Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che - ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte. (In motivazione, la Corte ha osservato che il grado di intensità cautelare preteso dalla disposizione citata deve ritenersi intermedio rispetto ai due estremi individuati nelle "ordinarie" esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e nelle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2016, n. 8515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8515 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
08515-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1625/2016 - Presidente - GIOVANNI CONTI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.32069/2016 ANGELO COSTANZO - ANNA CRISCUOLO ANGELO CAPOZZI IL CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI per il rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/05/2016 il Tribunale di Torino ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino a Vladimir OL ex artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per plurime (n. 130, dal marzo al dicembre 2015) illecite cessioni di sostanza stupefacente (marijuana e cocaina), avvalendosi di minorenne (capo A); ex artt. 1 e 7 legge ottobre 1967 n. 895 per illecita cessione di arma comune da sparo ex artt. 81, comma 2, cod. pen. e 2 e 4 e 7 legge n. 895/1967 per illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capi D e E, aprile 2016).
2. Nel ricorso nell'interesse di OL si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione dell'art. 274 lett. c) e 309, comma 10, cod. proc. pen. per essere stata emessa in rinnovazione di precedente ordinanza che aveva perso efficacia (per impossibilità di decidere le istanze di riesame nei termini perentori), ma in assenza delle "eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate" richieste dalla norma. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le "eccezionali esigenze cautelari" che ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. consentono di rinnovare la misura nel caso di perdita di efficacia - dell'ordinanza applicativa causata dall'impossibilità del Tribunale, per ragioni formali, di decidere nel merito sulla richiesta di riesame, sono costituite dalla "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma anche di concrete occasioni per la commissione di tali condotte: il grado di intensità delle esigenze cautelari richiesto dalla disposizione è intermedio tra le ordinarie esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. e le "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" che fondano, ex artt. 275 cod. proc. pen. e 89 d.P.R. 309/1990, l'esclusiva necessità della custodia in carcere (Sez. 3,n. 28958 del 10/02/2016, non massimata;
Sez. 3, n. 28957 del 02/02/2016, Rv. 26747201;).
2. Tribunale ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari rilevando che ha dato atto delle eccezionali esigenze cautelari 2 richieste dalla norma e ha anche valorizzato "numerosi elementi di novità, che rendono l'ordinanza frutto di una successiva e distinta valutazione del profilo cautelare (..) gli esiti delle perquisizioni eseguite presso il bar Lady e presso una cantina di via Brandizzo, dimostrando, in questo modi di avere 'attualizzato' la propria valutazione degli eventi sopravvenuti rispetto al precedente provvedimento". A sua volta, il Tribunale ha congruamente riconosciuto le eccezionali esigenze cautelari nei seguenti elementi: OL ha gestito professionalmente un esteso traffico di droghe di tipo diverso (cocaina e hashish) utilizzando come base e deposito il bar Lady;
è stato quotidiano punto di riferimento per diversi soggetti disponendo di una piazza di diffusione di sostanze stupefacenti di notevoli dimensioni connessa a un canale di rifornimento in grado di approvvigionarlo quotidianamente;
è stato in grado di procurare (in breve tempo e con un semplice sms) una pistola calibro 38 (egli ha anche precedenti specifici per armi) a AN AL e in occasione della perquisizione è stato trovato in possesso di munizioni, 5 carte di identità in bianco, gr. 2,1 di marjuana, 12 panetti di marjuana per kg. 10,54, un barattolo contenente due involucri di cocaina, contenenti rispettivamente gr. 25,3 e gr. 26,3, e altri 3 involucri con gr. 227, 26 e 2,25; nella realizzazione del traffico si è avvalso della moglie e della figlia quindicenne. Dalla sua spregiudicatezza e dai suoi mezzi il Tribunale ha desunto che, se in libertà, continuerà a delinquere.
3. Il ricorso, dopo avere richiamato in termini del tutto generali alcuni criteri per definire le "eccezionali esigenze cautelari", palesemente non si confronta con il reale andamento della motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, si limita (pag. 4-5) a estrarne soltanto alcune porzioni (il riferimento alla diversità tipologica delle sostanze e all'uso del bar come loro deposito), trascurando la residua e non minore parte delle argomentazioni sopra ricavate. Inoltre, ritiene di escludere il coinvolgimento di OL in un sodalizio criminale che non è oggetto dell'imputazione e neanche è stato affermato nel provvedimento impugnato, dove invece viene evidenziata una condizione diversa, costituita dalla - capacità del ricorrente di organizzare una propria (individuale ma notevole) attività di spaccio per la sua capacità di approvvigionarsi della droga e di smerciarla. Ancora, nel ricorso si svaluta la rilevanza di un precedente per violazione della disciplina del controllo sulle armi "attesa la risalenza dello stesso" (così implicitamente ammettendone la rilevanza se fosse non risalente), al contempo obliando che il provvedimento impugnato mette in risalto che OL è soggetto in grado di procurarsi e vendere armi da fuoco con facilità. Il 3 combinarsi della genericità e della incongruenza delle deduzioni che lo costituiscono rende il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 4/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Giovanni Conti کام UK DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 FEB 2017 A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P U Pleta, Esposto 4