Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
La riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l'eliminazione di ogni effetto penale, che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
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- 1. TAR Campania, Salerno, sezione I, sentenza 24 aprile 2023, n. 937https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
Leggi di più… - 2. TAR Campania, Salerno, sezione I, sentenza 24 aprile 2023, n. 937https://www.eius.it/articoli/ · 27 aprile 2023
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, i signori Girace Angelo, Di Lallo Annunziata e Pipitone Vincenzo impugnano il provvedimento in epigrafe indicato, rappresentando e deducendo in fatto e diritto quanto segue: - di essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scafati (SA), nella qualità, il primo, di candidato alla carica di Consigliere comunale, ed i secondi, di delegati alla presentazione della lista n. 13, denominata "Scafati Riparte", candidato Sindaco Cristoforo Salvati, per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023; - che la Commissione elettorale circondariale principale di Nocera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/1999, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Bruno Frangini Presidente del 19.02.1999
1. Dott. Ennio Malzone Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Mirone " N. 534
3. " Giovanni Federico " REGISTRO GENERALE
4. " LU HI " N. 10112/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI IA, n. a Jesi il 21/X/71 avverso il decreto n. 16/98 del Tribunale di Sorveglianza di Ancona emesso ex art. 668, comma 2 c.p.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Federico Vista la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Con istanza presentata il 23/XII/97 AR IA richiedeva che gli venisse riconosciuto il beneficio della riabilitazione da due condanne penali riportate, ai sensi degli artt.444 e segg. c.p.p., ad opera dei pretori di Ancona e Civitavecchia,
ma il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava l'inammissibilità dell'istanza suddetta e disponeva non farsi luogo a procedimenti di sorveglianza, posto che l'iscrizione della condanna in questione, entrambe patteggiate, al Casellario Giudiziale non comporta alcun pregiudizio per l'interessato, non rappresentando neppure un effetto penale della condanna.
Avverso il predetto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza ricorre ora per Cassazione il AR deducendo due motivi di gravame: violazione della "ratio" della norma sulla riabilitazione, da una parte, in quanto la richiesta di riabilitazione non è giustificata soltanto dal fine di fare decadere gli effetti di carattere processuale, quanto soprattutto da quello di ripristinare una situazione quo ante di illibatezza del cittadino che esula e comunque non coincide con gli effetti esclusivamente penali delle condanne e, dall'altra, difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine agli aspetti che vanno al di là degli effetti penali della condanna che si estinguono con la estinzione del reato. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi posti a sostegno di esso.
Ed invero, quanto al primo motivo, va osservato che l'art. 178 c.p. statuisce espressamente: "La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna...", esprimendo cioè un contenuto dispositivo sostanzialmente analogo a quello dell'art. 445, comma 2 ultima parte c.p.p.: "In questo caso si estingue ogni effetto penale...".
In altri termini, l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, è in tutto equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue alla venuta estinzione del reato nel termine di legge (5 o 2 anni) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La riabilitazione estingue altresì le pene accessorie, che peraltro non possono essere comminate con la sentenza applicativa della pena concordata (v. art. 445, comma 1 c.p.p.). La riabilitazione, pertanto, nulla aggiunge sul piano formale e sostanziale ai benefici che conseguono dall'avvenuto decorso dei termini per l'estinzione del reato nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il provvedimento impugnato non si pone in alcun modo in contrasto sia con lo spirito che con la lettera degli artt. 178 e 179 c.p.. Anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato, in quanto correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha motivato limitatamente agli effetti penali della condanna che si estinguono per effetto dell'estinzione, essendo quest'ultimo - come si è visto - l'ambito di applicazione dell'istituto della riabilitazione. Quanto alla dichiarata preoccupazione che senza la riabilitazione il certificato del Casellario Giudiziale riporterebbe le due sentenze patteggiate, si osserva che il divieto di estinzione della sentenza prevista dall'art. 445 c.p.p. nei certificati generali e penali richiesti dall'interessato prescinde da una espressa statuizione del giudice, scaturendo automaticamente dall'art. 689 c.p.p. che al comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) dispone che i certificati generali e penali, spediti ad istanza di privati, debbono contenere tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione, tra l'altro, di quelle riguardanti le sentenze emesse nell'ambito del procedimento di applicazione della pena a richiesta delle parti (Cass. Pen. Sez. VI, 26/3/93, n. 3033 P.M. in proc. Baiota).
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma che si stima equa fissata in L.1.000.000= in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999