Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ai seus Aret. f3 fuidelle lifte 26/5/84.furi upuries Ⓒe 74956 M. 159 ENTE DA REGISTRAZIONE 3937 /03 REPUBBLICA ITALIA IN NOM EL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 Terre cto 84 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4424/01 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI - Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 9030 Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 01/07/02 DI PALMA Dott. Salvatore Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 121 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI AB, NI AO;
intimati 2002 Commissione avversO la sentenza n. 314/99 della . N 2955 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 31/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 314/03/99 del 31 gennaio 2000, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle entrate di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da BI e PA Er- colanoni per il 1985, quale calcolata previa rideter- minazione della base imponibile dichiarata e ricompren- sione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dai con- tribuenti;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. 2 che PA e BI LA, benché ritualmente intimati, non si sono costituiti, né hanno svolto atti- vità difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.2; decreto-legge 29 maggioart.10; D. P.R.597/73, 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 to del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 - il quale prevede che somme relative a pagamenti delle imposte dirette, le 3 sospesi, ai sensi dell'art.13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 50- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 1 luglio 2002 11 rel. ed est. Il Presidente verwer Bruno Saccucci SalvatoreValea Mar DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 1.8 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio