Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 cod. pen.) sanziona comportamenti podromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con esclusione pertanto di quelle riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, che possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328 cod. pen. (Fattispecie relativa a reiterata omissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2004, n. 9048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9048 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 01/12/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1671
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1388/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT FR RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3/10/2003 della Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, non comparsa;
Udito il difensore Avv. Giovanni Flora, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1 - La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 3/10/2003, confermava quella in data 5/11/2001 del Tribunale di Bassano del Grappa, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AT FR RI colpevole del delitto di cui all'art. 366/1-2 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato, con i benefici di legge, alla pena di lire 300.000 di multa, all'interdizione temporanea dall'esercizio della professione medica e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. L'addebito specifico mosso all'AT può essere sintetizzato come segue. Nell'ambito della causa civile per risarcimento danni promossa, dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, dai coniugi TT-Razzetti contro la USL n. 5, la dr.ssa Ganassin e l'ostetrica Cervellin, il G.I. aveva nominato il prof. AT c.t.u., al fine di accertare la causa e l'entità del danno neurologico connatale subito dalla piccola TT MA, partorita in data 4/7/1990 presso l'ospedale di Marostica. Il conferimento e l'accettazione dell'incarico erano avvenuti il 14/2/1995, con assegnazione del termine di giorni 180 per il deposito dell'elaborato peritale, ed era stata fissata per il prosieguo l'udienza del successivo 5 ottobre. Il consulente aveva dato regolarmente inizio alle operazioni il 5/4/1995, sottoponendo a visita la piccola MA presso l'Istituto di Medicina Legale di Ferrara, ma alla data stabilita non aveva depositato la relazione, tanto che la causa era stata rinviata al 28/11/1995. Erano stati disposti, per la stessa ragione, numerosi altri rinvii con invito all'ausiliare di portare a termine il suo ufficio e, all'udienza del 19/11/1996, il G.I., preso atto della persistente inerzia, gli aveva formalmente ingiunto, pena la revoca dell'incarico, di depositare la relazione entro e non oltre il 10/3/1997. In data 17/3/1997, il prof. AT aveva chiesto un'ulteriore proroga di giorni 15, la causa era stata rinviata al 22/4/1997, l'elaborato peritale, però, non era stato più depositato e, all'udienza del 7/10/1997, il G.I. aveva disposto la sostituzione del c.t.u.. Riteneva la Corte territoriale che l'inerzia omissiva dell'imputato aveva assunto la valenza del vero e proprio rifiuto, che non sempre deve essere espressamente dichiarato, ma ben può manifestarsi attraverso un fatto positivo, univoco e concludente. Aggiungeva che non potevano sorgere dubbi sull'elemento soggettivo del reato, posto che l'agente aveva avuto, anche per effetto delle numerose e perentorie sollecitazioni rivoltegli, piena consapevolezza di rifiutare l'atto dovuto e non aveva mai dedotto, nella competente sede, alcun legittimo e reale impedimento a compierlo.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) violazione dell'art. 366 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, considerato che non potevasi ritenere l'omissione, sia pure prolungata, come integrante il concetto di rifiuto evocato dalla norma incriminatrice, che si era fatto comunque erroneamente coincidere il momento consumativo del reato con la revoca dell'incarico, che non assumeva alcun rilievo di tipicità dell'illecito la mancata esplicitazione delle ragioni che gli avevano impedito di depositare la relazione di consulenza, che dovevasi, al limite, ritenere perfezionato il reato in coincidenza dell'inosservanza del termine ad adempiere fissato formalmente dal giudice per il 16/4/1996 e, quindi, prescritto;
