CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30161 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
í;rt- iuditd il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo z..t c".e. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30161 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che ha ritenuto IN CE responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché procedendo alla guida dell'autovettura Jaguar (tg. CG309MX), mentre percorreva a velocità superiore al limite consentito di 90 km/h la SS 170 direzione Andria, giunto all'altezza del km 22+550 circa, in violazione dell'art. 149, comma 9, cod. strada, collideva con la parte anteriore destra la parte posteriore dell'autovettura FA Romeo 156 Sw (tg. CN703AD) che lo precedeva, condottaamato SE, cagionando a quest'ultimo un politrauma cui seguiva la morte (in Andria, il 06708/2013). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie relative alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di una prova necessaria ai fini della decisione. Dalla consulenza tecnica della difesa era, infatti, emerso un dato, dotato di efficacia dirimente rispetto agli elaborati tecnici dei consulenti della Procura e della parte civile, in ordine alla dinamica del sinistro e al fatto che non si sia trattato di un tamponamento per mancata distanza di sicurezza: dato fondamentale che i Giudici di merito hanno erroneamente disatteso e che avrebbe giustificato l'espletamento di una perizia volta a dirimere il conflitto esistente tra gli elaborati D2 della parte pubblica e di parte civile e quello della difesa dell'imputato. Tanto più ove si consideri ' che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero aveva implicitamente ammesso che la responsabilità nella causazione del sinistro non possa essere interamente addebitata all'imputato. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione, da parte del prevenuto, della regola cautelare di cui all'ad 149 cod. strada e del superamento del limite di velocità di 90 km/h. Sul punto, la Corte territoriale si è limitata a condividere acriticamente la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dai consulenti del pubblico ministero e delle parti civili, senza nulla dire sulle ragioni per le quali non ha condiviso le risultanze della consulenza della difesa. Vi sono dati oggettivi che si pongono in contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti delle altre parti processuali in ordine alla dinamica del sinistro, specie con riferimento al punto d'urto e alla velocità a cui viaggiava la Jaguar. 2.3. Mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., posto che lo stesso consulente della Procura, nel proprio elaborato, riferisce che i profili di responsabilità colposa dei conducenti delle autovetture riguardano prevalentemente il comportamento del IN, così escludendo in capo a questi una responsabilità esclusiva. 2 2.4. Mancanza di motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza ovvero di equivalenza sulle contestate aggravanti. Nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., oltre ad aver argomentato in modo apodittico e disancorato dalle doglianze difensive. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Oltre ad essere manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito adeguata risposta, il ricorso sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto, anche a mezzo di fotografie e considerazioni di natura tecnica sulla dinamica del sinistro, a fronte di una motivazione che si sottrae a censure proponibili in questo grado di giudizio. Invero, i primi tre i motivi di ricorso investono profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. Quanto al primo motivo, occorre premettere che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666 - 01). Nel caso di 3 specie, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, avendo dimostrato di aver preso in considerazione le argomentazioni di tutti i consulenti di parte, ivi compreso quello della difesa. Questa aveva prospettato che l'FA Romeo condotta dalla vittima, al sopraggiungere della Jaguar già in fase di sorpasso, si fosse - per ragioni imponderabili, non accertate e non accertabili - spostata a sinistra, come attesterebbe la posizione delle ruote anteriori rivolte verso il guard rail centrale, così frapponendosi in posizione obliqua rispetto alla traiettoria della Jaguar, il cui conducente non aveva potuto evitare l'impatto, attesa anche l'imprevedibilità della manovra improvvisa dell'FA Romeo. Al riguardo la sentenza impugnata, nell'affermare di non poter condividere tale prospettazione, ha osservato che questa utilizza, per la ricostruzione della dinamica, la posizione assunta dai mezzi nel punto di quiete, al quale tuttavia l'FA Romeo giungeva dopo aver compiuto molteplici movimenti di trascinamento prima e rotatori poi ed aver urtato più volte contro il guard rail laterale in un moto diversificato che si è protratto per 80 metri: la posizione di quiete non può, pertanto, essere utilizzata per individuare la posizione del mezzo al momento del punto d'urto. D'altra parte, continua la sentenza di appello, non si spiega la ragione per la quale il conducente dell'FA Romeo avrebbe dovuto improvvisamente imprimere al mezzo una direttrice di marcia diversa da quella sino ad allora tenuta, rigorosamente a destra, su una strada rettilinea, priva di avvallamenti, buche o altre deformazioni sull'asfalto. Osserva, infine, la Corte territoriale che la ricostruzione del tecnico della difesa non è sufficiente a ribaltare la decisione di primo grado né a disporre l'approfondimento istruttorio richiesto «dovendo sempre la versione alternativa trovare agganci !degli elementi acquisiti agli atti»: ciò che non è, nel caso di specie, ove è indimostrata e indimostrabile la circostanza che il DA abbia mutato la sua direttrice di marcia a motivo di un ostacolo