Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della P.A. di appartenenza, deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - con il solo limite della sequestrabilità degli stipendi in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute - stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) e degli assegni di carattere alimentare (per l'intero) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di giacenze e sopravvenienze di conto corrente postale intestato a persona imputata di reati di concussione e corruzione in atti giudiziari).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
Leggi di più… - 4. Sequestro preventivo di somme nel conto corrente: valgono i limiti ex art. 545 c.p.c.Accesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 19 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 25168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25168 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1038
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26037/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p. da:
IG EB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 18/06/2007 dal Tribunale di Genova in funzione di giudice dell'appello cautelare;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Nel contesto delle indagini svolte nei confronti di LI EB, magistrato già in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze, raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio per plurime ipotesi di corruzione in atti giudiziari e per fatti di concussione, il G.U.P. del Tribunale di Genova (procedente ex art. 11 c.p.p.) con decreto in data 20.10.2006 disponeva ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis e art. 322 ter c.p. il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca del controvalore monetario (giacenze e sopravvenienze di conto corrente postale intestato all'imputato) delle entità costituenti prezzo e/o profitto dei contestati reati contro la pubblica amministrazione per un complessivo ammontare di Euro 674.000,00.
Adito da istanza di riesame della misura cautelare reale, il Tribunale di Genova con ordinanza in data 23.2.2007 confermava (in parziale accoglimento del gravame del LI) il denunciato decreto di sequestro nei limiti della somma di Euro 505.000,00. Con successiva istanza indirizzata al g.u.p. il difensore dell'imputato richiedeva la diminuzione del globale importo monetario in sequestro conseguente alla riduzione operatane dal Tribunale del riesame, la revoca del sequestro relativamente alla somma equivalente ai 4/5 delle somme erogate al LI (e confluite sul suo conto corrente) a titolo di emolumenti stipendiali per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2007 nonché l'esclusione dal sequestro dei futuri importi accreditati a titolo di assegno alimentare in favore dell'imputato (nelle more sospeso in via cautelare dalle funzioni giudiziarie dalla Sezione Disciplinare del C.S.M.). Con ordinanza in data 11.5.2007 il G.U.P., dato atto della già operativa riduzione del sequestro derivante dalla decisione del giudice del riesame, rigettava la richiesta di revoca del sequestro su stipendi e assegni alimentari dell'imputato, giudicando inapplicabile in sede penale il disposto del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, e succ. mod., richiamato nell'istanza difensiva e disponente l'insequestrabilità ed impignorabilità di stipendi, assegni ed altre provvidenze corrisposti a pubblici dipendenti (se non, quanto agli stipendi, nella misura di 1/5 del loro importo). Ad avviso del g.u.p. la normativa civilistica evocabile nella materia de qua esclude la pignorabilità dei crediti vantati dal lavoratore verso il datore di lavoro nella sola fase anteriore all'erogazione delle somme corrispondenti, avvenuta la quale le stesse somme si confluiscono nel generale patrimonio del beneficiario e con esso si confondono, contribuendo "ad aumentarne il valore fino alla concorrenza delle somme sottoposte a sequestro".
2. L'imputato interponeva appello contro tale ordinanza reiettiva, ed il Tribunale del riesame di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, con l'ordinanza indicata in epigrafe resa il 18.6.2007 respingeva l'impugnazione.
In particolare il Tribunale ha giudicato infondata la richiesta del LI, poiché il vincolo cautelare legittimamente imposto nei confronti dell'imputato attiene non agli assegni di natura retributiva o alimentare dallo stesso percepiti e percipiendi, ma a qualunque somma giacente - fino all'importo monetario del disposto sequestro preventivo - sul conto corrente postale a lui intestato. Di tal che non può ipotizzarsi, come implicitamente supporrebbe l'appellante, una autonomia funzionale e di destinazione delle erogazioni retributive periodiche della P.A. (datore di lavoro) dopo la confusione delle stesse con il patrimonio dell'imputato, quasi si tratti di una sorta di fondo separato indisponibile per finalità di sostentamento o sussistenza. La disciplina normativa invocata dal LI concerne, sostiene il Tribunale, la diversa ipotesi dell'impignorabilità di crediti alimentari o stipendiali presso terzi prevista dall'art. 545 c.p.c., la cui ratio dispositiva coinciderebbe con quella dello stesso invocato D.P.R. n. 180 del 1950, art.