2) erronea applicazione di norme delle quali deve tenersi conto (art. 195 c.p.c.) nell'applicazione della legge penale, nel senso che il richiamato termine del 16/4/1996, in quanto assistito da un formale invito del giudice ad adempiere, non poteva essere ritenuto di natura ordinatoria e doveva costituire un preciso punto di riferimento per collocare temporalmente l'ipotizzato illecito;
3) violazione dell'art. 43 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi il giudice a quo limitato a sottolineare la consapevolezza e non anche la volontarietà del rifiuto ed avendo fatto leva su argomentazioni illogiche per disattendere la tesi difensiva degli oggettivi ostacoli che gli avevano impedito di adempire il proprio obbligo. DIRITTO
1 - Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Osserva la Corte che, in base alla esaustiva, logica e non contestata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, il prof. AT, dopo avere assunto regolarmente l'incarico di c.t.u. e iniziato concretamente l'esercizio delle relative funzioni pubblicistiche, venne meno, poi, ai suoi obblighi di ausiliare del giudice, rimase sordo alle ripetute sollecitazioni rivoltegli, omise - oltre ogni ragionevole termine di comporto - di assolvere il primario dovere del suo ufficio, quello cioè di fare conoscere il proprio parere medico-legale sulle cause del danno neurologico lamentato da TT MA, determinando così una situazione di stallo della citata causa civile pendente presso il Tribunale di Bassano del Grappa e intralciando gravemente il corso della giustizia 2 - Ciò posto, devesi, innanzi tutto, affrontare il problema, del quale i giudici di merito e il ricorrente non si sono fatti carico, dell'esatta qualificazione giuridica del fatto in esame. La rubrica dell'art. 366 c.p., intitolata "Rifiuto di uffici legalmente dovuti", non da adeguato conto della complessa formulazione della norma, che, al primo comma, prevede un reato commissivo di evento e, al secondo comma, un reato omissivo di pura condotta. Già per questo, autorevole dottrina ha privilegiato l'utilizzazione di formule sintetiche diverse, quali "elusione o rifiuto di prestazioni all'autorità giudiziaria" o "mancata assunzione di funzioni giudiziarie" ovvero "mancata assunzione da parte di privati di funzioni di collaborazione temporanea con l'autorità". Ed invero, la previsione incriminatrice è strutturata sulle seguenti ipotesi, considerate penalmente equivalenti: a) nel fatto del perito, dell'interprete, del custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, del testimone o d'altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (si pensi ai giudici popolari, agli esperti del Tribunale per i Minori o della Sezione Specializzata Agraria), che ottiene, con mezzi fraudolenti, l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio;
b) nel fatto di chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto (oggi abolito e sostituito con la dichiarazione ex art. 497/2 c.p.p., estesa sostanzialmente anche al processo civile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149/'95), oppure di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Oggetto specifico della tutela apprestata dall'art. 366 c.p. è l'interesse al normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria, la cui dinamica spesso impone di fare ricorso all'opera dei periti (o consulenti tecnici del giudice civile), degli interpreti, dei custodi, dei testimoni e di altre persone chiamate temporaneamente ad esercitare una funzione giudiziaria. L'imprescindibile importanza che l'opera di tali soggetti assume nello svolgimento del processo giustifica il rilievo dato, sul piano dell'offensività, alle dolose violazioni dell'obbligo di assumere gli incarichi tipizzati dalla norma in esame, la quale mira, appunto, a scongiurare, attraverso la sanzione prevista, che i privati si sottraggano indebitamente alle funzioni giudiziarie loro richieste, eludendone fraudolentemente la prestazione ovvero rifiutandone l'assunzione o l'adempimento. L'incriminazione, in sostanza, anticipa la tutela dell'interesse protetto, nel senso che persegue lo scopo di evitare innanzi tutto che i privati chiamati a determinate funzioni giudiziarie, ancora prima di assumerle in concreto, cerchino