Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 2
È ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., il provvedimento adottato dal tribunale sul ricorso proposto a norma dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria per il quale non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione e che ha attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale.
Al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio spetta l'indennità prevista dall'art. 3 della tabella allegata alla tariffa penale approvata con il d.m. 5 ottobre 1995, n. 585, per gli accessi agli uffici, senza che possa ritenersi escluso tale compenso nel caso in cui l'accesso riguardi uffici giudiziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2002, n. 40122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40122 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 13/11/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 2283
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 008949/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI PI BI N. IL 21/06/1978;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 17/01/2002 TRIBUNALE di MARSALA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Di ET IO, ammesso al patrocinio dei non abbienti, ricorre per AZ avverso l'ordinanza del Tribunale di Marsala 17.1.2002, che ha confermato il decreto di liquidazione degli onorari all'avv. Arianna Rallo, suo difensore.
Lamenta il ricorrente la plurima violazione dell'art. 12 l. 217/90, in relazione alla legge 319/980, relativa alla tariffa professionale. Anche se il riferimento legislativo è erroneo, risultando inconferente il richiamo alla legge 319/80, il ricorso può esser preso in considerazione, essendo chiare le doglianze, che riguardano:
1. il diniego del riconoscimento degli onorari per la redazione ed il deposito dell'istanza di liquidazione.
2. l'omessa liquidazione dell'indennità di accesso alla cancelleria.
3. l'applicazione del coefficiente 0,75, non esistendo nell'attuale ordinamento la competenza pretorile.
4. l'omessa liquidazione della voce 2 della tabella allegata alla tariffa penale in relazione ad udienze di rinvio.
5. l'apodittica contestazione del numero delle sessioni in studio. Deve preliminarmente affrontarsi la questione dell'ammissibilità del ricorso per AZ avverso l'ordinanza (ora decreto, per effetto dell'art. 82 del d.P.R. 115/02, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): v'è infatti un orientamento giurisprudenziale che ritiene non ricorribile per AZ la liquidazione dei compensi per il patrocinio dei non abbienti (AZ penale, sez. 1^, 17 ottobre 2000; AZ penale, sez. 1^, 21 marzo 2000, n. 2099, Pantaleo;
AZ, Sez. 1^, 6-3-1997 n. 1864) sul rilievo che in mancanza di espressa previsione di legge e considerato che non si verte nell'ambito di applicabilità dell'art. 111 cost. (in base al quale sono sempre ricorribili per AZ le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale), è da escludere che sia suscettibile di ricorso per AZ il provvedimento decisorio sul "ricorso" che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 l. 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte d'appello competenti. Un siffatto orientamento si fonda sul rilievo che l'art. 111 della Cost. stabilisce l'obbligatorietà del ricorso per AZ unicamente "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinali o speciali" e tale principio non può essere esteso per analogia ad altre statuizioni senza violare la tassatività dei mezzi di impugnazione. Nè si può ritenere, secondo detta tesi, che tale interpretazione porti a conclusioni illegittime costituzionalmente, in quanto si tratta di una disposizione con cui il legislatore ha effettuato una ragionevole scelta in una situazione non assimilabile a quella, disciplinata dall'art. 6, co. 5 della stessa legge 217-90, della decisione negativa sul "ricorso" proposto dall'interessato al tribunale o alla corte d'appello avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio, per la quale è stata invece espressamente prevista la possibilità di ricorrere per AZ. Ritiene però questo Collegio di aderire al diverso orientamento di legittimità (Cass. Sez. 6^, 12-1-1996 n. 125, recentemente ribadito da Sez. 3^, 25.1.2002, n. 2949, Barbagallo), secondo cui l'ordinanza con la quale venga rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, è ricorribile per AZ in base all'art. 111 della Costituzione, poiché si tratta di un provvedimento di natura decisoria contro il quale non è previsto nell'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione. In effetti l'art. 12, comma 5, della legge 217/90 prevede che il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 794/42, ed il provvedimento adottato a norma dell'art. 29 legge 13 giugno 42 n. 794, contro cui non sono previsti specifici mezzi d'impugnazione, è pur sempre ricorribile per AZ.
Non può dirsi decisiva la circostanza, enfatizzata nella sentenza 125 testè citata, che questa Corte, sezioni civili (Sez. 2^ 27 luglio 1987 n. 64949), è orientata nel senso che "l'ordinanza di liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari di avvocati e procuratore attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 della L. 13.6.1942 n. 794, è suscettibile di ricorso per AZ ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di un provvedimento di natura decisoria definitiva contro il quale non è previsto dall'ordinamento nessuno specifico mezzo di impugnazione", in quanto il rinvio operato dall'art. 12, comma 5, è meramente procedimentale, e non comporta necessariamente il riconoscimento dei mezzi d'impugnazione predisposti avverso i provvedimenti emessi all'esito di tale procedura.
