Sentenza 29 marzo 2000
Massime • 1
In tema di notificazioni, qualora la copia di un atto notificato(nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall'originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, cod. proc. pen., poiché la previsione dell'art. 168, comma 2 stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma lo stesso contenuto dell'atto notificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2000, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 29/03/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 647
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 35505/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RL Rosario, n. a Berna il 4.3.1962
avverso la sentenza in data 14 aprile 1999 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
Con sentenza in data 14 aprile 1999, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 27 agosto 1998, in riforma della sentenza del Tribunale di Sala Consilina in data 21 maggio 1996, appellata da RL Rosario, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui al Capo C (falso continuato in titoli di credito) perché estinto per prescrizione, determinando la pena per il delitto di cui al capo B in anni uno, mesi quattro, giorni dieci di reclusione e lire 800.000 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando la nullità della sentenza, rilevando che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio gli era stato notificato con modulo in bianco, dal quale non si ricavava alcun dato utile per la comparizione, e che solo attraverso la notifica dell'estratto contumaciale egli era stato in grado di apprendere l'esito del procedimento.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla copia prodotta dal ricorrente in allegato all'atto di impugnazione che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio, chiamato all'udienza del 14 aprile 1999, gli venne notificato in bianco, e cioè attraverso la consegna di uno stampato che non recava, in assoluto, alcuna indicazione (v. foglio 21). L'originale dell'atto appare invece regolarmente completato con ogni indicazione di rito (foglio 11).
Ora, a norma dell'art. 168 comma 2 c.p.p., quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. Tale disposizione vale, a maggior ragione, quando la divergenza non riguardi la relazione di notifica, ma addirittura lo stesso contenuto dell'atto notificato.
Naturalmente, non serve a sanare la mancata notificazione all'imputato dell'atto di vocatio in jus il fatto che il suo difensore, come appare parimenti dagli atti, abbia avuto conoscenza della citazione, tanto che lo stesso ebbe a richiedere un rinvio per altro impedimento professionale, che non venne peraltro accolto dalla Corte di appello (fogli 13/15).
La situazione sopra descritta integra, ancor più che una notificazione nulla (v. art. 171 comma 1, lett. a e b c.p.p.), una notificazione inesistente, posto che tale deve essere considerata la notificazione di un foglio in bianco, e cioè di un atto destituito di qualsiasi contenuto informativo.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000