Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7576 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 618Po .2001 Oggetto: IRPEG e ILOR 1986 AZIONE 5 .3 26/4/1986.: 23 . JopraTanz IA REPUBBLICA ITALIANA N . R R.G. T B S . L L R R . A P. A . D. T 7576 B IBU DEL A T SI TR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 SEN 3 1 A . * UPREM I CASSA LA NE S ONE TRIBUTÁRIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente 404 17445 Dott. Giovanni Olla Dott. RI Cicala Consigliere E N Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari SSAZIO E CA IL Consigliere Dott. Salvatore Di Palma I IV D A C SUPREM Consigliere Dott. Achille Meloncelli E N RTE IO 0 ha pronunciato la seguente P 9 CO M 8 1 A SENTENZA C 6 . sul ricorso proposto dalla N Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
OL RI PA, elettivamente domiciliata in Roma, via Lorenzo il Magnifico 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Leonardi, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Botti del foro di Perugia, giusta procura a margine del ricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 3, n. 635/3/1997, del 21.10/11.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per la contribuente l'avv. Francesco Leonardi (per delega); 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo In seguito a liquidazione ex art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1986 presentata dalla soc. D.A.S. a r.l., l'Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo i tributi dovuti e non versati, nonché le soprattasse e i relativi interessi. La cartella esattoriale veniva notificata anche a RI PA OL, che aveva sottoscritto la dichiarazione in qualità di amministratrice dalla data dell'11.3.1987, quale responsabile in solido ex art. 98, sesto comma, d.p.r. 602/1973. La OL proponeva ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Terni, osservando di essere stata nominata amministratrice dopo la chiusura dell'esercizio cui i tributi si riferivano, in sostituzione del marito RI OR, deceduto 1'1.2.1987. La Commissione di 1° grado, con decisione 522/1/1995, rigettava il ricorso sul rilievo che la OL, avendo accettato la carica di amministratrice della società, auche aveva accettato tutte le conseguenze ad essa connesse. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, pronunziandosi su ricorso della contribuente, in riforma della decisione di 1° grado dichiarava illegittima la pretesa fiscale. Deduceva il giudice di seconda istanza che l'art. 98, sesto comma, d.p.r. 602/1973, che prevede che al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza, deve trovare applicazione nei confronti del rappresentante che riveste la carica al momento del verificarsi dell'infrazione, non rilevando che il successore abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi. D'altra parte, nel caso di specie era palese l'impossibilità ad adempiere della contribuente, per le difficoltà finanziarie che successivamente determinarono il OL fallimento della società, sicché, la responsabilità della contribuente doveva escludersi anche a norma dell'art. 1218 c.c.. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando due motivi di gravame. Con il 1° motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 98, sesto comma, d.p.r. 602/1973 e la contraddittorietà e illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto la sentenza di appello, dopo avere evidenziato che l'art. 98 citato sanzionava la condotta dell'amministratore che aveva omesso di effettuare per conto della società i versamenti dovuti, aveva omesso di considerare che la responsabilità imputata alla IS concerneva l'omesso versamento delle imposte allorché ne aveva assunto la rappresentanza in sostituzione del marito. Con il 2° motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del citato art. 98, sesto comma, nonché degli artt. 1218, 2697 c.c., in quanto la responsabilità civile del debitore non viene meno per effetto della sola"difficultas prestandi, ma richiede la prova rigorosa da parte dell'interessato dell'assoluta impossibilità della prestazione per totale insussistenza di mezzi economici. Resiste con controricorso la RI deducendo che la responsabilità solidale del legale rappresentante della società in materia di soprattasse o pene pecuniarie era ravvisabile per fatto proprio e non per un fatto commesso da un precedente amministratore;
e che non era sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello in ordine all'impossibilità da ad adempiere ex art. 1218 c.c.. Motivi della decisione Il ricorso é fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Non é contestabile che, in tema di violazione delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilita' solidale ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 del legale rappresentante di una societa' per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie va intesa non come una forma di responsabilita' oggettiva per debito altrui, ma come responsabilita' per fatto proprio, in relazione al 3 rapporto organico che lega il rappresentante alla societa' ed ai poteri di amministrazione, direzione e gestione collegati a detto ufficio. Nel caso di specie, va tuttavia osservato che alla OL non viene contestato un fatto altrui, e cioè di avere omesso di versare gli acconti d'imposta in un periodo in cui legale rappresentante della società era il marito;
quello che le viene contestato é un fatto proprio, consistente nell'avere omesso, allorché assunse la rappresentanza della società in luogo del marito deceduto (11.3.1987), di effettuare a saldo i versamenti diretti risultanti dalla dichiarazione dei redditi da lei sottoscritta. La motivazione della sentenza impugnata é quindi manifestamente illogica e contraddittoria, per avere fatto derivare da una premessa esatta, quale é la responsabilità solidale in tema di sanzioni del rappresentante della società per un fatto proprio, la conseguenza errata dell'esonero della responsabilità della OL per un fatto alla medesima riferibile. Parimenti fondato é il secondo motivo del ricorso. La disposizione di cui all'art. 1218 cod. civ. pone a carico del debitore l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilita' dell'inadempimento la quale non puo' consistere nella semplice difficolta' o nella sopravvenuta maggiore onerosita' della prestazione deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, Au dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo. A tali principi di diritto consolidati non si é attenuto il giudice di appello il quale sembra identificare erroneamente l'impossibilità ad adempiere con le difficoltà finanziarie e trascura di considerare, allorché afferma che "si renderebbe necessario acclarare la responsabilità del debitore”, che quest'ultima é presunta, essendo onere del medesimo provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Né tale prova può ritenersi offerta, come pure si afferma nella sentenza impugnata, "dall'assenza della titolarità della rappresentanza da parte dell'amministratore appellante nel periodo d'imposta", atteso che, come si é detto sopra, può ravvisarsi la responsabilità solidale per le sanzioni anche di chi ha assunto la rappresentanza della società dopo la chiusura del periodo d'imposta medesimo é addebitabile di non avere adempiuto l'obbligazione di effettuare i se al versamenti diretti a saldo. Né é pertinente invocare l'insindacabilità in sede di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, in quanto le questioni sopra esaminate attengono più propriamente a questioni di diritto. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale sopra enunciati. dell'Umbria, che dovrà attenersi ai principi di diritto Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, per quam's diregione,
P.Q.M.
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Roma, 23.3.2001 CORTE 1 f residente Il Consigliere est. From th Engenio Рим S A C I IL CANCELLIERE C1 D Arnaldo Casano Arnet DEPOSITATO INAYO 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C+ Calor Arnaldo Casano 66 E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 4 T 5 / IS 6 . 2 N G . - E .R R .P B IA . D A L R L L D E A A D E . T I T B S U A N N IB T E E S S 1 A E R I I 3 1 A T R . E N T A M 5