Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL05 247/03 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DICHIARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE GIUDIZIALE DI PATERNITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18878/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente 23568/00 ConsigliereDott. Giammarco CAPPUCCIO con. 11685 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud.22/11/2002 Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso l'Avvocato GIUSEPPE VALLETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RINO CAPPELLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente A
contro
ER RI IS;
- intimata e sul 2° ricorso n° 23568/00 proposto da: ER RI IS, elettivamente domiciliata in 2002 ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato CLAUDIO 2134 CANOVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI STROCCHI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BI GO;
- intimato avversO il provvedimento della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 15/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato STROCCHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo 1 UB MA IN, con ricorso al Tribunale di Ravenna in data 6 giugno 1997, chiedeva di essere ammessa ad esperire azione per la dichiarazione giudi- ziale di paternità nei confronti di NI GO. Il Ba- 2 bini si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, negando di avere intrattenuto alcuna relazione con la madre della istante, UB IL, nel periodo del concepimento. Il Tribunale accoglieva la domanda con decreto del marzo 1999, dichiarando ammissibile l'azione. Il NI proponeva reclamo alla Corte di appello di Bologna, negando che vi fossero i presupposti per dichiarare ammissibile l'azione, stante la inconsisten- za degli indizi allegati. La Corte di appello, con de- creto del 15 luglio 1999, notificato il 7 luglio 2000, rigettava il reclamo. Avverso tale provvedimento ricorre a questa Corte il NI, con atto notificato alla UB il 6 otto- bre 2000, formulando due motivi di opposizione. La Gu- berti resiste con controricorso e ricorso incidentale notificato il 15 novembre 2000. Motivi della decisione I ricorsi, riguardando lo stesso provvedimento, 1 debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.C., per essere decisi unitariamente. Con il primo motivo del ricorso principale si de- nuncia la violazione dell'art. 274 cod. civ. Si deduce al riguardo che l'art. 269 cod. civ. statuisce che le sole dichiarazioni della madre e la sola esistenza di 3 rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Ne deriva che a detti elementi, per la prova della paternità, ne vadano necessariamente aggiunti al- tri. Tali elementi, secondo il ricorrente, sarebbero, in particolare, la notorietà e stabilità della relazio- ne fra i presunti genitori e il comportamento del pre- sunto padre verso il figlio naturale. Il provvedimento impugnato, in assenza di tali elementi di prova, sareb- be stato emesso, pertanto, in violazione dell'art. 274 cod.civ. Con il secondo motivo si lamenta la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello omesso di considerare che le circostanze acquisite at- traverso le prove testimoniali assunte sarebbero smen- tite dalle dichiarazioni della madre dell'attrice. Con il ricorso incidentale si lamenta che la Cor- te di appello, nel decidere sul reclamo, abbia omesso di statuire in ordine alle spese di quel grado del giu- dizio, con conseguente violazione dell'art. 91 c.p.c. Stante la pretestuosità del ricorso, si chiede altresì la condanna del ricorrente ex art. 96 c. p. c. 2 Il ricorso principale é infondato. Il decreto con il quale la Corte di appello 4 provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma 2, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dichiarazione dell'ammissibilità dell'azione per la giudiziale di paternità, dichiarando ammissibile ed è per- l'azione, ha natura decisoria e definitiva, tanto impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti, quindi, previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge. Conseguentemente detto provvedimento può essere censurato, in relazione alla motivazione, solo sotto il profilo della sua radicale mancanza o della mera appa- renza, е non anche sotto il profilo della sua insuffi- cienza о inadeguatezza (da ultimo Cass. 16 febbraio 2001, n. 2287; 30 maggio 2001, n. 7342; 5 ottobre 2000, n. 13272;10 maggio 1999, n. 4641; 8 novembre 1997, Il. 11027). Va altresì considerato che la funzione del proce- dimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 è unicamente quella di accertare la esistenza di un fumus boni juris circa la esistenza del preteso rappor- to di filiazione, nel senso che sulla base degli ele- menti probatori offerti lo facciano apparire verosimile e l'azione non manifestamente infondata (Cass. 30 mag- gio 2001, n. 7342; 12 maggio 1999, n. 4712; 8 novembre che 1997, n. 11027 cit.; 27 gennaio 1997, n. 802; 27 5 febbraio 1996, n. 1517). A tal fine possono essere ri- tenute sufficienti anche le sole dichiarazioni della madre (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2287; 22 marzo 2000, n. 3368). Nel caso di specie il decreto della Corte di ap- pello ha rigettato il gravame proposto dall'odierno ri- corrente avversO il decreto di ammissibilità dell'azione pronunciato dal Tribunale, motivando il fu- mus boni juris in relazione all'accertamento, sulla ba- se degli atti, della verosimiglianza che la madre dell'attrice avesse avuto una lunga relazione sentimen- tale col ricorrente. Ciò secondo quanto riferito dalla madre medesima e confermato da due testimoni. Ne deriva la infondatezza del primo motivo e la inammissibilità del secondo, riguardante pretesi vizi motivazionali. 2 Quanto al ricorso incidentale, relativo alla man- cata liquidazione da parte della Corte di appello delle spese giudiziali relative al procedimento davanti ad essa, va ribadito il principio secondo il quale, stante il carattere contenzioso del procedimento ex art. 274 c.p.c., anche ad esso si applica la disciplina della responsabilità delle parti per le spese stabilita dagli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 14 gennaio 2000, n. 348; 25 agosto 1997, n. 7946). 6 Ne deriva che il ricorso incidentale va accolto, avendo la Corte di appello omesso di provvedere sulle spese del giudizio dinanzi ad essa proposto con il re- clamo della parte soccombente in primo grado. Provvedendosi al riguardo ex art. 384, comma 2, c.p.c., tali spese vanno poste a carico del soccombente NI GO e liquidate in favore di UB MA Cri- stina nella misura di euro seicento per onorari, euro centoventi per diritti ed euro settanta per spese vive, generali oltre il dieci per cento per spese در sull'importo dei diritti e degli onorari. Quanto alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., ritiene questo collegio che la medesima vada rigettata, per l'assorbente ragione che la UB non ha prospettato alcun concreto e specifico elemento di danno economico sulla base del quale procedere alla sua liquidazione in via equitativa. Quanto alle spese del giudizio di cassazione esse vanno liquidate a carico nella misura euro tremila perdel soccombente NI onorari, oltre euro centocinquanta per spese vive ed al sull'importo degli onorari per spese dieci per cento generali. 7
P. Q. M.
La Corte di cassazione riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e decidendo nel merito sulla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado le liquida a carico di NI GO e in favore di UB MA IN nella misura di euro seicento per onorari, euro centoventi per diritti, euro settanta per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del dieci per cento dei diritti e onorari liquidati. Condanna al- tresi il NI alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, quanto agli onorari, nella misura di euro tremila, oltre euro centocinquanta per spese vive e al dieci per cento sugli onorari per spese generali. Ri- getta la domanda ex art. 96 c.p.c. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti) (Giovanni Olla) Ecomme Yo CORTE SUPPENA CASSAZIONE Prime Depositation CANCELLIERE RE CH ₤4 APR 2083 IL ERE 8