Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
La riabilitazione opera anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 cod. pen., come modificato dall'art. 3, comma primo, lett. a) L. 11 giugno 2004, n. 145 il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicchè il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi in termine di cinque anni previsto dall'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen. per l'estinzione del delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2007, n. 28469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28469 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 11/07/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2834
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 046077/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA ND N. IL 08/06/1971;
avverso DECRETO del 29/09/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato.
OSSERVA
Considerato che il presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione presentata da FA ND in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti il 23 maggio 2003 dal tribunale monocratico di Brindisi (irr. il 20 giugno 2003), sul rilievo che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità, esiste incompatibilità tra sentenza di patteggiamento e riabilitazione posto che l'effetto estintivo che l'art. 178 c.p. collega alla riabilitazione già segue di diritto alla estinzione del reato previsto dall'art. 445 cpv. c.p.p.;
Rilevato che avverso il decreto di inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione l'Axafaj, deducendo che l'orientamento giurisprudenziale cui ha mostrato di aderire il presidente del tribunale di sorveglianza di Brescia era seguito in epoca antecedente alla modifica apportata all'art. 179 c.p., giacché attualmente la Corte di cassazione ritiene legittima la richiesta di riabilitazione anche in caso di sentenza di patteggiamento (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 292, Veliz);
Che la tesi secondo cui "la riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l'eliminazione di ogni effetto penale che ad essa consegue è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (così Cass., Sez. 1^, 19 febbraio 1999, n. 534, Martellini, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1847, p. 3513) non è più attuale, in quanto non è detto che, in presenza di una sentenza di patteggiamento, manchi un interesse del condannato a chiedere la riabilitazione prima che sia decorso il termine previsto dall'art.445 c.p.p., comma 2 per l'estinzione del delitto, che è di cinque anni;
Che occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 179 c.p., così come modificato dalla L. n. 145 del 2004, art. 3, comma 1, lett. a) il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni decorrenti dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, per cui, anche in presenza di una sentenza di patteggiamento, il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi il termine di cinque anni previsto dall'art. 445, comma 2, dello stesso codice di rito per l'estinzione del delitto (Cass., Sez. 1^, 12 aprile 2006, Pepe);
Che il decreto deve essere pertanto annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale di sorveglianza di Brescia per l'ulteriore corso;
P.Q.M.
Visti gli artt. 616, 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza di Brescia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2007