Sentenza 29 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5021 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5021 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MASI Oronzo – Presidente – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. PEPE Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA C.M. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Migliarini, giusta procura in calce del ricorso (pec andrea.migliarini.avvocatiperugiapec.it); – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso …
Leggi di più… - 2. Decadenza dall'agevolazione - I termini per l'avviso di accertamentohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
Si ha decadenza dall'agevolazione “prima casa” quando, in sede di verifica dei presupposti cui la concessione dei benefici fiscali è subordinata dalla legge, l'Agenzia delle Entrate rilevi l'insussistenza di detti presupposti e quindi la mendacità del contribuente sulla loro sussistenza. La decadenza comporta il recupero delle imposte “ordinarie” (e cioè quelle dovute se all'atto non fosse stata applicata la tassazione agevolata) oltre alla sanzione pari al 30 per cento del maggiore importo dovuto dal contribuente all'erario. Uno dei problemi principali che si pone nella materia della decadenza dalle agevolazioni “prima casa” è quello dell' individuazione del termine a disposizione …
Leggi di più… - 3. Rettifica del valore di vendita immobiliare: i più recenti motivi di illegittimitàAvv. Davide Longo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Illegittimità per mancata valutazione dello stato di degrado e dei costi di ristrutturazione – 2. Inattendibilità del metodo comparativo e dei coefficienti matematici – 3. L'importanza del valore d'asta e dell'alea estimativa – 4. Il termine decadenziale triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 nel recupero delle agevolazioni fiscali – 5. Difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto – 6. Violazione del contraddittorio preventivo e vizi di notifica – 7. Considerazioni conclusive Premessa Come è noto, l'avviso di rettifica e liquidazione è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate contesta il valore di un immobile dichiarato in un atto di compravendita, ritenendolo …
Leggi di più… - 4. Acquisto da una cooperativa e vincolo di inalienabilitàAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 15 novembre 2011
Il socio di una cooperativa edilizia, assegnatario di un appartamento per il quale ha goduto delle agevolazioni "prima casa", decade dai benefici se rivende l'immobile prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del rogito notarile. Attenzione: il termine di cinque anni decorre dalla data del rogito e non dal verbale di consegna con cui è avvenuta l'assegnazione provvisoria. Questo principio è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 17 marzo. Ciò in quanto il socio assegnatario, pur avendo un diritto di godimento sull'immobile in forza dell'assegnazione, non ha ancora il diritto di proprietà sullo stesso. Solo il rogito determina l'effetto …
Leggi di più… - 5. Circolare del 21/05/2009 n. 25 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 21 maggio 2009
INDICE 1. Premessa: il procedimento ex articolo 12 del DL n. 70 del 1988 2. I chiarimenti forniti con la circolare n. 112/E del 17 aprile 1997 3. L\'orientamento della giurisprudenza di legittimita\': applicazione del termine decadenziale triennale 3.1 Irrilevanza del termine di dieci mesi concesso all\'ufficio dell\'Agenzia del territorio per l\'attribuzione della rendita 4. Individuazione del termine iniziale per il recupero della maggiore imposta liquidata ai sensi dell\'articolo 12 del DL n. 70 del 1988 5. Gestione delle controversie pendenti 1. Premessa: il procedimento ex articolo 12 del DL n. 70 del 1988 Il primo comma dell\'articolo 12 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S011 96/0 1 IN NONE DEL POPOLO ITA ANG A Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16384/99 Cron. 2517 Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. - Consigliere- Dott. Pietro CUOCO Ud. 15/11/00 Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA C.C. - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio 300 Biritti 2 GEN 2001 dal Tribunale di ROVIGO, con ordinanza del 29/04/99, iL IL CANCELLIERE nella causa vertente tra URG 1500 CANCELLERIA ES IA CI;
