Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell'art. 107 Cost.
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- 1. Sequestro probatorio, obbligo di avviso, indagato, difensore di fiducia, sequestro eseguito esclusivamente dalla Polizia giudiziariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2018
- 2. Assistenza del difensore ad un sequestro (Cass. 31834/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2015, n. 40530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40530 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
40530/ 1 5 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ал LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALFREDO TERESI Presidente SENTENZA - N. 1002/2015 - Consigliere - Dott. SILVIO AMORESANO REGISTRO GENERALE N. 9111/2015Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO nei confronti di: PAGNIN ALESSIA N. IL 03/04/1976 PAGNIN GIANNI N. IL 31/01/1951 LUISE GLENDA N. IL 09/05/1990 STOCCO ROSSANO N. IL 15/07/1960 avverso l'ordinanza n. 28/2014 TRIB. LIBERTA' di ROVIGO, del 30/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Selzne, Francesco ажи в а ть всё ишб :Pet rella Marced. Rovigo Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2014, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato la - nullità del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 18 ottobre 2014, con delega per l'esecuzione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale e carteggio vario, anche su supporto informatico, contenuta all'interno degli uffici direzionali delle ditte interessate, nonché tutte le vasche, cisterne, silos, autocisterne nella disponibilità delle ditte stesse. Il Tribunale del riesame ha accolto l'istanza degli interessati, ritenendo che fosse stato violato l'obbligo della polizia giudiziaria di dare avviso agli indagati del diritto di essere assistiti da un difensore, in forza di quanto disposto dall'art. 114 norme att. cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 253, 356 cod. proc. pen. e 114 norme att. cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe effettuato una non condivisibile interpretazione estensiva del richiamato art. 114, il quale imporrebbe l'avviso alla persona indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia solo nel caso di sequestro operato a iniziativa della polizia giudiziaria e non anche nel caso di sequestro disposto direttamente dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria. Del resto prosegue il ricorrente - - nessuna norma costituzionale equipara l'attività del pubblico ministero all'attività della polizia giudiziaria, cosicché l'unica linea di discrimine in tema di sequestro, sia esso probatorio o preventivo, è solo quella tra attività della polizia giudiziaria e attività dell'autorità giudiziaria.
3. In prossimità dell'udienza in camera di consiglio davanti a questa Corte, il degli indagati ha presentato memoria, con la quale eccepisce difensore l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero per carenza di interesse. Lo stesso pubblico ministero avrebbe infatti disposto il dissequestro delle vasche, cisterne, capannoni, ad eccezione della vasca d, sequestrata in un momento precedente. Quanto, poi, alla documentazione quest'era stata oggetto di ulteriore sequestro probatorio del 3 novembre 2014, annullato dal Tribunale con ordinanza del 19 novembre 2014, avverso la quale il pubblico ministero non aveva presentato ricorso. Nel merito, la difesa aderisce alla ricostruzione interpretativa dell'art. 114 norme att. cod. proc. pen. fatta propria dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Z 4. Il ricorso è fondato. 4.1. - Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse pubblico ministero proposta dalla difesa. L'eccezione è solo parzialmente fondata. Dalla stessa prospettazione difensiva emerge che solo le vasche, silos, cisterne, capannoni, fatta eccezione per la vasca d, sono stati oggetto del provvedimento di dissequestro emesso dal pubblico ministero l'11 novembre 2014, ovvero in data successiva a quella dell'emanazione dell'ordinanza del Tribunale qui impugnata (30 ottobre 2014) e a quella del ricorso per cassazione (10 novembre 2014). Tale provvedimento di dissequestro non ha, invece, investito la documentazione amministrativa, contabile, fiscale e il carteggio vario, anche su supporto informatico, contenuti all'interno degli uffici direzionali delle ditte, che è stata oggetto di ulteriore sequestro probatorio in data 3 novembre 2014, annullato dal Tribunale con ordinanza del 19 novembre 2014, avverso la quale il pubblico ministero non ha presentato ricorso. Al momento, dunque, la documentazione in questione non è sottoposta a sequestro;
con la conseguenza che dall'accoglimento del presente ricorso deriva senza dubbio l'effetto concreto, seppure riferito all'esito del giudizio di rinvio, dell'eventuale ripristino del sequestro. Quanto alla documentazione e agli altri atti contenuti all'interno degli uffici direzionali delle ditte, di cui sopra, permane, dunque, l'interesse del pubblico ministero all'impugnazione. - Esaminata tale eccezione preliminare, si pone all'attenzione di questa 4.2. Corte la questione se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 norme att. cod. proc. pen. sia obbligatorio solo nel caso di sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria o anche nel caso di sequestro delegato dal pubblico ministero alla stessa polizia giudiziaria. Il Tribunale propende per la seconda soluzione, richiamando Cass. pen., sez. 3, 17 ottobre 2013, n. 45321, sul rilievo che, diversamente opinando, si determinerebbe un vulnus a fronte di un'attività del pubblico ministero inerente le indagini preliminari, non connotata dall'immediato controllo da parte del giudice. L'ulteriore argomento utilizzato dal Tribunale è quello della disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra sequestro effettuato su iniziativa della polizia giudiziaria e successivamente convalidato dal pubblico ministero e sequestro disposto direttamente dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, trattandosi di atti assimilabili, perché posti in essere da soggetti diversi dal giudice.
