Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art 167 cod. penale. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 cod.proc.pen.(patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.
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- 1. TAR Campania, Salerno, sezione I, sentenza 24 aprile 2023, n. 937https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
Leggi di più… - 2. TAR Campania, Salerno, sezione I, sentenza 24 aprile 2023, n. 937https://www.eius.it/articoli/ · 27 aprile 2023
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2000, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA PRESIDENTE del 31/01/2000
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " SC OV " N.584
3. " ZI MO " REGISTRO GENERALE
4. " NI PA " N.17303/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, nel procedimento riguardante CH RO n. Casole d'Elsa il 31.3.1938
avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 21.1.1999, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato M O T I V I
Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato improponibile l'istanza di riabilitazione avanzata da CC RO perché, "la procedura di riabilitazione è applicabile soltanto in quei casi in cui non possa venire in considerazione la tipica misura dell'estinzione del reato".
Il ricorso è fondato.
L'istanza di riabilitazione era stata avanzata dal CC in ordine alla sentenza 16.12.1983 Corte Appello Firenze, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sette e giorni cinque di reclusione per il reato previsto dagli artt. 476, 482, 62 bis c.p. e 56 e 640 c.p. ed in ordine alla sentenza 6.10.1992, Pretore Siena - sede distaccata di Poggibonsi - con cui gli è stata applicata la pena di mesi due giorni dieci di reclusione per il reato previsto dagli artt. 81, 582, 594, 61 n. 11 c.p.; condanne per le quali il CC ha goduto del beneficio della sospensione condizionale delle pena e per la prima anche della non menzione.
Essendo entrambi i reati estinti per l'effetto del decorso del tempo, il Tribunale ha ritenuto non applicabile la riabilitazione in quanto "la procedura di riabilitazione è applicabile solo in quei casi in cui non possa venire in considerazione la tipica misura dell'estinzione del reato".
La tesi non è condivisibile.
Infatti, la riabilitazione comporta vantaggi per il riabilitato ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato per il decorso del tempo, quando la pena è stata sospesa l'art. 178 c.p, prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed "ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga altrimenti)". La rilevanza della distinzione è provata dall'art. 106 cod. pen. il quale stabilisce che, ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità del reato: si tiene conto della condanna se il reato o la pena sono estinti;
mentre non se ne tiene conto quando la causa estintiva elimina anche gli effetti penali (come nella riabilitazione).
Pertanto, innegabile è l'interesse e quindi il diritto del condannato (nel caso in esame dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze) ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato è estinto ai sensi dell'art. 167 c.p. per il decorso del termine successivo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Diversa è la soluzione quanto l'interessato si è avvalso del procedimento previsto dagli artt. 444 e segg. c.p.p. (come con la sentenza del Pretore di Siena - Sez. dist. di Poggibonsi -). In tal caso la legge prevede espressamente che col decorso del termine previsto, "si estingue ogni effetto penale" (senza neppure la limitazione indicata nell'art. 178 cod. pen. "salvo che la legge disponga altrimenti"). Essendo quindi identici gli effetti della riabilitazione rispetto a quelli (peraltro senza limiti) derivanti dall'estinzione del reato oggetto di patteggiamento, non appare configurabile l'interesse e quindi il diritto ad ottenere la riabilitazione (v. in tale senso Cass. Sez. I, 19.2.1999, Martellini) In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio nella sua interezza, stante l'intreccio della motivazione in relazione ai due diversi casi esaminati
P.Q M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000