Deve piuttosto dirsi che in effetti la nozione di "sentenze" di cui all'art. 111 Cost. non può essere intesa in senso letterale, in quanto, al di là del nomen juris, con essa si è inteso indicare qualsiasi provvedimento, anche avente nome e forma diversa, incidente su posizioni soggettive, che abbia i requisiti della decisorietà e della definitività (attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale), con esclusione di provvedimenti privi di tali requisiti, quali il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio (AZ civile, sez. 2^, 7 marzo 2002, n. 3338), quali gli atti di volontaria giurisdizione di carattere non contenzioso (AZ civile, sez. 1^, 26 febbraio 2002, n. 2776), quali ancora quelli sempre modificabili e revocabili e quindi non suscettibili di passare in giudicato, ad esempio i provvedimenti, emanati dalla Corte d'appello in sede di reclamo, concernenti la modifica delle condizioni di separazione con riguardo all'affidamento dei figli e ai rapporti con il genitore non affidatario (AZ civile, sez. 1^, 28 marzo 2002, n. 4499), i provvedimenti ordinatori, retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa (AZ civile, sez. 2^, 13 dicembre 2001, n. 15754). Le due condizioni debbono coesistere, nel senso che, pur essendo la prima condizione, attinente al contenuto, necessaria, essa non è sufficiente, giacché detto contenuto deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che l'ha emanata, e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c., di tal che non sono suscettibili di ricorso per AZ i provvedimenti dotati di uno soltanto dei requisiti prescritti, quali l'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, ex art. 53 c.p.c., cui va riconosciuta natura decisoria (avendo ad oggetto un diritto costituzionale della parte), ma non il carattere della definitività, in quanto confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta (AZ civile, sez. 1^, 26 marzo 2002, n. 4297). La prima doglianza è infondata: ed infatti è doppiamente inconferente il richiamo alla legge 319/80, vuoi quanto alla sua applicabilità ai difensori, dato che l'art. 12 della legge 217/90 stabilisce al primo comma che i compensi spettanti al difensore di chi è ammesso al patrocinio dei non abbienti, o al consulente tecnico......."sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 ....", cosa che rende palese come per il difensore debba farsi riferimento alla tariffa professionale, e per gli ausiliari del difensore e del giudice debba farsi riferimento alla legge 319/80 e non alle relative tariffe professionali, vuoi perché nella legge 319/80 non è comunque prevista alcuna voce relativa alla compilazione ed al deposito dell'istanza di liquidazione. In particolare va rimarcato che l'allegato 1 del D.M. enuncia: "Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione: 1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale". Appare pertanto evidente che ai difensori nel processo penale, diversamente da quanto previsto per chi esercita il patrocinio nel processo civile (in relazione al quale la voce è prevista tra i diritti di procuratore dal n. 39 dell'allegato 2, tabella B) non competono diritti di procuratore, ma soltanto onorari, e tra questi una siffatta voce non è prevista.
Deve invece ritenersi fondata la doglianza in ordine al secondo punto: il Tribunale ha motivato il diniego ritenendo che la voce competa solo in caso di accesso ad uffici diversi da quelli esistenti presso la sede giudiziaria. Senonché l'art. 3 della tabella allegata alla Tariffa penale prevede la voce "Indennità", che viene specificata come onorario relativo all'accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, e non opera specificazioni o esclusioni in ordine alle tipologie di uffici presso i quali avviene l'accesso, di tal che ubi lex non distingua, nec nos distinguere possumus, ed è ingiustificato il diniego degli onorari relativi all'accesso agli uffici giudiziali. In tal senso si è recentemente pronunciata anche la 3^ sezione di questa Corte con sentenza 24.4.02, n. 644. Non appare invece fondata la doglianza in ordine all'applicazione del coefficiente 0,75: se è infatti vero che è venuta meno la competenza pretorile per effetto del d.lgs. 51/98, è innegabile che la tariffa professionale degli avvocati, emanata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, epoca in cui la figura del pretore era ancora in vita,
prevede il coefficiente di applicazione 0,75 per gli onorari. È chiara intentio legis di riconoscere onorari di più modesta portata per cause di minor rilievo, determinate in base alla competenza, di tal che appare conforme a logica l'interpretazione secondo la quale detto coefficiente deve tuttora trovare applicazione per le cause già ricadenti nella competenza pretorile, in difetto di una diversa disposizione emanata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.51/98. Fondato appare il quarto motivo, in quanto in occasione delle udienze di rinvio non può ritenersi nulla competere al difensore, che ha comunque svolto attività professionale. Pur dovendo escludersi il riconoscimento di onorali rientranti nei nn. 4 e 5 della tariffa, vanno riconosciuti quelli di cui al n. 2, che prevede esame e studio prima della partecipazione ad ogni udienza in Camera di consiglio o dibattimentale conformemente a quanto ritenuto da AZ penale, sez. 3^, 29.11.2001-25.1.2002, n. 2949, Procura Repubblica Catania e. Barbagallo.
Quanto al quinto motivo, la doglianza è inammissibile, in quanto è valutazione di merito incensurabile in AZ, in difetto della prova concreta, peraltro pressoché impossibile, del numero delle sessioni effettuate, liquidarle secondo il numero che è ritenuto equo ed attendibile in relazione alla concreta fattispecie. Ne consegue che l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Marsala, che nel nuovo esame dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: "Mentre non competono al difensore onorali per la redazione ed il deposito dell'istanza di liquidazione, compete al difensore l'indennità di cui all'art. 3 della tabella allegata alla tariffa penale per accesso agli uffici, senza che possa ritenersi escluso il diritto quando l'accesso abbia luogo agli uffici giudiziali. Compete altresì al difensore l'onorario di cui al n. 2 della tabella anzidetta in caso di rinvio dell'udienza. Gli onorali al difensore in cause rientranti nell'ex competenza pretorile vanno liquidati applicando il coefficiente 0,75 di cui alla predetta tabella".
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Marsala. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002