Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 3
In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato lesioni personali a causa di un incidente stradale.)
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario di natura processuale, con inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione. Ne consegue che la impugnazione della sentenza è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..
Commentari • 4
- 1. La prescrizione del diritto al risarcimento nel sinistro stradaleEmanuela Foligno · https://www.studiocataldi.it/ · 12 ottobre 2018
Avv. Emanuela Foligno - La prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. può essere invocata da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia collegato eziologicamente con il reato, secondo i noti criteri della regolarità causale. E' quanto si ricava dall'ordinanza n 26958/2018 della Cassazione. La vicenda La regola generale La Cassazione sulla prescrizione "lunga" del risarcimento da sinistro stradale La vicenda [Torna su] Nel caso esaminato dagli Ermellini un uomo in bicicletta, per evitare un'auto in doppia fila, si allargava sulla sinistra e andava a urtare un motociclista. La vicenda …
Leggi di più… - 2. Prescrizione, reato, termine lungo, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2008
- 3. Corte di Cassazione: Sentenza n.27337 del 18 novembre 2008https://www.antonellapedone.com/articoli · 18 novembre 2008
Svolgimento del processo Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G. M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P., nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%. Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale. Il Tribunale di Torino, con …
Leggi di più… - 4. Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SS SPA IN LCA in persona del Commissario Liquidatore Rag. Francesco Corrado, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VESPAZIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO DEL BORRELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE MA in proprio e n.q. erede di RO IA UI, RE AR in proprio e quale erede di RO IA UI, RE ET n.q. erede di RO IA UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LABICANA 80, presso lo studio dell'avvocato PIACENTI MAURILIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
FALL ICEM LAZIO SRL, ASSITALIA SPA NQ IMP DESIGNATA REGIONE LAZIO EX ART. 25 L. 990/69, PETRUCCI PARIDE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2218/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 10/06/98 e depositata il 25/06/98 (R.G. 2666/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Maurilio PIACENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.3.1988, la ICEM Lazio s.r.l. conveniva davanti al tribunale di Rieti LU AR e l'SS s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dall'auto Mercedes di proprietà dell'attrice, che il 27.7.1987, mentre veniva condotta sulla Salaria da RU AR, era stata urtata e danneggiata dalla moto del LU, assicurata per la r.c. presso l'SS s.p.a., che circolava in senso contrario, ma spostata sulla sinistra. Si costituivano il LU e l'SS e chiedevano il rigetto della domanda, mentre il LU richiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti. Con altra autonoma citazione il LU AR chiedeva che la ICEM ed il conducente dell'auto, RU AR, venissero in solido condannati al risarcimento dei danni da lui subiti, previa sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale per lesioni gravi, a carico del RU. Risoltosi il procedimento penale con l'applicazione di pena sostitutiva, la causa proseguiva con l'intervento autonomo dei genitori del LU (LU IO e RO IA UI) per il recupero delle spese sostenute per la malattia del figlio e per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Si costituiva l'Ambra Assicurazioni, assicuratrice dell'auto della ICEM, che chiedeva il rigetto della domanda, dando atto di aver versato un acconto di L. 28 milioni ed offrendo il pagamento di altre L. 100 milioni.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza depositata il 30.3.1993, rigettava la domanda della ICEM, accoglieva la domanda dei LU e condannava l'ICEM, il RU e l'Ambra in solido al risarcimento dei danni, che liquidava nei confronti di LU AR in L. 265 milioni e nei confronti di LU IO e della RO in L. 97.656.000, complessivamente, oltre interessi dal fatto al saldo. Avverso detta sentenza proponevano appello i LU. Si costituiva l'Ambra Assicurazioni, nel frattempo posta in l.c.a., e chiedeva il rigetto dei gravami e proponeva appello incidentale sull'an debeatur e sul superamento del massimale.
Si costituiva l'SS, nella qualità di impresa designata. Si costituivano anche l'ICEM ed il RU.
La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 25.6.1998, rigettava l'appello di LU AR e quello dell'Ambra in l.c.a..
Accoglieva per quanto di ragione l'appello di LU IO e della RO e condannava i convenuti in solido al pagamento nei loro confronti dell'ulteriore somma di L. 30 milioni, a titolo di danno morale.
