Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 1
È configurabile l'interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena irrogata con decreto penale per reato del quale sia dichiarata l'estinzione a norma dell'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen.
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FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
Leggi di più… - 2. TAR Campania, Salerno, sezione I, sentenza 24 aprile 2023, n. 937https://www.eius.it/articoli/ · 27 aprile 2023
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
Leggi di più… - 3. Cittadinanza discrezionale (Tar Lazio 5782/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il rilascio o il diniego di cittadinanza a chi risiede da oltre 10 anni sul territorio nazionale, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblica, comporta valutazioni essenzialmente discrezionali, in cui l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico. Lo straniero viene infatti con tale provvedimento inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti ed i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali non assume un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2012, n. 35893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35893 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
358 93 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO - N. 2330/2012 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - N. 9025/2012 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) FI AU N. IL 16/09/1956 avverso il decreto n. 4252/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 17/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Nicole Letter il quale ha chiesto divovers manus iale en NORA Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 17 gennaio 2012 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riabilitazione proposta da RO FI in ragione del fatto che la condanna gli era stata inflitta con decreto penale, era decorso il termine di cui all'art. 460 cod. proc. pen., comma 5 nell'assenza di cause ostative alla dichiarazione di estinzione del reato.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta: -mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. comma 2 per l'assenza di qualsiasi giustificazione a supporto della declaratoria d'inammissibilità della propria istanza, che era stata corredata dall'allegazione dei presupposti richiesti dall'art. 179 cod. pen., costituiti dall'espiazione della pena inflitta, dal decorso del tempo e dal requisito della buona condotta;
-inosservanza o erronea applicazione dell'art. 179 cod. pen. e della norma di cui all'art. 666 cod. proc. pen. per avere provveduto "de plano", e non previa instaurazione del contraddittorio, alla valutazione del requisito della buona condotta, richiedente l'impiego di criteri interpretativi;
-sussistenza dell'interesse ad ottenere la riabilitazione, nonostante la possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione del reato, evento che, se conseguito, viene ritenuto alternativo alla riabilitazione al fine di ottenere l'ammissione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di concessioni pubbliche o l'aggiudicazione di appalti pubblici e di stipulare i relativi contratti, mentre la sola riabilitazione consente di concorrere alle gare i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 3 D.L. 70/2011. 3. Con requisitoria scritta del 30 marzo 2012 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad ottenere la chiesta riabilitazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
1.Il provvedimento impugnato si è limitato a rilevare "de plano" l'insussistenza dei presupposti di legge per accordare l'invocata riabilitazione in 1 if ragione dell'irrogazione della pena, rispetto alla quale era stata presentata l'istanza, mediante decreto penale di condanna già divenuto irrevocabile, e del decorso del lasso temporale di cinque anni nell'assenza di cause ostative alla pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti penali. In tal modo si è adeguato ad un orientamento interpretativo, accolto dalla giurisprudenza di merito ed avente origine in risalenti pronunce di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 534 del 19.02.1999, Martellini, rv. 212990; sez 1, n. 584 del 31.01.2000, PG in proc. Chiarucci, rv. 215972; sez. 1, n. 44665 del 15.10.2004, De Vita, rv. 230072), secondo il quale esiste piena equipollenza tra gli effetti della riabilitazione e quelli dell'estinzione del reato e dei suoi effetti prevista dall'art. 460 cod. proc. pen., comma 5, con la duplice conseguenza della possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen. una pronuncia in tal senso e dell'inammissibilità dell'istanza di riabilitazione sotto il profilo della carenza d'interesse.
2. L'unanimità di tale arresto ha però già incontrato una prima smentita per effetto della pronuncia Cass. sez 1, n. 28469 dell'11.07.2007, Xhafaj, rv. 237631, la quale, preso atto che con legge n. 145 del 2004, art. 3, comma 1, lett. a), il termine minimo per chiedere la riabilitazione è stato ridotto a tre anni, decorrenti dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, aveva rilevato come il provvedimento di riabilitazione potesse apportare un'utilità apprezzabile e giuridicamente rilevante al richiedente, destinatario di sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei casi in cui questi avesse agito in un momento antecedente al completo decorso del termine di cinque anni, richiesto dall'art. 445 cod. proc. pen., comma 2 per il maturarsi dei presupposti dell'estinzione del reato, con ciò smentendo sotto il profilo considerato la tesi della perfetta equivalenza dell'eliminazione di ogni effetto penale, conseguente a riabilitazione ed all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ulteriore intervento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. 1, n. 31089 del 18.06.2009, Ruzzu, rv. 244314) ha meglio esplicitato ed esteso la portata pratica del medesimo principio di diritto con riferimento ai rapporti tra riabilitazione ed effetto estintivo discendente dall'applicazione dell'art. 445 cod.proc. pen., comma 2, laddove ha sostenuto che la pronunzia di riabilitazione postula un ampio accertamento circa il completo ravvedimento del soggetto, da condurre attraverso la valutazione del suo comportamento nel periodo intercorso tra l'espiazione della pena inflitta ed il momento della decisione e manifestatosi anche nell'eliminazione delle conseguenze civili del reato, quando possibile. L'apprezzamento di tali profili MB 2 2 2 fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l'iscrizione nel casellario giudiziale della relativa pronuncia, secondo quanto stabilito dall'art. 686 cod. proc. pen., comma 3, nella formulazione modificata dal D.P.R. 313/2002, che lo ha abrogato e sostituito con diversa previsione, sono stati ritenuti idonei a conferire l'interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato, la cui pena sia stata "medio tempore" estinta per effetto della norma di cui all'art. 445 cod. proc.pen., comma 2. 3. Ebbene, non sussistono valide ragioni per differenziare la posizione di siffatto soggetto rispetto a colui che sia stato destinatario di un decreto penale di condanna ed abbia già beneficiato dell'estinzione del reato in ragione del decorso di cinque anni e dell'assenza di altre condanne.
