Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2007, n. 13754
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Sentenza 28 febbraio 2007

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La sansa di oliva ha natura di rifiuto anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che l'All. 10 alla sezione quarta del citato decreto prevede che questa, per essere utilizzata quale combustibile, debba subire una trasformazione preliminare, così da escluderla dalla nozione di sottoprodotto, per il quale lo stesso decreto 152 del 2006 prevede, all'art. 183 lett. n), l'assenza di operazioni preliminari al successivo impiego.

Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la prevista autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sost. dall'art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lett. c), cit. D.Lgs. del 1999 (oggi art. 101 D.Lgs. n. 152 del 2006), atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2007, n. 13754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13754
    Data del deposito : 28 febbraio 2007

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