Riteneva la corte di appello che la responsabilità esclusiva del conducente della auto Mercedes, nella causazione del sinistro, risultava accertata dal verbale, redatto dagli agenti, nonché dalle tracce di frenata e dalla posizione dei veicoli, mentre le argomentazioni a sostegno del relativo motivo di appello erano generiche e prive di riscontri. Riteneva, poi, la corte di appello che, quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori di LU AR, il termine prescrizionale del relativo diritto fosse quello indicato dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. e non quello del secondo comma (biennale), poiché, anche se dette spese mediche erano state affrontate da un terzo, rispetto al soggetto leso, erano pur sempre consequenziali a lesioni personali, per cui non perdevano il carattere di danno da reato.
Infine riteneva la corte di merito che ai genitori del soggetto leso competesse anche il risarcimento per il danno morale sofferto, per effetto delle lesioni gravi subite dal loro figlio, con conseguente handicap fisico. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Ambra Assicurazione in l.c.a.
Resistono con controricorso i LU (essendo nelle more deceduta la RO, si sono costituiti i suoi eredi).
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione dei resistenti di inammissibilità del ricorso per avvenuta notificazione del ricorso nei loro confronti oltre il termine di giorni sessanta, stabilito dall'art. 325, c. 2 c.p.c. Assumono i resistenti che tra la notificazione della sentenza all'Ambra in l.c.a., da loro effettuata il 5.11.1998, e la notificazione a loro effettuata del ricorso erano decorsi 168 giorni e che la notifica tempestiva del ricorso effettuata ai coobbligati della ricorrente, e cioè al RU, conducente, ICEM Lazio, proprietaria dell'auto, ed all'SS, impresa designata, non era idonea ad instaurare alcun contraddittorio processuale, in quanto era mancata la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, LU, controparti della Ambra.
Ritengono i resistenti che, perché possa verificarsi l'ipotesi di cui all'art. 331 c.p.c. è necessario che si sia costituito il rapporto processuale almeno tra uno dei litisconsorti e la parte avversa e non tra i litisconsorti nella stessa posizione (e cioè tra i litisconsorti dal lato passivo, come nella fattispecie, ovvero dal lato attivo).
2.1. Va, anzitutto, messo in rilievo che i rapporti tra assicurato e ente assicuratore, nell'ambito dell'azione diretta, di cui all'art. 18 l. n. 990/1969, quale è la presente, non sono inquadrabili nello schema tipico dell'obbligazione solidale con conseguenza che la mancata impugnazione da parte di un coobbligato solidale della sentenza pronunziata nei confronti di tutti comporta il passaggio in giudicato della sentenza stessa nei suoi confronti. Infatti, per costante giurisprudenza, l'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A.,
disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore dev'essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause (Cass. 4 dicembre 1996, n. 10833; 6 novembre 1996, n. 9647; 19 luglio 1996, n. 6514; 20 marzo 1995, n. 3215). Trattasi di un litisconsorzio di natura processuale, per quanto atipico, ma pur sempre di un litisconsorzio necessario in senso tecnico, che comporta l'inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione (Cass. 28.4.1997,n. 3624).
2.2. Conseguenza della situazione di litisconsorzio è che le domande sono "connesse in rapporto di reciproca dipendenza" e che l'accertamento dell'obbligo di risarcimento dell'assicurato determina la sussistenza dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore. Con riferimento al giudizio d'appello, il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato "da qualunque parte in confronto di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera sentenza nei confronti di tutte le parti" (Cass. S.U. 20 luglio 1983, n. 5320;
v., inoltre, Cass. 21 gennaio 1992, n. 686; 28 settembre 1989, n. 3939; 14 gennaio 1987, n. 198; 20 agosto 1984, n. 4661). Pertanto l'impugnazione notificata nel termine solo ad alcuni dei litisconsorti ha effetto conservativo ed impedisce la decadenza. In tal caso, le successive notificazione dell'impugnazione tardivamente eseguite agli altri litisconsorti realizzano l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. Da ciò consegue che l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nel termine di legge nei riguardi soltanto di una di esse e sia invece tardiva nei confronti delle altre, perché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. civ., sez. 3^, 6 novembre 1995, n. 11529; Cass. 8.9.1994, n. 7702).
2.3. Inquadrata la questione sotto la disciplina del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) e dell'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (art. 331 c.p.c), l'assunta distinzione tra litisconsorzio dal lato passivo e litisconsorzio dal lato attivo, ai fini dell'effetto conservativo dell'impugnazione proposta non trova riscontro nella lettera della legge. Pertanto la suddetta eccezione dei resistenti va rigettata.
3. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso, mossa dai resistenti, per essersi formato il giudicato sulla sentenza del tribunale, essendo improcedibile e/o inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Ambra s.p.a.. Assumono i resistenti che l'appello incidentale proposto dall'Ambra era inammissibile, in quanto lo stesso era stata proposto dal difensore, che non era abilitato a tanto, poiché la procura risultava apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello.
4.1. Ritiene questa Corte che l'eccezione sia inammissibile. È vero, in linea di principio che, nel caso in cui la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, c. 2, c.p.c, l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa ed espressa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto, per cui in caso di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare la doglianza dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale (Cass. 7.11.1992, n. 12047). Sennonché la sentenza impugnata, decidendo su detta eccezione, l'aveva ritenuta infondata, osservando che la procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello prevedeva anche la facoltà di "convenire terzi in giudizio", il che in grado di appello non poteva che significare che il procuratore poteva anche proporre appello incidentale.
È vero, come sostengono i ricorrenti, che la Corte di Cassazione deve esaminare anche d'ufficio non solo l'ammissibilità del ricorso che è proposto davanti a sè, ma anche l'ammissibilità dell'appello di cui ha preso cognizione il giudice con la sentenza gravata dal ricorso, della cui ammissibilità è presupposto l'ammissibilità del primo gravame (Cass. 10.7.1968, n. 2394). Ma ciò sempre sul presupposto che la questione non sia stata già decisa dal giudice di appello.
In questo caso, infatti, essendo già intervenuta una decisione del giudice di appello sulla questione di ammissibilità dell'impugnazione, l'eventuale errore in cui sia incorso il giudice di appello, può essere fatto valere solo come motivo di impugnazione della relativa sentenza, sotto forma del ricorso incidentale condizionato, nel caso in cui il vizio sia fatto valere dalla parte totalmente vittoriosa (come nella fattispecie), in quanto anche le questioni rilevabili d'ufficio, se sulle stesse è intervenuta la decisione, si convertono in motivi di impugnazione, fatta salva l'ipotesi di cui al c. 2 dell'art. 161 c.p.c.
4.2. Nella fattispecie, quindi, avendo il giudice di appello deciso sull'eccezione in questione, interpretando il mandato alle liti, come era nei suoi poteri esclusivi ed insindacabili, se l'interpretazione era correttamente motivata (Cass. 7.12.1973, n. 3317), e non essendo stata detta interpretazione della procura oggetto di specifica impugnazione, incidentale condizionata, sul punto si è formato il giudicato.
5. Non può essere accolta, infine, anche la terza eccezione, con cui i resistenti lamentano l'inammissibilità del ricorso dell'Ambra per difetto di interesse ad agire - impugnare in punto di responsabilità, interesse che già difettava ad impugnare la sentenza di 1^ grado in punto di responsabilità.
Ritengono i resistenti che, avendo l'Ambra corrisposto, durante il primo grado la somma di L. 128 milioni, aveva accettato irretrattabilmente la propria responsabilità ex lege per il sinistro provocato dal proprio assicurato RU, restringendo la contestazione al solo quantum, per cui, avendo rinunciato a contestare l'an debeatur, era cessata la materia del contendere relativamente allo stesso, rimanendo aperta solo la questione del quantum. Assumono i ricorrenti che eguale eccezione era stata proposta sia al tribunale che alla corte di appello, ma che detti giudici non avevano ritenuto di "dare seguito" a detta eccezione.
6.1. Osserva preliminarmente questa Corte che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione, sicché essa non ricorre quando vi sia stato riconoscimento solo parziale del diritto in contesa (Cass. 27.1.1998, n. 801; Cass. 20.10.1987, n. 7733).
Nella fattispecie, quindi, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti, non vi era stata una cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda di risarcimento del danno, che era poi l'oggetto della domanda, ma solo un'ammissione di responsabilità implicita da parte della convenuta Ambra, in merito alla responsabilità del proprio assicurato nella produzione del fatto dannoso, come si desumeva dalla linea difensiva assunta di contestazione del solo quantum.
6.2. Sennonché ciò, lungi dal costituire una cessazione della materia del contendere, in quanto non faceva venir meno la necessità della decisione, avrebbe potuto comportare solo un effetto sotto il profilo probatorio relativo alla ricostruzione dell'incidente stradale, facendo ritenere, quanto meno nei confronti dell'Ambra, come pacifici i fatti prospettati dagli attori a fondamento della loro richiesta, tenuto conto della linea difensiva assunta dalla convenuta, che era incompatibile con la contestazione dei fatti stessi. Da ciò consegue che, anche a non voler ritenere che il giudice di appello abbia implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sotto il profilo della sopravvenuta mancanza di interesse per cessazione della materia del contendere (nel qual caso la sentenza di appello avrebbe dovuto essere impugnata sul punto nei termini esposti al punto 4.2.), in ogni caso l'eccezione suddetta è infondata.