di sottrarvisi indebitamente. Siffatti soggetti, soltanto dopo essere stati legalmente immessi nelle funzioni loro attribuite ed esercitando concretamente queste, assumono la qualità di pubblici ufficiali e soggiacciono, per eventuali condotte antidoverose poste in essere, allo stesso regime giuridico-penale, dettato da altre norme, cui sono sottoposti i pubblici ufficiali permanenti. Il delitto di cui all'art. 366 c.p., visto in quest'ottica, evidenzia una sua completa autonomia, oltre che rispetto ai reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), anche rispetto al delitto di rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), considerato che i soggetti attivi ex art. 366, nel momento in cui pongono in essere i comportamenti illeciti previsti, non rivestono ancora la qualità di pubblico ufficiale, requisito soggettivo questo che, invece, assume rilievo nel delitto ex art. 328 c.p.. Va contrastata l'opzione interpretativa di autorevole dottrina e del precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3^ 8/6/1982, Cenciarini) che, individuando il momento in cui si assume la qualità di pubblico ufficiale nella nomina da parte dell'Autorità giudiziaria o nella chiamata dinanzi ad essa in vista dell'esercizio delle relative funzioni, ravvisa nel delitto di cui all'art. 366 c.p. e, in particolare, nella fattispecie di cui al secondo comma un'ipotesi speciale di omissione o di rifiuto di atti d'ufficio, con l'effetto che la norma ex art. 328 c.p. non troverebbe mai applicazione nei riguardi di chi esercita temporaneamente funzioni di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, e ciò perché, secondo la norma speciale, il rifiuto concerne non il solo momento iniziale di assunzione dell'incarico o delle funzioni, bensì anche la fase operativa di queste, stante il riferimento espresso al rifiuto "di adempiere le funzioni medesime". Quest'ultima espressione, frutto certamente di un eccesso di zelo del legislatore, integra una clausola omnibus, che si affianca alle condotte di rifiuto di assumere uno degli uffici descritti dalla norma in esame e che ha determinato, perciò, gravi incertezze interpretative, con conseguente alterazione, a volte, dell'esatta individuazione dell'offensività in cui si sostanzia la fattispecie in esame. Come innanzi si diceva, gli obblighi insiti nella norma di cui all'art. 366 c.p. concernono l'accettazione di uno dei pubblici incarichi espressamente previsti oppure il compimento di un atto materiale (dichiarazione delle generalità, giuramento) necessario per poter esercitare una delle pubbliche funzioni menzionate, attività queste che, di per sè, non possono essere considerate di natura pubblica e, pertanto, non incidono sulle qualifiche soggettive, con l'effetto che i destinatali del precetto non sono soggetti che, nel momento in cui scatta la minaccia della relativa sanzione, rivestono la qualità di pubblici funzionati. Le condotte considerate dalla norma sono prodromiche all'assunzione di funzioni pubbliche;
vengono in rilievo, comportamenti che violano obblighi "relativi all'attuazione di determinati presupposti", legalmente richiesti perché "possa essere intrapreso l'esercizio di alcune funzioni giudiziarie". In tale prospettiva, appare evidente la previsione di una tutela anticipata dell'interesse al corretto adempimento di funzioni giudiziarie e, in questo ambito, l'espressione che ha dato adito a contrasti ermeneutici e sulla quale fa leva la tesi che qui si avversa non può che assumere una connotazione coerente con l'offensività propria della fattispecie in esame: rifiuto "di adempiere le funzioni" non si riferisce alla fase dell'esecuzione dell'ufficio, ma al diniego doloso della funzione globalmente considerata, cioè della funzione come elemento ancora estraneo alla condotta operativa dell'agente. Conclusivamente, l'art. 366 c.p. non si riferisce al singolo atto della funzione giudiziaria richiesta, alle singole attività in cui questa si concreta, "perché il rifiuto di compiere quest'ultima tipologia di atti implica di per sè il rifiuto di continuare l'esercizio di funzioni da parte di chi, proprio per avere iniziato ad esercitare quella data funzione, ha già assunto la qualifica pubblicistica, con ciò esponendosi ad altre forme di responsabilità penale".
