Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis cod. proc. pen. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in stato di "detenzione". Data l'accezione che nel nostro ordinamento deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato "detenuto" il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in "luogo protetto", dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1999, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.3.1999
Dott. G. Giulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Scelfo Consigliere N.849
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Agrò Consigliere N.35138/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: D'MO LE
AVVERSO
l'ordinanza del 12 agosto 1998 del Tribunale di Bari;
Udita la relazione svolta dal cons. dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 14.7.1997 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a D'AM LE la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis cod.pen. (capo A) e 73, 74 del D.P.R. 1990 n. 309 (capo B); non si pronunciava invece sulla richiesta del pubblico ministero in relazione al delitto di omicidio volontario in persona di AZ IO (capo C).
Con ordinanza del 29.8.1997 il Tribunale di Bari, adito quale giudice del riesame, confermava l'anzidetto provvedimento. Su impugnazione dell'indagato, la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza del 25.3.1998, rilevato che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti essenzialmente dalle chiamate in correità di CO EN e CO ET, interrogati, nonostante lo stato di detenzione, senza la formalità prescritte dall'art. 141 bis cod.pen., annullava con rinvio la citata ordinanza. Il giudice del rinvio, all'udienza camerale del 3.8.1998, rilevato che il pubblico ministero non aveva trasmesso gli atti presentati a norma dell'art. 291 cod.proc.pen., ne ordinava l'acquisizione, specificando in particolare la necessità che fossero trasmessi gli interrogatori resi dai collaboratori di giustizia, e rinviava all'udienza del 12 agosto. In tale giorno il tribunale, in diversa composizione, decideva annullando il provvedimento impositivo della misura limitatamente al delitto di omicidio volontario (capo C) per carenza di indizi;
confermava invece la misura cautelare in ordine agli altri capi d'accusa, rilevando che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, anche se verbalizzate in forma riassuntiva, erano perfettamente utilizzabili, perché gli stessi erano stati interrogati in stato di libertà.
L'indagato ricorre per cassazione, denunciando la nullità dell'ordinanza del 12 agosto 1998 per i seguenti motivi:
1. perché pronunciata da giudice diverso da quello che all'udienza del 3.8.1998 aveva disposto l'acquisizione degli interrogatori;
2. perché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale ex art. 309, comma 10, cod.proc.pen., per omessa tempestiva trasmissione degli atti posti a base della richiesta del pubblico ministero;
3. perché il tribunale non poteva accertare d'ufficio la circostanza se i collaboratori di giustizia avevano reso gli interrogatori in istato di detenzione o di libertà, essendosi sul punto già pronunciata la corte di cassazione;
4. perché la condizione di collaboratore di giustizia che si trova in località protetta è comunque equiparabile a quella della persona che versa in stato di detenzione carceraria, non avendo egli libertà di determinazione, perché, se rifiutasse di continuare la collaborazione, perderebbe la protezione assicuratagli;
qualora non si accettasse tale interpretazione dell'art. 141 bis cod.proc.pen., se ne deduce l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la documentazione dell'interrogatorio mediante registrazione fonografica o audiovisiva si applichi anche al collaboratore di giustizia, ammesso al programma di protezione, domiciliato in luogo protetto;
5. per mancanza e illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, poiché le dichiarazioni accusatorie sarebbero prive di riscontri;
6. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, dolendosi che non sarebbe stato valutato il periodo di tempo trascorso dai fatti;
7. perché, nella parte in cui si è pronunciata sui capi B e C, ha violato il divieto ne bis in idem, non essendo state impugnate le decisioni con cui il giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura cautelare per il reato di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 1990 n. 309 e respinto la richiesta di misura cautelare per il delitto di omicidio volontario.
Sostiene infine l'illegittimità dell'art. 623, lett. a), cod.proc.pen., per violazione degli artt. 23 e 24 Cost., assumendo che, in caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza del tribunale del riesame, il giudice di rinvio dovrebbe essere individuato ai sensi della lettera b) dello stesso articolo, perché detta ordinanza ha il valore di una sentenza di merito.
p.
2. Per le ragioni che di seguito si espongono, i motivi di ricorso non meritano di essere accolti.
Primo motivo
È ben vero che il principio dell'immutabilità del giudice, stabilito dall'art. 525, comma 2, cod.proc.pen. con riferimento alla sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, è applicabile, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche alle ordinanze adottate all'esito della procedura in camera di consiglio ex art. 127 cod.proc.pen.. Ma la violazione del menzionato principio si verifica quando il provvedimento sia pronunciato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione del processo, intendendosi per "trattazione" l'assunzione delle prove richieste dalle parti, l'esame e la valutazione delle prove acquisite, la deliberazione. Er invece estraneo al concetto di trattazione del processo il mero invito che il presidente o anche l'intero collegio rivolge al pubblico ministero affinché trasmetta gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod.proc. pen., poiché tale adempimento, imposto al pubblico ministero per legge, è condizione indispensabile per poter iniziare la trattazione del processo medesimo e, quindi, si colloca in una fase antecedente, alla stessa stregua del provvedimento che fissa l'udienza o ne dispone il rinvio.
Pertanto nella fattispecie non è stato violato il principio dell'immutabilità del giudice, perché la causa è stata trattata e decisa dal collegio che tenne l'udienza del 12.8.1998, mentre l'invito rivolto al pubblico ministero - da parte di un collegio diversamente composto - nella precedente udienza del 3.8.1998 non costitui esercizio di attività istruttoria.