1. In ogni caso, aggiungono i giudici di appello, la tutela e l'interesse alimentare e di sussistenza dell'imputato non sono vanificati dal sequestro degli importi versati a tale titolo sul conto corrente, atteso che "le finalità assistenziali sottese alla pretesa indisponibilità di quelle somme sembrano postulare che l'interessato ne disponga "brevi manu" per le occorrenze quotidiane, un'eventualità nella quale di certo nessun vincolo cautelare potrebbe attingerle". Ha rilevato, infine, il Tribunale l'irrilevanza nel giudizio incidentale della subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter c.p. sollevata dalla difesa dell'imputato, in relazione ai parametri di cui all'art. 2 Cost. e art. 27 Cost. comma 2, nella parte in cui non prevede che tra le cose sottoponibili a confisca per equivalente non possono ricadere gli assegni alimentari per la loro ineludibile natura assistenziale volta a preservare le minime condizioni di sostentamento della persona.
3. Avverso l'illustrata ordinanza del Tribunale di Genova quale giudice dell'appello cautelare reale propone ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il difensore dell'imputato LI, deducendo articolato vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis in riferimento alla ritenuta possibilità di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. le somme corrisposte o da corrispondersi al LI a titolo di assegno alimentare e (nella misura non eccedente i 4/5 dell'importo) a titolo di stipendio. I profili in cui si snoda l'addotto motivo di censura possono (per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) riassumersi nei termini che seguono.
- Innanzitutto il Tribunale di Genova, nel ritenere sequestrabili gli stipendi e gli assegni alimentari, ha operato una impropria estensione delle ragioni ispiratrici del disposto dell'art. 545 c.p.c., finendo per considerare il divieto sancito dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2 una inutile o non rilevante duplicazione della norma codicistica.
La dilatazione della previsione dettata dall'art. 545 c.p.c. (che investe l'espropriazione di crediti presso terzi debitori) è errata, avuto riguardo alla più larga sfera di applicazione del D.P.R. n.180 del 1950, art. 1 (che attiene a tutti i crediti di lavoro del destinatario del provvedimento di sequestro e non solo a quelli erogandi da terzi) nonché avuto riguardo - soprattutto - alla portata generale di quest'ultima norma, il cui tenore letterale non offre spazio ad una interpretazione limitativa alle (sole) ipotesi di espropriazione (sequestro) presso terzi, ove si osservi che il D.P.R. n. 180 del 1950 reca una disciplina di ordine generale e cogente del sequestro e del pignoramento delle retribuzioni (con diversa causale e natura) delle varie categorie di dipendenti pubblici, introducendo una "specifica tutela rafforzata dei crediti lavorativi finalizzata alla soddisfazione di elementari esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia".
- In secondo luogo impropria e logicamente elusiva deve giudicarsi la tesi del Tribunale, secondo cui le somme sequestrate sul conto corrente dell'imputato siccome rivenienti da stipendi e assegni retributivi maturati non possano più reputarsi dotate di finalizzazione alla salvaguardia delle elementari esigenze di vita dell'imputato, dal momento che egli ne avrebbe altrimenti disposto in via diretta e di immediata percezione (previ manu). Assunto che in definitiva condiziona la tutela o salvaguardia dell'interesse vitale dell'imputato ad un dato estrinseco e mutevole, come quello connesso alle casuali modalità di pagamento delle somme spettantigli per stipendi e assegni alimentari (accredito in conto corrente o versamento in contanti o con assegno).
- Analogamente erroneo, infine, è il corollario di quest'ultimo assunto del Tribunale ligure, che richiama additivamente la fenomenologia della confusione delle somme per stipendi e assegni con quelle già giacenti per origine diversa sul suo conto corrente. Per la semplice ragione che, tenuto conto della sicura individuabilità (e quantificazione) delle somme riversate sul conto per stipendi e assegni alimentari, queste ultime non perdono una loro agevole identificabilità, che ne snaturi la ripercorribile causa. - In subordine il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 321 c.p.p., comma 2 bis nella parte in cui non prevede, in violazione degli artt. 2, 24 e 27 Cost., che tra le cose da sottoporre a confisca per equivalente non possano rientrare gli assegni alimentari, stante la loro ineliminabile natura assistenziale.