In quest'ottica interpretativa, il reato di cui all'art. 366 c.p. non è sovrapponibile, con rapporto di specialità, ad altre ipotesi delittuose e, in particolare, a quella di cui all'art. 328 c.p.. D'altra parte, non può sfuggire che, se si privilegia la tesi che individua il rifiuto di uffici legalmente dovuti come un'ipotesi speciale di rifiuto od omissione di atti d'ufficio, appare assolutamente irragionevole la scelta del legislatore di comminare nell'art. 366 una pena più lieve che nell'art. 328, laddove la particolare rilevanza della funzione giudiziaria evocata dalla prima avrebbe semmai imposto un inasprimento della sanzione prevista dalla seconda, additata come norma generale. L'irragionevolezza si appalesa ancor più eclatante se si considerano le posizioni dei custodi di cose sottoposte a sequestro rispettivamente dal giudice civile e dal giudice penale: al primo non fa menzione l'art. 366 e andrebbe incontro, se rifiuta di adempiere il proprio ufficio, alla pena più grave prevista dall'art. 388/5 c.p., mentre il secondo per il medesimo comportamento illecito beneficerebbe del trattamento più favorevole di cui all'art. 366. Nè va sottaciuto, ad ulteriore conforto della tesi qui seguita, che l'art. 366 c.p. prevede, per il perito o l'interprete che si rende responsabile dell'illecito, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o dall'arte e non già quella dell'interdizione dai pubblici uffici, pena quest'ultima più consueta in materia di reati commessi da pubblici funzionari (conferma che le condotte di cui all'art. 366 suppongono non ancora incardinata nell'agente la qualifica di pubblico ufficiale).
3 - Alla luce delle argomentazioni svolte, la condotta ascritta ad AT FR RI, per come ricostruita in sede di merito, va inquadrata nel paradigma dell'indebito rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328/1 c.p., considerato che il predetto era stato regolarmente immesso nelle funzioni di c.t.u., non aveva mai distolto da sè tali funzioni come complesso e ne aveva, anzi, concretamente iniziato l'esercizio, nel corso del quale, però, era venuto meno ai suoi doveri d'ufficio, ormai connotati di natura pubblicistica, rifiutando il deposito della relazione di consulenza che, per ragioni di giustizia, doveva essere eseguito senza ulteriore ritardo, tenuto conto del termine iniziale assegnatogli (gg. 180) e più volte prorogato, dei reiterati solleciti - con formale messa in mora - rimasti senza risposta, del notevole lasso di tempo trascorso dall'affidamento dell'incarico (oltre due anni), della situazione di stallo venutasi a determinare nel processo civile pendente e di sostanziale denegata giustizia per le parti in esso interessate. 3a - Si pone, quindi, il problema, al quale pure si è fatto cenno in ricorso, se la persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale possa integrare il concetto di rifiuto. La risposta deve essere affermativa se l'inerzia si risolve in un rifiuto implicito. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Cass. Sez. 6^ 9/12/2002, P.M/Masi) che il termine "rifiuto" non presuppone necessariamente la previa richiesta di altri e non si identifica con il concetto di inottemperanza a questa.
Detto termine, infatti, non ha il solo significato di risposta negativa ad una richiesta altrui, ma è parola polisensa, la quale denota anche altri atteggiamenti psicologici del soggetto - quali il "lasciare, eliminare, scartare, negare, non volere, non accettare" - che ben possono essere svincolati da sollecitazioni soggettive, sicché appare legittimo ampliare il tradizionale significato del detto termine, facendolo, in sostanza, coincidere con l'omissione. Di fronte al radicale mutamento, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 86/'90, del quadro normativo di riferimento della condotta tipica, il rifiuto rileva in presenza di situazioni di pericolo che incombono per lo più su beni collettivi, la cui neutralizzazione non può certo dipendere da richieste individuali o collettive. La nozione più ristretta e tradizionale di "rifiuto" implicherebbe che la tutela del bene protetto, quando questo coincida con un interesse di natura diffusa, sarebbe rimessa "all'iniziativa occasionale ed improbabile di un quivis de populo", il che è fuori di ogni ragionevolezza: non ha alcun senso, invero, andare alla ricerca di una specifica sollecitazione, quando è in pericolo la giustizia, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'igiene o la sanità, nel cui ambito deve incidere, con assoluta priorità, l'attività funzionale dell'agente, la quale assume, pertanto, una particolare qualificazione.
D'altra parte, il sistema conosce ipotesi in cui è lo stesso legislatore a postulare il "rifiuto" come risposta ad una "richiesta": è il caso delle previsioni criminose di cui agli art. 329 e 651 c.p.; ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit.
La conferma autentica della bontà della tesi propugnata si trova nella relazione "Battello" sul disegno di legge n. 2078: "il primo comma sanziona il rifiuto (che evidentemente, a fronte del dovere di agire senza ritardo, assorbe anche l'ipotesi del ritardo) in casi di particolare rilevanza. Tale rifiuto, in presenza della clausola (fuori dei casi preveduti dal primo comma) d'inizio del secondo comma, non implica necessariamente previa richiesta". Conclusivamente, il dovere di compiere l'atto qualificato senza ritardo sorge non per effetto di una richiesta, ma in forza dell'avveramento di una situazione corrispondente a quella astrattamente prevista dalla specifica norma giuridica: è la legge che, in funzione della natura dell'interesse da soddisfare, impone di adottare l'atto senza ritardo, perché già il mero mancato tempestivo compimento determina un'offesa allo specifico interesse protetto. È il connotato di indifferibilità dell'atto che qualifica la nozione di rifiuto penalmente rilevante.
Il rifiuto, quindi, è integrato anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o, se del caso, di decadenza. L'inerzia omissiva del p.u. assume intrinsecamente valenza di rifiuto e integra quindi la condotta punita dall'art. 328/1 non soltanto quando ricorra una sollecitazione soggettiva, ma anche quando si verifichi comunque una emergenza di natura oggettiva, che imponga l'adozione dell'atto, senza ulteriore temporeggiamento.
A margine di quanto si è venuto esponendo, non va sottaciuto che, nella specie, per quanto accertato in sede di merito, il rifiuto risulta essere stato correlato anche a ripetute sollecitazioni formali rivolte al prevenuto dal Giudice Istruttore della causa civile (ipotesi da non confondersi con quella della messa in mora da parte del terzo estraneo alla P. A.).
3b - Altro profilo imprescindibile per la configurabilità del reato in esame è quello della indifferibilità dell'atto qualificato. L'urgenza dell'atto va riferita non al generico dovere di diligenza del p.u., ma piuttosto alla connotazione oggettiva dell'atto medesimo in funzione dell'interesse perseguito dalla P.A., intesa in senso lato.
L'indifferibilità dell'atto va accertata in base all'ordinamento (al cui interno sono individuabili - al di là di una eventuale previsione esplicita - le condizioni di non rinviabilità dell'atto stesso) con riferimento all'entità del danno che il ritardo potrebbe potenzialmente provocare: il che significa che AT deve essere compiuto senza ritardo quando, per espressa previsione ovvero per emergenze oggettive insite nella sua natura strutturale, non può essere differito, proprio per garantire il perseguimento dello scopo cui è preordinato e gli effetti ad esso concretamente ricollegabili. Può la stessa legge prevedere una scadenza esplicita per l'adozione dell'atto, ma ciò non significa che il ritardo integri automaticamente il reato, ove la mancata osservanza del termine, anche perentorio, fissato magari per ragioni estranee alla sostanza degli effetti che con AT s'intendono raggiungere, non abbia determinato, in concreto, la compromissione del bene protetto;
all'opposto, l'assenza di un termine esplicito o la previsione di un termine meramente ordinatorio non esclude che l'atto debba comunque essere compiuto in un ristretto margine temporale, delimitato dal sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, per dare concretezza e specificità alla formula utilizzata dal legislatore ("...deve essere compiuto senza ritardo"), è sufficiente verificare se il tardivo compimento dell'atto doveroso determini un effettivo pericolo per lo specifico interesse tutelato che, nella specie, è il bene "giustizia": l'espressione "senza ritardo" va intesa come sinonimo di "immediatezza", la quale si materializza come dovere incombente sul p.u. in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. È opportuno precisare che rileva il solo danno potenziale, il quale può essere di tipo naturalistico o giuridico, non essendo necessario il danno effettivo.
3c - Il rifiuto deve avvenire "indebitamente", avverbio questo che indica un requisito di illiceità speciale che tende a dare rilievo penale a quelle sole forme di rifiuto che non trovano una giustificazione nella legge e nelle norme amministrative che disciplinano i doveri di agire del p.u. e si pongono anzi in contrasto con le medesime leggi e norme amministrative. 3d - Nel caso in esame, la natura normalmente ordinatoria dei termini di deposito della consulenza non è argomento rilevante e decisivo per escludere che detto atto possa assumere i caratteri dell'urgenza e della indifferibilità.