Mon costituito in"questa fase TO IE, RD SI Hon costituito in queste fase - intimati. 0240550 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore2000 4723 Generale Dott.RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso r -1- chiedendo consiglio, Padova, Tribunale ulteriori L che la Corte di Cassazione, in camera di dichiari la competenza del Pretore di in funzione di giudice del lavoro (ora di Padova ex d. lgs. n.51 del 1998), con le statuizioni di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22.7.1993, NO UC NA chiedeva al Pretore di Padova che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimatogli dalla Associazione Teatri Antichi del Veneto (ATAV) con la conseguente condanna della datrice di lavoro, in solido con i Sigg.ri AN DA e Gabriele PA, i quali avevano agito in rappresentanza dell'Associazione, al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra. Il ricorrente invocava altresì la condanna del PA e del DA a risarcirgli i danni ex art. 1398 c.c. per il licenziamento intimatogli, senza averne il potere. In subordine, il NA chiedeva la condanna in solido dell'ATAV e dei nominati DA e PA, a pagargli lo stipendio relativo al mese di luglio 1992, l'indennità di preavviso, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 3 anni, l'indennità supplementare prevista dall'att. 19 del ccnl di categoria, il t.f.r. ed ogni altro emolumento conseguente alla risoluzione del rapporto. Ancora, il ricorrente invocava la condanna in solido dell'ATAV, di DA e di PA a corrispondergli le somme da lui anticipate per l'Associazione, nell'importo di £. 56.657.202 e a regolarizzare la sua posizione contributiva previdenziale ed assistenziale per il periodo trascorso alle dipendenze dell'Associazione. Interrotto il giudizio per l'intervenuto il fallimento dell'ATAV, il ricorrente abbandonava la domanda principale e riassumeva il processo nei confronti dei soli PA e DA, quali responsabili, ex art. 38 c.c. Il Pretore adito, con provvedimento del 9.3.1996, ritenuto che oggetto del giudizio di riassunzione era soltanto l'esistenza, l'efficacia e le conseguenze di un rapporto di garanzia assimilabile alla fideiussione in ordine al quale il rapporto di lavoro costituisce un mero presupposto di fatto), declinava la propria 3 • competenza, indicando nel Tribunale di Rovigo il giudice competente per materia, valore e territorio. Il NA riassumeva la causa davanti a quest'ultimo Tribunale il quale, con ordinanza del 29.4.1999 richiedeva a questa Corte regolamento di competenza, ritenendo che la causa, in relazione delle precise domande formulate dal ricorrente anche dopo il fallimento dell'ATAV, doveva considerarsi come rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 409, primo comma c.p.c. e, dunque appartenente alla competenza del giudice del lavoro. Sul regolamento il P.M. ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La tesi esposta dal Tribunale di Rovigo dev'essere condivisa. E' ben noto che fra le controversie di lavoro rientrano non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo (pur non costituendo la "causa petendi” di tale pretesa) si presenti come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela - giurisdizionale (Cass., 6 maggio 1994, n. 4419; Cass., 24 novembre 1997, n. 11726). Orbene, premesso che a seguito del fallimento dell'ATAN il NA ha riassunto la causa nei soli confronti del PA e del DA, evocati in giudizio ex art. 38 c.c. e, quindi, in quanto responsabili a titolo personale per aver concretamente svolto un'attività negoziale in nome e per conto dell'Associazione e nei limiti delle obbligazioni assunte per essa;
considerato che
tale responsabilità costituisce una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione (Cass., 27 dicembre 1991, n. 13946) con carattere di accessorietà e di identità oggettiva rispetto a quella principale dell'associazione e che permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza per gli atti posti in essere vigente la responsabilità stessa (Cass., 7 aprile 1992, n. 4266); rilevato inoltre che l'attività negoziale svolta dai convenuti in nome e per conto dell'Associazione ha avuto per oggetto precipuo l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del ricorrente, e che le pretese formulate da quest'ultimo trovano la loro esclusiva fonte in detto rapporto di lavoro il quale, pertanto, costituisce un antecedente logico necessario, non consegue che questo meramente occasionale della controversia, la quale, pertanto, non può essere considerata estranea all'ambito di previsione dell'art. 409 c..p.c. e, quindi, di operatività del rito del lavoro, nel cui rispetto la competenza va riconosciuta a favore del giudice del lavoro già adito dal ricorrente in conformità con le regole di competenza territoriale dettate dall'art. 413 c.p.c., e dunque, a favore del Tribunale di Padova, giudice di primo grado, in esito alla soppressione del Pretore operata dal digs. n. 51 del 1998. Nulla per le spese, non essendovi state costituzioni di parte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il Consigliere Estensore If Presidente 多层 I 3 0 A 1 3 D S , S . 5 T O A . L R T L , N A ' A O L S B 3 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L E I 7 E P - Depositata in Cancelleria D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N oggi, 2.9 GEN 2001. E O O E S P A G I M D IL COLLABORATORE I A G E E , A O DI CANCELLERIA L D T O فلاس T R E I A T T E R S L I I T N L R E N O H G D E O E E S C D R O E 5