fragilità e precarietà legata al quadro clinico complessivo, delle quali la relazione afferma che si debba tenere conto ai fini dei trattamenti in corso, in assenza di manifestazioni attuali di acuzie o di aggravamento, potrà essere gestita e monitorata nella struttura dove è detenuto senza che ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità con la restrizione in atto e senza che la restrizione comporti in sé alcun trattamento inumano o degradante.
2.4. Il Tribunale di sorveglianza ha così proceduto ad assolvere adeguatamente all’onere descritto da Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, [...], Rv. 286742 – 01: «In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari». Il provvedimento non formula, difatti, una mera ipotesi sull’idoneità dell’apparato carcerario ad offrire assistenza sanitaria al detenuto, ma si confronta con la gestione del paziente sino a qual momento svolta all’interno del carcere anche ad onta del suo atteggiamento non sempre collaborativo. Poiché per concedere il differimento «occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, [...], Rv. 276413 – 01), la decisione impugnata appare correttamente motivata laddove ha ritenuto, sulla base di elementi specifici, di escludere che le infermità avessero tali 4 caratteristiche, anche alla luce dell’assenza di prospettate alternative di effettiva maggiore assistenza sanitaria al di fuori dal carcere e delle controindicazioni derivanti dalle esigenze di sicurezza e di prevenzione connesse con il ruolo di vertice dal detenuto rivestito nella famiglia mafiosa di Trapani e l’assenza di ogni segnale di decisa rescissione di tali legami. Né alcun rilievo può avere l’età del condannato o l’incensuratezza dei familiari a fronte delle presunzioni di legge operanti in materia di criminalità organizzata. La difesa invoca il diritto a scegliere le cure, che tuttavia deve essere contemperato con le esigenze di sicurezza e non dev’essere declinato in forma generica, posto che tale rivendicazione – come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza – non risulta essere mai stata accompagnata dalla specifica indicazione di una possibile struttura idonea ad accogliere il condannato per una lungodegenza. La prospettiva caldeggiata dalla difesa è quella di un suo rientro nello stesso contesto territoriale dove ha esercitato il suo ruolo criminale ed in relazione ad essa con argomentazioni plausibili il Tribunale di sorveglianza ha stigmatizzato l’inadeguatezza di tale condizione a fronteggiare le esigenze di sicurezza vista la mancata dissociazione del ricorrente che vale a presumere come attuale la sua pericolosità, anche perché egli è lucido e ben orientato come ha dimostrato il fatto che liberamente ha rifiutato accertamenti diagnostici il 30/06/2025 quando è stato condotto al Pronto soccorso di Parma per un episodio presincopale.
2.5. A fronte, infine, della ripetuta denuncia della omessa valutazione della memoria difensiva in data 01/09/2025, la Corte ritiene irrilevante il fatto che essa non sia stata specificamente citata nel provvedimento impugnato, laddove invece emerge che tutti i profili coinvolti nella valutazione dell’istanza sono stati esaminati;
né la difesa indica quali specifici punti od argomenti contenuti nella memoria sarebbero stati pretermessi e in che termini tale omissione debba considerarsi decisiva. Come afferma la giurisprudenza con riguardo all’omesso esame di memoria difensiva nell’ambito di procedimento camerale, tale omissione può essere dedotta quale vizio nel giudizio di cassazione, qualora introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, «non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata. (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, [...], Bagala', Rv. 280670 - 01) 3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6