Come si è innanzi precisato, l'urgenza dell'atto di ufficio, al di là dei casi in cui tale è definita da una espressa previsione normativa, può essere insita nella natura stessa dell'atto che deve essere adottato in un determinato contesto temporale, per scongiurare il rischio di compromissione degli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice.
Non va, invero, sottaciuto che il legislatore ha inteso tutelare, oltre che il buon andamento dell'attività della P.A., i beni giuridici finali elencati nella disposizione normativa, concepita come delitto di pericolo concreto;
la rilevanza penale delle specifiche "ragioni" (di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene, sanità) per le quali l'atto deve essere compiuto rendono evidente che i corrispondenti valori di rango costituzionale costituiscono gli effettivi beni a salvaguardia dei quali è stato introdotto il presidio penale.
Ciò posto, deve ritenersi che, nella specie, l'indifferibilità dell'atto qualificato di cui si discute si evidenziò nel momento in cui, decorso il lungo termine assegnato e ripetutamente prorogato per l'espletamento delle operazioni peritali, il c.t.u. continuò a rimanere inerte e sordo alle ripetute, formali e perentorie sollecitazioni del Giudice Istruttore.
È riduttivo e semplicistico escludere, di fronte a una simile situazione concreta, l'urgenza dell'atto, soltanto perché l'eventuale adozione tardiva del medesimo non inciderebbe sulla sua efficacia e validità.
Così argomentando, non si tiene conto che la protratta e ingiustificata inerzia del c.t.u., quando supera ogni ragionevole tolleranza, finisce col tradire le ragioni di giustizia che assumono carattere di indifferibilità e alle quali anche il suo ufficio è funzionale.
Ed invero, muovendosi in un'ottica a più ampio raggio, che abbia riguardo al servizio giustizia nel suo complesso, non può sfuggire che il rifiuto dell'ausiliare del giudice all'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio contribuisce ad incidere negativamente sul bene costituzionalmente protetto della ragionevole durata del processo. 3e - Il dolo del reato è generico e richiede nell'agente la consapevolezza e volontà di rifiutare un atto qualificato del proprio ufficio che doveva essere adottato senza ritardo. Tale consapevolezza e volontà certamente maturarono nell'imputato quando il G.I. gli ingiunse, dopo altri numerosi inviti formali, sempre disattesi, di depositare l'elaborato peritale entro e non oltre il 10/3/1997, con avvertimento che, in caso contrario, sarebbe stato sollevato dall'incarico. A tale ingiunzione, che evidenziava inequivocamente l'oggettiva urgenza dell'adempimento, il prevenuto rispose con un'ulteriore richiesta di proroga di giorni 15, ancora una volta accordatagli ed ancora una volta non seguita dall'adozione dell'atto d'ufficio. Di fronte a tale realtà, non può dubitarsi della acquisita consapevolezza da parte dell'imputato della sua protratta inerzia omissiva, che equivale a rifiuto, ne' è realistico immaginare che a tale rappresentazione non si sia affiancato l'elemento volitivo del dolo, dato che la volontà, in assenza di una effettiva e concreta causa di giustificazione, opportunamente contestualizzata e non - invece - affidata al generico richiamo di altri impegni professionali, non può non avere investito il fatto nel suo significato unitario, con l'effetto, sul piano psicologico, dell'assorbimento della rappresentazione nella struttura della volizione.
4 - Considerato, per quanto precisato al punto che precede, che il rifiuto di atti d'ufficio si è consumato, a tutto voler concedere, in coincidenza della scadenza dell'ultima proroga di gg. 15 concessa, dopo il 10/3/1997, al pubblico ufficiale, deve prendersi atto della intervenuta prescrizione del reato, essendo - ad oggi - interamente decorso il relativo termine, considerato nella sua massima estensione, di anni sette e mesi sei (artt. 157/1 n. 4 e 160/3 c.p.), con l'effetto che l'impugnata sentenza, in relazione al reato come qualificato, va annullata senza rinvio con la formula corrispondente e, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., data l'accertata illiceità della condotta addebitata al prevenuto, vanno confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato di cui all'art. 328/1 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2005