4.2. Si tratta di argomenti non condivisibili. Ал L'art. 114 norme att. cod. proc. pen. prescrive alla polizia giudiziaria di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia solo qualora la stessa polizia giudiziaria proceda al compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., mentre non contiene un'analoga prescrizione in relazione ai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Si tratta di un dato letterale insuperabile. Il richiamato art. 356 fa infatti riferimento agli atti di cui ai precedenti artt. 352 e 354, oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353, comma 2. Si tratta di atti tutti disciplinati nell'ambito del titolo IV del libro V del codice, dedicato all'attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria e, dunque, distinto dal successivo titolo V, dedicato, invece, all'attività di indagine del pubblico ministero, nel quale sono ricompresi, a norma dell'art. 370, anche gli atti di indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria. La scelta del legislatore è stata, dunque, quella di una netta distinzione fra l'attività della polizia giudiziaria e quella del pubblico ministero, perché quest'ultima è comunque riconducibile ad un soggetto, che pur essendo parte nel procedimento penale, è dotato, sul piano costituzionale, di ampie garanzie di indipendenza espressamente garantite dalla riserva di ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 107, quarto comma, Cost., ed è comunque inserito nell'ambito dell'ordine giudiziario. Per contro, la polizia giudiziaria non è dotata delle stesse di garanzie di indipendenza, essendo in generale sottoposta al potere esecutivo, pur trovandosi nella disponibilità diretta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 109 Cost. E proprio la distinzione fra attività della polizia giudiziaria e attività del pubblico ministero, delineata dalla Costituzione e fatta propria dal codice di rito, rappresenta il principale ostacolo all'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione dell'art. 114 norme att. cod. proc. pen. che ricomprenda i sequestri probatori eseguiti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Tale interpretazione estensiva si basa, infatti, sul presupposto, smentito dal dato costituzionale e codicistico, dell'assimilabilità delle due categorie di attività. Quanto, infine alla sentenza Cass. pen., sez. 3, 17 ottobre 2013, n. 45321, richiamata dal Tribunale a sostegno della sua ricostruzione dell'ambito di applicazione dell'art. 114 norme att. cod. proc. pen., deve premettersi che la stessa afferma il principio secondo cui nel sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione del sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese al preventivo, - prosegue la sentenza data la diversità delle esigenze presidiate. Si tratta - di attività che presuppongono la convalida o l'autorizzazione del solo Pubblico Ministero, condizione, questa, che giustifica l'avviso, mentre nel caso del tutto diverso, del sequestro preventivo di iniziativa, il mantenimento del vincolo dipende esclusivamente ed in via immediata dal giudice, il quale svolge un subitaneo controllo sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, con la conseguenza che il mancato avviso non determina alcun vulnus del diritto di difesa». Tale ultima affermazione deve essere, però, interpretata in modo diverso da come fa il Tribunale, che la utilizza a sostegno dell'assimilazione fra gli atti di indagine del pubblico ministero e quelli ad all'iniziativa della polizia giudiziaria, entrambi contrapposti agli atti del Gip, unico soggetto terzo e imparziale. Nella richiamata sentenza ci si riferisce, infatti, all'ambito di applicazione dell'art. 114 norme att. cod. proc. pen., nel quale sono letteralmente ricompresi i soli atti a iniziativa della polizia giudiziaria e non anche quelli per i quali trova applicazione l'art. 364 cod. proc. pen. in materia di nomina e assistenza del difensore. Si tratta, dunque, esclusivamente di attività che presuppongono la convalida e non anche di attività che presuppongono la previa autorizzazione del pubblico ministero. Ed è la necessità di successiva convalida da parte di un soggetto diverso dal giudice dell'atto di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria che costituisce l'esclusivo presupposto della disposizione del richiamato art. 114. Dalla richiamata sentenza emerge, dunque, che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha del tutto ragionevolmente distinto tre ipotesi: 1) quella dell'art. 354 cod. proc. pen., in cui il sequestro probatorio è eseguito a iniziativa della polizia giudiziaria ed è perciò necessario l'avvertimento all'indagato del diritto all'esistenza del difensore, non essendovi stato un previo controllo né del pubblico ministero né del giudice ed essendo prevista dall'art. 355 la successiva convalida del solo pubblico ministero;
2) quella dell'art. 253 cod. proc. pen., in cui sequestro è eseguito personalmente dall'autorità giudiziaria (pubblico ministero) o da un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e non è perciò previsto alcun avvertimento all'indagato del diritto all'assistenza del difensore, perché il provvedimento proviene dall'autorità giudiziaria;
3) quella dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., in cui il sequestro preventivo è disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero o eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, e non è previsto alcun avvertimento all'indagato del diritto 5А all'assistenza del difensore, perché il provvedimento necessita comunque della convalida, con emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del giudice. - Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, per 5. l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il Tribunale. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio, non potendosi disporre direttamente il ripristino dell'efficacia del decreto di sequestro probatorio del 18 ottobre 2014, in presenza di "altre valutazioni inerenti il merito" che erano state dichiarate assorbite dal Tribunale e che dovranno, dunque, essere effettuate. Nel giudizio di rinvio il Tribunale di Rovigo dovrà tenere conto dei principi affermati nella presente sentenza sia con riferimento all'interesse del pubblico ministero, che permane nel caso in esame limitatamente alla documentazione e agli altri atti contenuti all'interno degli uffici delle ditte, sia, in via pregiudiziale, con riferimento all'insussistenza dell'obbligo di avvertire l'indagato del diritto all'assistenza del difensore nel caso di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo Teresi Alessandro M. Andronio And DEPOSITATA IN CANCELLERIA XT 2015 IL CANCELLIERE IL aquani Luana Maria 2863 6