Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
ee 60584 . E N O I Z 6 5784/02 A I 8 REPUBBLICA ITALIANA 5 R 9 R . 1 T / A S N 4 I T / - G T E SUPREMA DI CASSAZIONE 6 U B E 2 B . R I R L . L R U A P . A B T Oggetto I D D . R B L E T A E SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria A T D I N I 1 E S R 3 S .ri Magistrati: .mi Sigg N ta dagli Ill mpos 1 E E E Y T S . A I N A M A - Presidente R. G. N. 11471/98 Dott. Giovanni OLLA M 14999/98Consigliere Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Cron. 17103 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 25/10/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 60584 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALL TESSIL LI DI IA GIUSEPPE;
intimato e sul 2° ricorso n° 14999/98 proposto da: FALL TESSIL LI DI IA GIUSEPPE, in persona del 2001 curatore fallimentare pro tempore, elettivamente 2093 domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio -1- dell'avvocato FONTANA ANTONIO, che lo difende, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 34/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 25/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso l'inammissibilità del ricorso principale;
incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- 11471SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 34/36/1998 del 24 aprile 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha accolto l'appello del TO SS IA ed ha “annullato” il processo verbale di constatazione e contestuale avviso di rettifica parziale relativo all'IVA 1981. Il TO SS IA resiste con controricorso e contestuale ricorso incidentale, sembrerebbe in ordine alla mancata pronuncia di nullità del verbale. La Amministrazione resiste con controricorso a ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione;
motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia;
in relazione all'art. 62 del d. lgs. n.° 546/1992 ed all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la sentenza del giudice di secondo grado è in primo luogo viziata per ultrapetizione. Il fallimento ricorrente nel proprio atto di appello si sarebbe limitato a chiedere la riforma della decisione impugnata e la conseguente "rettifica dell'operato dell'Ufficio Provinciale I.V.A. di Varese" e non aveva richiesto l'annullamento dell'atto impositivo. Solo nella memoria aggiunta presentata nell'imminenza dell'udienza il fallimento avrebbe espresso la richiesta di annullamento dell'avviso di rettifica . In via subordinata la ricorrente deduce che la sentenza di secondo grado sarebbe fondata su di una motivazione che “si contraddice intimamente mediante l'uso di proposizioni esprimenti un contrasto irriducibile ed un'assoluta incompatibilità fra di esse”. Entrambi i profili del motivo di ricorso sono inammissibili. 3 i Il primo profilo censura una dizione impropria e priva di rilievo del dispositivo della sentenza di merito. Con la dizione di “annullamento del processo verbale di constatazione e contestuale avviso di rettifica..." è stata riconosciuta la infondatezza della pretesa tributaria, e questo è il contenuto sostanziale del “decisum", a nulla rileva che si sia parlato di un inammissibile “annullamento" di un atto prodromico quale è il verbale di constatazione. Il punto così rettamente interpretato faceva poi senza dubbio parte delle questioni devolute attraverso l'atto di appello che riproduce tutte le considerazioni in fatto del ricorso dunque ha devoluto al giudice della impugnazione anche le asserzioni circa la avvenuta distruzione di beni in un incendio, accolta dalla Commissione Tributaria Regionale. Anche il secondo profilo di ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata spiega con molta chiarezza per quali ragioni abbia ritenuto inapplicabile la presunzione di cessione di beni non risultanti nelle (successive) dichiarazioni del curatore;
in particolare ha evidenziato su quali elementi abbia fondato la convinzione che tali beni siano andati distrutti in un incendio. E avverso tali logiche considerazioni la ricorrente si limita a opporre una deduzione in fatto, invero piuttosto oscura, relativa ai contenuti dei documenti utilizzati in sede probatoria. Con il motivo di ricorso incidentale il TO SS IA chiede l'annullamento del verbale di constatazione, ma si tratta con tutta evidenza di motivo inammissibile per difetto di interesse. Invero di fronte ad una sentenza che ha accolto nel merito le ragioni del contribuente (e che viene confermata in queste sede di legittimità) non sussiste alcun interesse all'annullamento degli atti prodromici all'accertamento tributario. La inammissibilità di entrambi i ricorsi induce a disporre la compensazione delle spese. M
p.q.m.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 25 ottobre 2001 Je Presidente Je Relatore From R Men cicha DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 20 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E N 6 8 A O 9 I I 5 1 Z . R / A 4 N A / R - 6 T T 2 B S U . I . B R G . L I L P E . R A R D T . L B A E A D D T A I E I S 1 T N 3 R E 1 N E S . E T I S N A E A M