7. Passando all'esame dei motivi di ricorso, va osservato che la ricorrente, con il primo motivo lamenta l'omessa o, quanto meno, l'insufficiente motivazione circa la statuizione in punto di responsabilità.
Assume la ricorrente che la causa in punto di responsabilità andava decisa stabilendo il punto d'urto tra la motocicletta del LU e l'autovettura, che i testi verbalizzanti hanno sostanzialmente riferito che la Mercedes era all'interno della propria corsia;
che la sentenza impugnata ha ritenuto l'invasione di corsia da parte della auto Mercedes ed il successivo spostamento all'indietro della stessa dopo l'urto, mentre su ciò non vi era prova. Lamenta, poi, la ricorrente che manca la motivazione in ordine alle ragioni per le quali la sentenza impugnata ha ritenuto di attribuire prevalenza alle deposizioni testimoniali di alcuni testi, rispetto a quelle dei verbalizzanti.
8. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa corte che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in essi coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 9.10.1998, n. 10021). L'art. 116, 1 c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova,che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario è cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. In particolare il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 12.3.1996, n. 2008).
8.2. Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che dal rapporto acquisito in atti e dalle risultanze del medesimo (segni sull'asfalto e posizione dei mezzi), nonché dagli ulteriori atti prodotti, relativi al giudizio penale, emergeva l'esclusiva responsabilità del conducente della Mercedes, per cui non appariva legittimo rimettere in discussione la decisione del primo giudice, anche perché le argomentazioni sul punto del gravame incidentale erano generiche e prive di riscontri probatori.
Nella fattispecie, quindi, il giudice di appello, pur richiamandosi alle argomentazioni del giudice di primo grado, ha espresso le ragioni della conferma e le fonti del suo convincimento. Le censure sul punto della ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuale, inammissibile in questa sede.
8.3. Quanto alla censura di "laconicità" della motivazione, va osservato che l'estensione dell'obbligo di motivazione è correlata in concreto ai motivi di impugnazione, giacché se questi si esauriscono in una mera apodittica enunciazione in contrasto con le risultanze della causa oppure consistono in argomentazioni già confutate dal primo giudice, può essere sufficiente anche il richiamo degli elementi di fatto e delle considerazioni di diritto utilizzati dal primo giudice, mentre al di fuori di tali ipotesi estreme, il giudice dell'appello non può esimersi da un vaglio critico, sia pure succinto a norma dell'art. 132 c.p.c, delle censure che investono la sentenza impugnata (Cass. 28.6.1988, n. 4382). Nella fattispecie il giudice di appello, che pure ha indicato quali fossero gli elementi probatori sulla base dei quali andava riconfermata la ricostruzione dell'incidente operata dal primo giudice, ha anche osservato che le censure avverso detta ricostruzione erano generiche e che si fondavano su presupposizioni prive di riscontri probatori validi.
Avverso detta qualificazione delle censure proposte in appello, rispetto alle quali si doveva correlare l'obbligo di estensione della motivazione della sentenza di appello, la ricorrente non ha mosso alcuna osservazione.
9. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, c. 2, c.c., in riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione svolta in ordine al diritto al risarcimento delle spese mediche, sostenute da LU IO e IA UI RO. Assume la ricorrente che i genitori del ragazzo leso, creditori delle spese mediche sostenute per curare le lesioni subite dal figlio, non sono vittime di alcun reato e non possono vantare un diritto risarcitorio riferibile ad un proprio danno alla persona, ma esclusivamente per depauperamento subito in ragione delle spese sostenute. Quindi, trattandosi di un danno a cose prodotto dalla circolazione dei veicoli, e non ad un danno da reato, doveva trovare applicazione il termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c. 2^, c.c. (e cioè biennale).
