Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2004, n. 9048
CASS
Sentenza 1 dicembre 2004

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Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 cod. pen.) sanziona comportamenti podromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con esclusione pertanto di quelle riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, che possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. (Fattispecie relativa a reiterata omissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2004, n. 9048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9048
    Data del deposito : 1 dicembre 2004

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