Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
SEZIONE0450 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPR LA Oggetto Regolamento di RZA CIVILE competenza dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compos R.G.N. 2744/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron 9707 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 20/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PESARO, con ordinanza del 03/02/00, nella causa iscritta al n°358/1999 vertente tra ASL/3 FANO;
FONDIARIA ASSIC SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2000 Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si 1866 dichiari la competenza del Giudice di pace di Fano а conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 26.3.1999 il Giudice di Pace di Fano, ritenuta la connessione tra l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dinanzi a lui dall'Asl n. 3 nei confronti de La Fondiaria Assicurazioni spa ed al- tra opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra la medesima Asl e la Unipol Ass.ni dinanzi al Pretore di Pesaro (sezione distaccata di Fano) dichiarava la pro- pria incompetenza e rimetteva le parti dinanzi a quest'ultimo -competente a conoscere della causa- con l'assegnazione di termine per la riassunzione. да Operata dall'Asl n. 3 tale riassunzione, nel rela- tivo giudizio si costituiva La Fondiaria Assicurazioni. Con ordinanza in data 3 febbraio 2000 il Tribunale di Pesaro, richiamando la giurisprudenza di questa Su- prema Corte in merito al carattere funzionale della competenza del giudice della opposizione a decreto in- giuntivo, richiedeva regolamento di competenza avverso l'indicata sentenza. Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di proporre memorie a norma dell'art. 378 cod.proc.civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Questione che forma oggetto dell'esame di questo 2 Collegio è quella di stabilire se la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo nel relati- vo giudizio di opposizione subisca o meno delle deroghe : per ragioni di connessione con altra causa pendente di- nanzi a diverso giudice. Questa Corte, con costante, pacifica giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass.
9.4.1999 n. 3475; Cass. 11.2.1999 n. 1168; Cass.
9.2.1998 n. 1319; Cass. SS.UU.
8.3.1996 n. 1835 e Cass. SS.UU.
8.10.1992 n. dell'ufficio10984) ha affermato che "la competenza giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emes- so il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa op- posizione ha carattere funzionale e inderogabile". дв На altresì precisato (Cass.
9.4.1999 n. 3475, 24.10.1998 n. 10574, 9.9.1998 n. 8914) che tale compe- tenza, "in conseguenza della qualificazione del giudi- zio di opposizione come giudizio di impugnazione e del- la normale inderogabilità della competenza per le impu- gnazioni" avendo carattere funzionale ed inderogabile non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione, quale quella configurantesi nella specie, e che il giudice, cui sia stata rimessa detta causa per ragioni di connessione, ben può richiedere il regola- mento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., giac- chè la declaratoria di incompetenza del primo giudice 3 TO GABL BOMA statedmai innevnið comporta implicitamente la soluzione in senso negativo 21174 della questione relativa alla propria competer fun-competenza # jpgO zionale ed inderogabile, determinando così i presuppo- spiludow sti di un conflitto virtuale negativo di competenza (v) su tale ultimo punto Cass.
9.4.1999 n. 3475, 20.8.1999 n. 8238 e 13.5.1998 n. 4793). Sulla questione inoltre, va infine precisato, non influisce l'art. 40 comma 7 c.p.c., introdotto con l'art. 19 legge n. 375 del 1991 in quanto, una volta ribadito il principio secondo cui il carattere funzio- nale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo prevale sulle ragioni di connessione stabilite dagli artt. 36 e 40, non si ravvisano motivi per i quali queste ultime dovrebbe, in siffatta ipotesi, riespandersi. Va quindi per l'effetto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Fano.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competen- za d'ufficio dichiara la competenza del Giudice di Pace di Fano. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE ست که یک Fiducción (LCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE ASSA Giovanni Giambattiste при E R P E U T S R N E O O C