Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). (In motivazione la Corte ha precisato che gli emolumenti retributivi nella misura di quattro quinti e gli assegni di carattere alimentare per l'intero sono riconducibili all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2190
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 36963/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LU N. IL 11/08/1980;
avverso l'ordinanza n. 181/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 04/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore di fiducia avv. Di Marco Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
TA GI è sottoposto a procedimento penale, in quanto indagato per aver fatto parte di un sodalizio criminoso versato nella realizzazione di una serie indeterminata di truffe ai danni dell'Inps e di ignari pensionati, attraverso un meccanismo di frode articolato e consistente nel fare accreditare gli importi indicati in mandati di pagamenti emessi dall'Inps a titolo di TFS (trattamento di fine servizio) su conti correnti appositamente aperti.
Nell'ambito di tale procedimento, con decreto del 7.5.2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dispose il sequestro preventivo nei confronti dell'indagato fino a concorrenza della somma di Euro 273.257,77. In parziale accoglimento dell'istanza di revoca del 26.5.2014, con provvedimento del 6.6.2014 il Gip riduceva il sequestro operato sul libretto di risparmio presso le Poste Italiane fino all'importo di Euro 7.666,00 sul presupposto dell'accertata natura previdenziale delle somme costituenti la provvista di Euro 54.167,54 (erogate in favore dell'TA dall'INPS a titolo di pensione militare) e della pignorabilità della stessa provvista nella misura massima di 1/5 D.P.R. n. 180 del 1950, ex art.
1. Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, lamentando che il Gip non aveva computato sull'importo base su cui calcolare la quota dei 4/5 non pignorabile la somma rinvenuta nella cassetta di sicurezza, nonché la somma di Euro 30.700,00 corrisposti all'avv. Guerra a titolo di onorari, e il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 4.7.2014, confermava il provvedimento impugnato. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 325 c.p.p., comma 1 e del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2 dichiarato incostituzionale dalla sentenza 289/02. Il Tribunale del riesame ha confermato quanto statuito in data 6.6.2014 dal GIP di Palermo, che in parziale accoglimento dell'istanza promossa dall'indagato aveva ridotto il sequestro preventivo operato sul libretto di risparmio, non tenendo conto della somma trasferita con bonifico all'avv. Guerra per spese legali. Sottraendo il costo di 30.700,00 per spese legali dalla somma della pensione erogata, 83.149,50, il Gip ha determinato la pensione come se non fosse più dell'importo originario bensì dell'importo inferiore di 54.167,54 Euro, e quindi ha calcolato erroneamente l'importo dei 4/5 impignorabili. Il Tribunale, rigettando l'appello, ha confermato tale impostazione erronea, non tenendo conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 2002 non ha fatto alcuna differenza nel dichiarare l'impignorabilità nella misura di oltre un quinto delle pensioni, tra i casi in cui la pensione fosse erogata da subito e mensilmente al momento in cui la stessa fosse stata erogata con gli arretrati. E solo nel caso in cui la stessa fosse stata erogata con gli arretrati, è possibile che siano stati sostenuti costi per la sua erogazione. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
All'odierna udienza il difensore, avv. Maurizio Di Marco, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che possa essere esclusa la pignorabilità delle spese sostenute per il recupero della pensione di invalidità. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questa Corte Suprema ha già chiarito (v. Cass. Sez. 2, Sent. n. 12541/2014, Proietti, non massimata;
Sez. 1, Sent. n. 41905/2009, Rv. 245049; Sez. 6, Sent. n. 25168/2008 Rv. 245049), e l'orientamento merita di essere ribadito, che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della p.a. di appartenenza, è consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti indicati nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Invero gli emolumenti retributivi nella misura dei 4/5 e gli assegni di carattere alimentare per l'intero sono riconducibili all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 Cost.; e una lettura costituzionalmente orientata degli art. 321 c.p.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p., comma 1, conduce necessariamente a ritenere che anche essi siano da ritenere sottoposti ai principi anzidetti. E ciò nonostante che, sul piano meramente letterale, gli articoli sopra indicati non contengano alcun riferimento a detti limiti, a differenza di quanto è dato riscontrare nell'art. 316 c.p.p., comma 1, dettato in materia di sequestro conservativo di beni mobili od immobili, nel quale è invece contenuto un esplicito riferimento ai limiti in cui la legge consente il pignoramento delle somme dovute all'imputato, limiti fra i quali è compreso quello contenuto nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2 (cfr. Cass. Sez. 6, Sent. n. 25168/2008, Rv. 240572). 2. È pacifico che la somma di Euro 83.149,50 (relativa ad arretrati calcolati su ratei di pensione militare maturati dall'8 novembre 2005 alla data della corresponsione) è stata corrisposta all'Alletto dall'INPS in data 5 marzo 2014, e dunque in data antecedente alla data del disposto sequestro (7 maggio 2014); confluita sul conto corrente dell'indagato, la somma è stata movimentata in diversa misura, per poi essere depositata su libretto di risparmio delle Poste Italiane, filiale di Palermo, dove si trovava giacente nel minor importo di Euro 51.000,00 all'atto dell'esecuzione del sequestro.
Lamenta il ricorrente che erroneamente il Gip aveva proceduto al calcolo della base di 4/5 non pignorabile in violazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 2 non computando nell'importo base su cui calcolare la quota non pignorabile la somma di Euro 30.700,00 corrisposti all'avv. Guerra a titolo di onorari, e che il Tribunale erroneamente aveva confermato il provvedimento in questione, affermando che "di fatto si rendeva per intero pignorabile la somma di Euro 30.700,00 versata dal ricorrente allo studio Guerra, quale onorario per le spese sostenute per il recupero dei suoi crediti". Con la conseguenza che "si creerebbe una situazione di disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra i soggetti a cui vengono irrogati nell'immediato le mensilità relative alla pensione di guerra, e che pertanto non devono sostenere le spese per il recupero dei loro crediti. Altra disparità di trattamento tra chi ricevendo la pensione alla data di erogazione dispone del tempo per consumare il credito, e pertanto non riceve alcun sequestro per equivalente, e chi invece dovendo ricorrere alla Corte dei Conti, riceve l'ammontare dei crediti in un'unica soluzione subendo un sequestro per equivalente".
3. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza non appare censurabile;
infatti, correttamente il Gip, con riferimento alle somme corrisposte all'TA prima della data di sequestro, ha calcolato la quota di 1/5 pignorabile pari a Euro 7.666,00 sulla base della effettiva giacenza delle somme erogate dall'INPS, e non sul complessivo importo di Euro 83.149,50 versato a titolo di arretrati, in quanto una parte di tale somma pari a Euro 30.700,00 era già stata "consumata" dall'indagato, e poco importa se per pagare gli onorari di avvocato o per altre spese. Quello che qui interessa non è certo l'accredito della pensione in un'unica soluzione o con ratei mensili, bensì il fatto che, al momento del sequestro, la somma di Euro 30.700,00 non era più nel patrimonio dell'Alletto. A ciò aggiungasi che ove si fosse calcolato l'ammontare dei quattro quinti non sottoponibili a sequestro sull'intera somma percepita, anche il residuo quinto sarebbe dovuto essere calcolato per logica sottrazione dall'intero importo ( 83. 149, 50-67. 894,0 1) e sarebbe stato ben maggiore (15.255,49) dell'importo ( 7. 666,00) posto sottosequestro. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, nonché per la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in udienza.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015