4. Le censure delineate dal ricorrente sono fondate. Giova premettere, per mera completezza espositiva, che anche il quantum dell'originario decreto di sequestro preventivo emesso il 20.10.2006 come ridefinito dall'ordinanza 23.2.2007 del Tribunale del riesame di Genova, è nuovamente tornato al vaglio del Tribunale a seguito del parziale annullamento con rinvio di quell'ordinanza (gravata da ricorso per Cassazione dell'imputato) disposto con sentenza di questa stessa Corte (Cass. Sez. 6, 14.6.2007 n. 30966). Non sembra revocabile in dubbio che al divieto di sequestro (e pignoramento e cessione) di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici delineato dal combinato disposto del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 2, con il solo limite della sequestrabilità (e pignorabilità e cedibilità) degli stipendi in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, debba riconoscersi il valore di regola generale dell'intero ordinamento processuale. Segnatamente allorché se ne evidenzi una ricostruzione interpretativa costituzionalmente ispirata dall'art. 2 Cost., in virtù della riconducibilità degli emolumenti retributivi (in misura di 4/5) sottesi ad un rapporto di lavoro pubblico e degli assegni di carattere alimentare a detto rapporto collegati nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati appunto dall'art. 2 Cost.. In tale prospettiva ermeneutica non possono non individuarsi oggettivi limiti applicativi della confiscabilità e - in fase cautelare - della preventiva sequestrabilità per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente (reati c.d. propri) in pregiudizio della pubblica amministrazione di appartenenza o non (art. 322 ter c.p.). Le contrarie deduzioni (sulla pedissequa scia dell'ordinanza reiettiva di istanza di riduzione ed esclusione del perimetro funzionale del disposto sequestro preventivo pronunciata dal g.u.p. del Tribunale di Genova ed appellata dall'imputato) formulate dal Tribunale di Genova con l'impugnata ordinanza del 18.6.2007, quale giudice del riesame, si rivelano frutto di non meditata analisi della problematica sollevata dal ricorrente e di una apodittica asseverazione di canoni referenziali, che lambiscono connotazioni di apparenza motivazionale apprezzabili - per sostanziale difetto di un reale percorso giustificativo della decisione - pur nei limitati confini (art. 325 c.p.p.) della sola violazione di legge cui è vincolato il presente giudizio di legittimità (cfr. Cass. S.U., 28.1.2004 n. 5876, Ferazzi, rv. 226710). Sottacendo i non del tutto decifrabili presupposti valutativi che sorreggono le concatenate argomentazioni del Tribunale genovese, erroneamente viene evocato l'istituto della confusione monetaria per supposta indistinzione (o indistinguibilità) dei crediti retributivi (stipendiali e assistenziali) del LI, configurandosene una sorta di indifferenziata irriconoscibilità (quasi di surrettizia estinzione per confusione) dopo la loro confluenza nel più vasto e - può aggiungersi- ben capiente patrimonio mobiliare facente capo all'imputato e sottoposto a vincolo di indisponibilità. È agevole osservare che un siffatto paventato effetto è in tutta evidenza scongiurato dalla specificità e rapida individuabilità (id est quantificabilità) delle somme ascrivibili a titolo di stipendi (in misura di 4/5 del loro importo) e di assegni alimentari (nella loro intera misura), scandite da immediate tracce documentali e contabili. Nè sfugge l'intrinseca irrazionalità del criterio discretivo surrogatorio, del tutto arbitrario, che reputa in concreto aggredibili o meno (cioè sequestrabili o meno) le somme di competenza del LI per stipendi pregressi e per assegni alimentari erogati ed erogandi a seconda che le stesse siano direttamente versate per accredito sul suo conto corrente ovvero gli siano corrisposte in denaro contante o con altri mezzi di pagamento di immediata monetizzazione. Criterio in base al quale dovrebbe misurarsi il carattere di indispensabilità o non per le esigenze vitali e di sostentamento dell'imputato da attribuire a cespiti mobiliari (quattro quinti dello stipendio per iodico e assegni alimentari) a lui destinati, ancorché muniti per definizione di tali valenze umanitarie (alimentari) ex art. 2 Cost., quali che ne siano le modalità di corresponsione.
L'impugnata ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Genova, perché - alla luce degli enunciati principi (artt. 623 e 627 c.p.p.) - determini l'importo delle somme giacenti sul conto corrente dell'imputato da ritenersi sottoposte a sequestro preventivo per equivalente, espunte le voci relative ai quattro quinti degli stipendi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2007 ed ai successivi assegni alimentari versati in favore del medesimo imputato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008