Secondo motivo
È giurisprudenza costante che i termini perentori di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod.proc.pen. non sì applicano nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale della libertà da parte della corte di cassazione (v. Sezioni Unite, 17.4.1996, D'Avino). Terzo motivo
Il giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, deve uniformarsi, come stabilisce l'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., al principio di diritto affermato dalla corte di cassazione. È invece libero, essendo dotato degli stessi poteri che aveva il giudice la cui decisione è stata annullata, di valutare autonomamente la situazione di fatto sottostante alla decisione annullata, sempre che la corte di cassazione non abbia statuito anche su questo punto. Nel caso concreto la Suprema Corte non ha minimamente accertato - come risulta palese dalla sentenza di annullamento - se gli interrogatori di cui si discute erano stati effettivamente resi in stato di detenzione (la questione dell'inutilizzabilità fu proposta per la prima volta con motivo nuovo di ricorso), ma si è semplicemente affidata alla prospettazione sostenuta dal ricorrente. Bene ha fatto, dunque, il giudice di rinvio a verificare il presupposto di fatto (cioè la detenzione degli interrogati), dalla cui sussistenza dipendeva l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.
Quarto motivo
Le particolari forme di documentazione prescritte a pena di inutilizzabilità dall'art. 141 bis cod.pen. riguardano l'interrogatorio reso fuori udienza "da persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione". Per "detenzione", nel nostro ordinamento, s'intende la privazione della libertà personale conseguente all'espiazione di una pena detentiva (art. 18, comma 1, cod.pen.) o all'applicazione della custodia cautelare in carcere o in luogo di cura (artt. 285 e 286 cod.proc. pen.) o all'esecuzione dei provvedimenti temporanei del fermo o dell'arresto o all'internamento per misura di sicurezza detentiva (art. 215 cpv. cod. pen. Non può, dunque, essere considerato "detenuto" il collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione previsto dall'art. 11 D.L. 15.1.1991 n. 8, sia trasferito in "luogo protetto", per l'evidente ragione ch'egli non perde la libertà personale in forza di uno dei provvedimenti coercitivi sopra richiamati, ma, tutt'al più, subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in base ad un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto. Questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha sottolineato che la ratio della norma in esame risiede nella necessità di evitare "il rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto a suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne". E, ragionando a contrario, ha escluso che detta norma debba essere applicata "quando la persona da interrogare non sia ristretta in vincoli in apposito istituto o in locali diversi dalla propria abitazione e non si trovi, pertanto, in condizioni, non solo psicologiche, ma anche ambientali, di minorata difesa". Questo risultato interpretativo esclude dunque che all'interrogatorio reso dal collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione extramuraria si debba applicare la speciale forma di documentazione prevista dall'art. 141 bis cod.proc.pen.. Non solo, ma la norma così interpretata non può essere denunciata di illegittimità costituzionale, prospettando il rischio che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possano essere influenzate con la minaccia di revocare il programma di protezione. Infatti, a fronte delle molteplici possibili cause di condizionamento della condotta della persona chiamata a rendere l'interrogatorio, appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire quando sia opportuno, a garanzia della libertà morale dell'interrogato, documentare l'atto con la fonovideoregistrazione, e quando invece sia sufficiente procedere alla normale verbalizzazione, sempre che il criterio di scelta adottato non sia arbitrario o irrazionale. Orbene, sotto questo profilo, non è dubitabile che, tra le innumerevoli situazioni che pongono a rischio la genuinità dell'interrogatorio, la più pericolosa sia rappresentata dallo stato di detenzione dell'interrogato, per cui la scelta nella fattispecie operata appare ragionevole, e tanto basta per respingere il sospetto di incostituzionalità della norma in esame.
Quinto motivo
Il vizio di mancanza di motivazione non sussiste, perché l'ordinanza impugnata, a riscontro della chiamata in correità proveniente da CO ET, indica le dichiarazioni di CO EN, VE LU e VE AT. Tali dichiarazioni ben possono fungere da elementi di riscontro, considerato che, sottoposte a rigoroso vaglio critico, sono state riconosciute intrinsecamente attendibili e frutto di autonome, non concertate collaborazioni. Sesto motivo
L'ordinanza impugnata rileva che non ricorrono elementi utili a superare la presunzione di pericolosità sociale stabilita dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e, in particolare, che il tempo trascorso e la carcerazione sofferta non possono essere valutati a favore dell'indagato, posto che lo stesso, proprio all'interno del carcere, ha consolidato i legami con l'associazione criminosa, progredendo di grado e partecipando alla ideazione di nuovi delitti. Esiste quindi congrua ed esauriente motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari.
Settimo motivo
Il ricorrente non ha prodotto l'ordinanza (che pur dovrebbe essere nella sua disponibilità) che avrebbe revocato la misura cautelare relativamente ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 1990 n. 309. Pertanto il tribunale, non avendo la prova dell'asserita preclusione processuale, si è doverosamente pronunciato anche in ordine a questi reati.
Quanto al delitto di cui al capo C, l'ordinanza impugnata ha colmato una lacuna rilevabile nel provvedimento impositivo della misura del 14.7.1997: pur dandosi atto, nel corpo della motivazione, che non esistevano gravi indizi di colpevolezza per l'omicidio, il dispositivo non recava alcuna statuizione al riguardo. Comunque il ricorrente non ha interesse ad impugnare la decisione del giudice di rinvio in parte qua, perché palesemente liberatoria.
È infine irrilevante la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 623, lett. a), cod.proc.pen., perché tardivamente sollevata. Invero, risolvendosi nella prospettazione di una pretesa incompatibilità del giudice di rinvio, avrebbe dovuto essere proposta avanti a quel giudice, presentando la dichiarazione di ricusazione prima che fosse pronunciata l'ordinanza oggi impugnata. Solo in tal caso l'eventuale accoglimento dell'eccezione avrebbe potuto dispiegare effetto nel procedimento incidentale in corso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod.proc.pen.;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 bis cod.proc.pen.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999