Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10533 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 13893/00 UD. 11.02.2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON. 23547 REP. 2760 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 0 5337 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente Dott. Antonino ELEFAN E Co gliere rel. Dott. Rosario DE JULIC Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. ES Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 13893/00 proposto Oggetto: Appalto da prezzo. PO ER, domiciliato ex lege presso la Cancel- leria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Carmine del Genio come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
HI AN. INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Na- poli n. 844/99 del 22.01.1999 / 31.03.1999. 3 0 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11.02.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Mas- simo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 844/99, in ri- forma della decisione del Tribunale che aveva rigettato la do- manda proposta (il 16.01.1991) da ES CC nei confronti di RI IT, diretta ad ottenere il saldo del prezzo di un appalto per la costruzione di un fabbricato rura- le, condannava l'IT al pagamento della somma comples- siva di £. 89.960.000, con gli interessi legali dalla domanda, nonché alle spese del doppio grado di giudizio. Premesso che si trattava di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato rurale destinato a stalla, e che l'appaltatore aveva fornito mano d'opera e mate- riali, fatta eccezione per il ferro, il cemento e i mattoni, ritene- va la Corte d'appello che era da condividere la valutazione dei lavori fatta dal c.t.u. in base alla tariffa dei prezzi del Provve- ditorato OO.PP. della Campania. Aggiungeva che il c.t.u. aveva tenuto conto con opportuna sintesi dei rilievi dell'IT e del suo consulente di parte, quanto alla qualità dei lavori rea- lizzati dal CC. Poiché i lavori ammontavano a comples- sive £. 143.960.000 e l'acconto versato era stato di £. 54.000. 2 000, l'IT andava condannato al pagamento della diffe- renza pari a £. 89.960.000. Contro tale sentenza l'IT ha proposto ricorso per cas- sazione in base a due motivi. Il CC non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando viclazione e falsa appli- cazione degli artt. 1665 e ss. c.c., degli artt. 2222 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché errata e contrad- dittoria motivazione, il ricorrente censura l'impugnata senten- za per aver qualificato il contratto intercorso tra le parti come "appalto", anziché come contratto d'opera, atteso che l' Espo- sito, come emerge dalle risultanze processuali, aveva fornito tutto il materiale della costruzione (art. 1658 c.c.). Il rapporto andava, quindi, inquadrato nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., per cui erroneamente la Corte d'ap- pello, nel determinare il quantum, avrebbe fatto riferimento a un contratto d'appalto, anziché ad un contratto d'opera. In effetti, sostiene il ricorrente, il CC avrebbe fornito solo mano d'opera, e solo per questo doveva essere pagato, esulan- Mifar dosi dal contratto d'appalto. Inoltre, anche a voler ritenere che si trattava di contratto d'appalto, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che l'opera di costruzione era stata effet- tuata senza concessione edilizia;
conseguentemente avrebbe 3 dovuto dire che quel contratto d'appalto era nullo.
1.1. Il motivo è infondato nella prima parte, perché l'art. 1658 c.c., in tema di appalto, non esclude che la materia ne- cessaria a compiere l'opera possa essere fornita dal commit- tente, in base a convenzione o agli usi;
conseguentemente vie- ne meno l'assunto del ricorrente, secondo cui il contratto, es- sendo stata la materia fornita dal committente, sol per questo avrebbe dovuto qualificarsi come contratto d'opera e il prezzo andera determinato con riferimento a tale contratto. Il motivo è poi inammissibile nell'ultima parte, perché in- troduce una questione del tutto nuova in ordine ad opera di costruzione effettuata senza concessione edilizia.
2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza degli elementi che caratterizzano l'appalto: vale a dire l' orga- nizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Poiché l'IT aveva fornito i materiali (ferro, cemento e mattoni), stante l'impossibilità di inquadrare il contratto nel paradigma dell'art. 1655 c.c., la Corte d'appello avrebbe do- vuto considerare il prezzo di £. 117.663.000 semplicemente orientativo, anche perché non era stato accertato se l'importo dei materiali forniti dal committente era compreso in tale somma. Pertanto, la Corte d'appello, conformemente al primo giudice, stante il difetto di prova circa la natura del rapporto e quindi circa l'esistenza dell'obbligazione per un corrispettivo 4 predeterminato, avrebbe dovuto rigettare la domanda per mancanza di prova.
2.1. Il motivo non ha pregio, perché, ai fini della configura- bilità del contratto di appalto, è sufficiente che una parte as- verso un corrispettivo in danaro - l'obbligo di compie-suma - re un'opera o un servizio, da realizzarsi con una propria or- ganizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ri- schio. Pertanto, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che ricorreva l'ipotesi del contratto d'appalto, avendo accertato che il Mezocchi, con propria organizzazione di uomini e di mezzi e a proprio rischio, aveva assunto, dietro corrispettivo, l' obbligazione di realizzare l'opera (costruzione di una stalla) commissionatagli dall'IT. Nelle restanti parti, il motivo propone censure di merito (specie in ordine al quantum debeatur) inammissibili in questa sede di legittimità. Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Maz- zocchi non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 1' 11 febbraio 2003. 5 IL CONSIGLIERE ESTENSORE of atossing Solifante DEPOSITATA Oggi IL GANG Di 6 IL PRESIDENTE сорабиния 203 ALCANCELLIE. Marie On Musso