10.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che generalmente si afferma che la parificazione del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria a quello previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato (art. 2947, c. 3, c.c.) si giustifica per l'esigenza di evitare il pericolo che il diritto al risarcimento del danno possa consumarsi in attesa della definizione del procedimento penale. Quando, però, da uno stesso fatto derivino due eventi, uno dei quali costituenti reato e l'altro illecito meramente civile, quest'ultimo esula dalla fattispecie tipica considerata e repressa dalla legge penale, assumendo una propria ontologica e concettuale autonomia, con la conseguenza che il più lungo termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, c. 3, c.c., per il fatto considerato come reato, non si applica anche all'azione per il risarcimento del danno derivante dall'illecito civile. Tale principio, operante tutte le volte che per un unico fatto il danno alla persona sia stato risentito da un soggetto diverso da quello che ha lamentato soltanto il danno alle cose, soffre, tuttavia, eccezione quando uno stesso soggetto, in dipendenza del fatto-reato, abbia riportato in pari tempo, danni alla persona e danni alle cose, poiché in questa ipotesi, l'offeso dal reato può avvalersi del più lungo termine prescrizionale per esperire l'azione civile sia per i danni alla persona che per i danni alle cose (Cass. 16.6.1992, n. 7395; Cass. 2.3.1984, n. 1494; Cass. 21.9.1979, n. 4869). 10.2. Il principio suddetto merita alcune precisazioni. Senza voler entrare nel merito della vexata quaestio se il danno risarcibile sia il danno criminale (cioè il danno causato dal lesione del bene protetto dalla norma) o il danno civile (che prescinde da qualsiasi legame con l'oggettività giuridica del reato) e se questi due danni abbiano la stessa estensione ovvero coprano aree diverse, come è più verosimile, va osservato che, in tema di responsabilità aquiliana, il danno patrimoniale risarcibile, nella nozione accolta dal nostro ordinamento (art. 2056-1223 c.c.) non si identifica con l'evento, che - come tale rientra ancora nell'elemento oggettivo del reato, ma con le conseguenze patrimoniali negative che in quello reato trovano la causa.
Da ciò consegue che il soggetto danneggiato da un fatto illecito, che costituisce anche reato, non necessariamente deve essere anche la persona offesa dal reato, cioè il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, ma è solo necessario che il danno (inteso come conseguenza patrimoniale dannosa) sia eziologicamente correlato all'evento del reato.
10.3. Nella giurisprudenza penale è pacifico che legittimato alla costituzione di parte civile sia non solo la parte offesa del reato (cioè il soggetto passivo dello stesso), ma anche chi sia solo un danneggiato civile, e cioè colui che dal reato abbia subito un danno patrimoniale, nei termini sopra detti (Cass. pen. 15.11.1986, Rosa;
Cass. pen. 19.9.1990, Nassisi). Va quindi preso atto che il recente incontrastato orientamento della giurisprudenza penale (sia di legittimità che di merito) distingue tra persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.), che è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma, ed il danneggiato civile, che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa, e che è legittimato a costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.) (Cass. Pen. 19.12.1990, n. 16708; Cass. Pen. 3.3.1993, Del Salvio;
Cass. Pen. 18.10.1995, Costioli).
Ciò che è necessario è che il danno sia eziologicamente riferibile al fatto di reato.
10.3. In tema di responsabilità aquiliana, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056-1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d.
regolarità causale (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609). Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (c.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).
10.4. Ritenuto quindi, che ai fini del sorgere dell'obbligazione di risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato (Cass. n. 65/1989, cit.), purché con le caratteristiche suddette, il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo, allorché il danno patrimoniale subito da detto soggetto sia legato da nesso causale, per quanto in via mediata ed indiretta, ma pur sempre secondo i principi della efficienza causale e della regolarità causale, al fatto di reato. In questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. e non dai primi due commi dello stesso articolo, come ritenuto dalla ricorrente. In altri termini, la predetta norma di cui all'art. 2947, c. 3, c.c., è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
Per rendere più chiaro il principio attraverso un esempio, in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell'auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un "danneggiamento colposo" dell'auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. Il datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell'invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall'evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all'art. 2947, 3^ c., c.c. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell'auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all'offeso dal reato (precedente punto 10.1.), potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c. 3, c.c.. 10.5. Ne consegue che nella fattispecie, poiché il danno subito dagli attori, quali genitori del LU AR per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell'incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all'art. 2947, c. 2, c.c. ( biennale), ma quello di cui al terzo comma dello stesso articolo, non rilevando, ai fini dell'individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti offese del reato in questione. 11. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 185 e 2059 c.c, in riferimento al riconoscimento del danno morale di RO IA UI e LU IO.
Ritiene la ricorrente che, a norma dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto solo in favore del soggetto leso e non dei suoi genitori.
12. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti le S.U. di questa corte (1.7.2002, n. 9556) hanno statuito che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, sostenute dai resistenti e liquidate in Euro 455,00, oltre Euro ottomila, per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003