Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione nel diritto penaleAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 26 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 44665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44665 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3936
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 044492/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TA AL, N. IL 25/09/1947;
avverso ORDINANZA del 19/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 19/5/2003 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 178 C.P. presentata da TO De IT con riferimento, tra l'altro, alla sentenza 22/4/97 del Pretore di S. Maria Capua Vetere in quanto, essendo stata tale sentenza emessa ai sensi degli artt. 444-445 C.P.P., il reato e gli effetti penali di esso si estinguevano per il disposto di cui al secondo comma dell'art. 445 citato. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il De IT sostenendo che con la sentenza sopra indicata egli era stato condannato alla pena - sospesa - di anni uno e mesi sei di reclusione e L.
1.500.000 di multa e che pertanto ben poteva essere oggetto di istanza di riabilitazione. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Con la sentenza 22/4/97 (citata sia nel provvedimento impugnato che nel ricorso) il Pretore di S. Maria Capua Vetere ha, su richiesta delle parti, applicato nei confronti di TO De IT la pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonché L.
1.500.000 di multa, mentre ha dichiarato non doversi procedere per oblazione nei confronti dell'altra persona coimputata nel medesimo procedimento;
e dunque, considerato che in caso di procedimento ex art. 444 C.P.P. con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue, non sussiste palesemente alcun interesse per il De IT ad ottenere in relazione a tale sentenza la riabilitazione (cfr. tra le altre: Cass. sent. n. 584/2000). Nessuna censura può quindi muoversi avverso il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente De IT TO al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004