Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, costituisce ingiusto vantaggio patrimoniale il procurare illegittimamente a soggetto già dipendente del Servizio sanitario nazionale il superamento del concorso per l'ammissione ad un corso di laurea specialistica a numero chiuso, attesa la ragionevole possibilità per quest'ultimo di ottenere, subito dopo il conseguimento della laurea, un posto di lavoro corrispondente alla qualifica acquisita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2015, n. 29498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29498 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 647
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 2156/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AU N. IL 04/07/1965;
avverso la sentenza n. 5143/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 02/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. ANIELLO Roberto, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.12.2011, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, assolveva BE IO e CH IL IE dal delitto loro ascritto di cui agli artt. 110 e 323 c.p., per avere in concorso tra loro intenzionalmente procurato ad AN BA un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel superamento al primo posto in graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, e arrecato un danno ingiusto agli altri candidati.
Avverso tale sentenza presentava ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, e la Corte di Cassazione, sezione sesta, con sentenza del 26.6.2013, rilevato che il requisito della violazione di legge di cui all'art. 323 c.p. ben può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione, annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
Con sentenza del 2.10.2014, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza i primo grado, assolveva CH IL IE dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza di condanna nei confronti del BE. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale di cui all'art. 323 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e, risultante dal testo del provvedimento.
La motivazione è, infatti, del tutto illogica nella misura in cui ritiene che il semplice conseguimento del titolo di laurea del corso a numero chiuso abbia comportato un illecito vantaggio di natura patrimoniale in capo alla convivente del BE, omettendo peraltro di considerare che la stessa già operava nel settore medico- radiologico e che il titolo non avrebbe potuto consentire alla medesima alcun avanzamento in carriera o altro vantaggio. In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia riconosciuto la natura patrimoniale del vantaggio conseguito dalla AN, nonostante che - all'epoca dei fatti - la Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico-diagnostiche non costituisse titolo idoneo all'accesso alla posizione di coordinamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con attribuzione di funzioni non meramente esecutive. Infatti, in virtù della normativa vigente nell'anno 2007, tale avanzamento di carriera sarebbe stato possibile unicamente in virtù dell'accesso e del conseguimento del master di I livello in Organizzazione e coordinamento delle professioni tecnico sanitarie, al quale peraltro la AN si è iscritta in data 22.10.2007
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, il difensore di BE IO ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 323 c.p., attesa la contraddittorietà e illogicità delle argomentazioni al riguardo sviluppate, nonché l'erronea applicazione della norma in questione.
2. Ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, o il danno che quella condotta procura a terzi (Sez. 6^, Sent. n. 36020/2011, Rv. 250776). La violazione di legge, cui fa riferimento l'art. 323 c.p., riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione (Sez. 6^, Sent. n. 43789/2012, Rv. 254124), rispetto alla quale si configura l'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6^, Sent. n. 35859/2008, Rv. 241210; Sez. 5^, Sent. n. 3039/2010, Rv. 249706). La prova dell'intenzionalità del dolo esige quindi il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sta stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6^, Sent. n. 35814/2007, Rv. 237916; Sez. 6^, n. 21192/2013, Rv. 255368). Per giurisprudenza di questa Corte, integra il reato in questione anche il favoritismo per il superamento di un esame di concorso funzionale al conseguimento di un posto di lavoro o all'esercizio della professione (Cass. Sez. 6^, Sent. n. 24663/2008, Rv. 240522; Sez. 6^, Sent. n. 15158/2014 Rv. 261832).
3. Il giudice di rinvio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha fatto corretta applicazione della norma di legge che si assume violata, in perfetta aderenza ai principi di diritto enunciati da questa Corte, e ribaditi nella sentenza di annullamento con rinvio del 26.6.2013, con la quale è stata censurata la prima sentenza in grado d'appello del 5.12.2011, sia in relazione all'esclusione del requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale (apparendo "espressione di un ulteriore violazione di legge l'avere escluso, nel caso di specie, il carattere della patrimonialità del vantaggio conseguito dalla AN per effetto dell'ammissione ad un corso universitario "a numero chiuso", alla cui conclusione ella avrebbe ragionevolmente subito ottenuto un posto di lavoro corrispondente alla qualifica acquisita", v. pag. 5 della sentenza di annullamento), che in ordine all'erronea interpretazione dell'art. 323 c.p. per l'asserita impossibilità che la fattispecie delittuosa in questione possa essere integrata da una violazione del precetto dell'art. 97 c.p. (l'imparzialità dell'azione amministrativa di cui alla predetta norma costituzionale consiste infatti nel divieto di favoritismi, nell'obbligo cioè della Pubblica Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelati alla stessa maniera, e tale principio assume i caratteri precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione, v. pag. 6 della sentenza di annullamento).
4. La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa poi completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
di contro le doglianze del ricorrente sono prive di consistenza e formulate in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.
5. Nella specie, il giudizio di responsabilità si fonda sulla duplice valutazione del ruolo del BE, nel corso della procedura concorsuale in esame, che oltre a concretare l'esercizio di un incarico di pubblico non fu marginale ed influente ai fini del corretto svolgimento della prova (nei 32 quesiti di teoria/pratica è agevole individuare ictu oculi l'appartenenza di almeno 11 domande alle discipline di cui si occupò personalmente il BE, ovvero fisica sanitaria, radioterapia e medicina nucleare, v. pag. 10-11 della sentenza impugnata), e della natura patrimoniale del vantaggio conseguito dalla AN, convivente del BE, la quale classificatasi prima nella prova concorsuale, per effetto dell'ammissione al corso di laurea a numero chiuso, avrebbe ragionevolmente potuto ottenere subito, al conseguimento della laurea, un posto di lavoro corrispondente alla qualifica conseguita. Accanto al dolo intenzionale finalizzato a favorire la convivente, è stato quindi ritenuto sussistente anche il dolo inteso a danneggiare gli altri partecipanti al concorso a numero chiuso per l'ammissione al corso di laurea triennale (v. pag. 12 della sentenza impugnata). Nè vale obiettare che la AN operava da circa venti anni nel settore medico-radiologico, e che il titolo di laurea in Scienza delle Professioni Sanitarie Tecniche diagnostiche non le avrebbe consentito alcun avanzamento di carriera o alcun differente vantaggio, in quanto mentre è di palmare evidenza il vantaggio patrimoniale dell'ammissione a un corso di laurea a numero chiuso funzionale all'esercizio di una professione (e il danno degli altri partecipanti), la dedotta inidoneità del titolo in questione all'accesso a una posizione di coordinamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (con attribuzioni di funzioni non meramente esecutive ed improntate ad indagini diagnostiche, bensì di gestione del personale e delle attività di servizio, con esclusione dei turni di reperibilità ed ulteriori vantaggi), è questione di merito, come tale preclusa in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015