paratosi davanti al suo mezzo, di cui si ignora la natura e la cui esistenza è solo supposta e mai provata. Per contro, la sentenza impugnata ha sostenuto che la ricostruzione fornita dai consulenti del pubblico ministero e dalle già costituite parti civili è conforme ai dati obiettivamente risultanti dagli atti, correttamente facendo riferimento ai danni rilevati sui mezzi, all'assenza di tracce di frenata prima dell'impatto, alla distinzione tra il punto d'urto e la posizione di quiete assunta dai mezzi dopo la collisione, alle tracce degli pneumatici presenti sul manto stradale. Ha rilevato come il consulente di parte civile abbia evidenziato che l'incassamento della parte posteriore dell'FA Romeo sia conseguenza del violento urto patito ad opera della Jaguar e tale da imprimere un'azione di trascinamento in avanti dell'FA Romeo. La Corte di appello ha convenuto con la prospettazione del consulente delle parti civili sul fatto che l'entità dei danni riportati dall'FA Romeo, il moto rotatorio che ne era seguito, le evoluzioni del mezzo, attestate dai segni degli pneumatici per una lunghezza di 80 metri, danno conto della elevata velocità alla quale viaggiava la Jaguar, ad onta del limite imposto di 90 km/h e del fatto che la strada era in salita;
circostanze tutte che inducono la Corte di merito ad affermare che il conducente della Jaguar doveva e poteva prevedere l'evenienza di trovarsi davanti ad un ostacolo, nel caso di specie costituito dall'FA Romeo, contro il quale è andato ad impattare non avendo frenato, ma avendo invece cercato di effettuarne il sorpasso sì da evitarlo. Ha, dunque, concluso sul punto 4 reputando accertate tanto la violazione dell'eccesso di velocità quanto la mancata osservanza della distanza di sicurezza ed ascrivendo, pertanto, all'imputato l'esclusiva responsabilità dell'incidente occorso, con la conseguente esclusione del riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'articolo 589-bis, comma 7, cod. pen., difettandone il presupposto fondamentale, ossia che la responsabilità non sia esclusiva di colui che la invoca. Come si vede, si tratta di motivazione adeguata che, in quanto tale, sottrae la questione al giudice di legittimità, considerato il principio stabilito da questa Suprema Corte a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 - 01). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a circostanze ritenute preponderanti ai fini del diniego, avendo considerato che nonostante, in passato, abbia riportato condanna per omicidio colposo connesso alla violazione della disciplina del codice della strada, con conseguente sospensione della patente di guida, l'imputato, alla guida di un mezzo di considerevole potenza / 7-0 ha adottauvna condotta «per nulla caratterizzata da prudenza ed osservanza del codice della strada». La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuantPt‘rft'e deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden,te
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
í;rt- iuditd il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo z..t c".e. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30161 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani che ha ritenuto IN CE responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., perché procedendo alla guida dell'autovettura Jaguar (tg. CG309MX), mentre percorreva a velocità superiore al limite consentito di 90 km/h la SS 170 direzione Andria, giunto all'altezza del km 22+550 circa, in violazione dell'art. 149, comma 9, cod. strada, collideva con la parte anteriore destra la parte posteriore dell'autovettura FA Romeo 156 Sw (tg. CN703AD) che lo precedeva, condottaamato SE, cagionando a quest'ultimo un politrauma cui seguiva la morte (in Andria, il 06708/2013). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie relative alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di una prova necessaria ai fini della decisione. Dalla consulenza tecnica della difesa era, infatti, emerso un dato, dotato di efficacia dirimente rispetto agli elaborati tecnici dei consulenti della Procura e della parte civile, in ordine alla dinamica del sinistro e al fatto che non si sia trattato di un tamponamento per mancata distanza di sicurezza: dato fondamentale che i Giudici di merito hanno erroneamente disatteso e che avrebbe giustificato l'espletamento di una perizia volta a dirimere il conflitto esistente tra gli elaborati D2 della parte pubblica e di parte civile e quello della difesa dell'imputato. Tanto più ove si consideri ' che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero aveva implicitamente ammesso che la responsabilità nella causazione del sinistro non possa essere interamente addebitata all'imputato. 2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione, da parte del prevenuto, della regola cautelare di cui all'ad 149 cod. strada e del superamento del limite di velocità di 90 km/h. Sul punto, la Corte territoriale si è limitata a condividere acriticamente la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dai consulenti del pubblico ministero e delle parti civili, senza nulla dire sulle ragioni per le quali non ha condiviso le risultanze della consulenza della difesa. Vi sono dati oggettivi che si pongono in contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti delle altre parti processuali in ordine alla dinamica del sinistro, specie con riferimento al punto d'urto e alla velocità a cui viaggiava la Jaguar. 2.3. Mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., posto che lo stesso consulente della Procura, nel proprio elaborato, riferisce che i profili di responsabilità colposa dei conducenti delle autovetture riguardano prevalentemente il comportamento del IN, così escludendo in capo a questi una responsabilità esclusiva. 