3.a In primo luogo va rilevata l'assoluta corrispondenza di formulazione testuale tra l'art. 445 cod. proc. pen., comma 2 e l'art. 460 cod. proc. pen., comma 5, il quale, nel testo modificato dall'art. 37, comma 2, lett. b), della legge 16 dicembre 1999 n. 479, dopo aver previsto che, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto qualora, entro i termini stabiliti, il condannato non commetta altri reati, aggiunge che "in questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna". Il che già di per sé offre una valida giustificazione per l'applicazione dei medesimi principi interpretativi di origine giurisprudenziale citati in precedenza.
3.b Va poi considerato che l'interesse alla riabilitazione sussiste anche nella situazione del condannato con decreto penale in riferimento alla natura ed all'ambito della cognizione, richiesta dall'istanza. Invero, la norma di cui all'art. 676 cod. proc. pen., comma 3, prevede che quando il giudice dell'esecuzione accerti l'estinzione del reato o della pena, lo dichiara anche d'ufficio ed adotta i conseguenti provvedimenti, procedendo con una pronuncia ricognitiva al riscontro dell'operatività della fattispecie estintiva, dalla legge stabilita in ragione del mancato avveramento della condizione risolutiva consistente nell'astensione per il termine stabilito dalla commissione di altro reato, oggetto di accertamento giudiziale;
il provvedimento di riabilitazione richiede, invece, un più approfondito esame della condotta tenuta dal soggetto istante, non solo in senso negativo quale mancata recidivazione, ma anche in termini di buon comportamento, di cui devono essere acquisite prove "effettive e costanti" come richiesto dall'art. 179 cod. pen., e di positiva attivazione nell'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. L'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel 3 contesto sociale e quindi il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti, resa ai sensi dell'art. 460 cod proc. pen., comma 5. 3.c Vale poi anche per il condannato a seguito di decreto penale di condanna il rilievo circa l'impossibilità di beneficiare dell'eliminazione dal certificato del casellario giudiziale dell'iscrizione della condanna subita quando si verifichi l'estinzione del reato stesso e dei suoi effetti ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., comma 5. La nuova disciplina introdotta dal D.P.R. nr. 313 del 2002 all'art. prevede, infatti, alla lett. g) l'eliminazione soltanto delle iscrizioni relative "ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata infinta una pena diversa, se nel periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato" ed alla lettera h) delle iscrizioni riguardanti "i provvedimenti giudiziari relativi a reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è infinta fa pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato" e la giurisprudenza di legittimità ha già escluso ogni possibilità di un'applicazione analogica di siffatte norme al caso di condanna con sentenze differenti perché contraria alla previsione testuale ed alle loro finalità (Cass. sez. 1, nr. 25041 dell'11.01.2012, PM in proc. Aguzzi, rv. 252732; sez. 1, nr. 44665 del 15.10.2004, De Vita, rv. 230072). Per contro l'art. 3 dello stesso testo di legge stabilisce espressamente l'iscrizione delle pronunce di riabilitazione, il che fonda l'interesse del condannato a che anche le pubbliche autorità abilitate ad ottenere un integrale certificato del casellario siano in grado di conoscere del positivo percorso di risocializzazione compiuto e riconosciuto in sede giudiziale.
4. Infine, va condiviso l'argomento sviluppato nel ricorso, secondo il quale l'interesse ad ottenere la riabilitazione sussiste anche a fronte della nuova disciplina introdotto col codice degli appalti;
invero, sebbene l'art. 38, comma 1 lett. c) D. Lgs. 163 del 2006, modificato dal punto 1.2 del n. 1) della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 del D.L. nr. 70 del 2011, stabilisca che l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e il divieto di essere affidatari di subappalti e di stipulare i relativi contratti, non opera quando è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il reato è stato 4 dichiarato estinto dopo la condanna, la previsione alternativa dei due istituti giuridici indica la facoltatività della scelta dell'interessato circa quale di essi richiedere. Ciò che però ancor più fonda l'interesse sostanziale a richiedere la riabilitazione è la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 70/2011, limitativa della sfera di applicazione della norma stessa alle sole "procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" con la conseguente necessità di ottenere la riabilitazione per l'ammissione alla partecipazione a gare indette in un momento antecedente alla vigenza della nuova legge. Da quanto esposto discende l'astratta ammissibilità della richiesta avanzata dal ricorrente e la necessità di annullare il decreto impugnato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma perchè provveda alla decisione sull'istanza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per la decisione sull'istanza. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Umberto Giordano Monica W ind DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 g SET. 2012 IL CANCELLIERE Stefania Paislła 0 1 ง