2 2.4. Mancanza di motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza ovvero di equivalenza sulle contestate aggravanti. Nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., oltre ad aver argomentato in modo apodittico e disancorato dalle doglianze difensive. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Oltre ad essere manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito adeguata risposta, il ricorso sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto, anche a mezzo di fotografie e considerazioni di natura tecnica sulla dinamica del sinistro, a fronte di una motivazione che si sottrae a censure proponibili in questo grado di giudizio. Invero, i primi tre i motivi di ricorso investono profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. Quanto al primo motivo, occorre premettere che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666 - 01). Nel caso di 3 specie, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, avendo dimostrato di aver preso in considerazione le argomentazioni di tutti i consulenti di parte, ivi compreso quello della difesa. Questa aveva prospettato che l'FA Romeo condotta dalla vittima, al sopraggiungere della Jaguar già in fase di sorpasso, si fosse - per ragioni imponderabili, non accertate e non accertabili - spostata a sinistra, come attesterebbe la posizione delle ruote anteriori rivolte verso il guard rail centrale, così frapponendosi in posizione obliqua rispetto alla traiettoria della Jaguar, il cui conducente non aveva potuto evitare l'impatto, attesa anche l'imprevedibilità della manovra improvvisa dell'FA Romeo. Al riguardo la sentenza impugnata, nell'affermare di non poter condividere tale prospettazione, ha osservato che questa utilizza, per la ricostruzione della dinamica, la posizione assunta dai mezzi nel punto di quiete, al quale tuttavia l'FA Romeo giungeva dopo aver compiuto molteplici movimenti di trascinamento prima e rotatori poi ed aver urtato più volte contro il guard rail laterale in un moto diversificato che si è protratto per 80 metri: la posizione di quiete non può, pertanto, essere utilizzata per individuare la posizione del mezzo al momento del punto d'urto. D'altra parte, continua la sentenza di appello, non si spiega la ragione per la quale il conducente dell'FA Romeo avrebbe dovuto improvvisamente imprimere al mezzo una direttrice di marcia diversa da quella sino ad allora tenuta, rigorosamente a destra, su una strada rettilinea, priva di avvallamenti, buche o altre deformazioni sull'asfalto. Osserva, infine, la Corte territoriale che la ricostruzione del tecnico della difesa non è sufficiente a ribaltare la decisione di primo grado né a disporre l'approfondimento istruttorio richiesto «dovendo sempre la versione alternativa trovare agganci !degli elementi acquisiti agli atti»: ciò che non è, nel caso di specie, ove è indimostrata e indimostrabile la circostanza che il DA abbia mutato la sua direttrice di marcia a motivo di un ostacolo paratosi davanti al suo mezzo, di cui si ignora la natura e la cui esistenza è solo supposta e mai provata. Per contro, la sentenza impugnata ha sostenuto che la ricostruzione fornita dai consulenti del pubblico ministero e dalle già costituite parti civili è conforme ai dati obiettivamente risultanti dagli atti, correttamente facendo riferimento ai danni rilevati sui mezzi, all'assenza di tracce di frenata prima dell'impatto, alla distinzione tra il punto d'urto e la posizione di quiete assunta dai mezzi dopo la collisione, alle tracce degli pneumatici presenti sul manto stradale. Ha rilevato come il consulente di parte civile abbia evidenziato che l'incassamento della parte posteriore dell'FA Romeo sia conseguenza del violento urto patito ad opera della Jaguar e tale da imprimere un'azione di trascinamento in avanti dell'FA Romeo. La Corte di appello ha convenuto con la prospettazione del consulente delle parti civili sul fatto che l'entità dei danni riportati dall'FA Romeo, il moto rotatorio che ne era seguito, le evoluzioni del mezzo, attestate dai segni degli pneumatici per una lunghezza di 80 metri, danno conto della elevata velocità alla quale viaggiava la Jaguar, ad onta del limite imposto di 90 km/h e del fatto che la strada era in salita;
circostanze tutte che inducono la Corte di merito ad affermare che il conducente della Jaguar doveva e poteva prevedere l'evenienza di trovarsi davanti ad un ostacolo, nel caso di specie costituito dall'FA Romeo, contro il quale è andato ad impattare non avendo frenato, ma avendo invece cercato di effettuarne il sorpasso sì da evitarlo. Ha, dunque, concluso sul punto 4 reputando accertate tanto la violazione dell'eccesso di velocità quanto la mancata osservanza della distanza di sicurezza ed ascrivendo, pertanto, all'imputato l'esclusiva responsabilità dell'incidente occorso, con la conseguente esclusione del riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'articolo 589-bis, comma 7, cod. pen., difettandone il presupposto fondamentale, ossia che la responsabilità non sia esclusiva di colui che la invoca. Come si vede, si tratta di motivazione adeguata che, in quanto tale, sottrae la questione al giudice di legittimità, considerato il principio stabilito da questa Suprema Corte a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679 - 01). Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, dando rilievo a circostanze ritenute preponderanti ai fini del diniego, avendo considerato che nonostante, in passato, abbia riportato condanna per omicidio colposo connesso alla violazione della disciplina del codice della strada, con conseguente sospensione della patente di guida, l'imputato, alla guida di un mezzo di considerevole potenza / 7-0 ha adottauvna condotta «per nulla caratterizzata da prudenza ed osservanza del codice della strada». La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle attenuantPt‘rft'e deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden,te