Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, prima di decidere sull'istanza di restituzione di un bene oggetto di sequestro preventivo, abbia, sia pur erroneamente, instaurato il procedimento in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2012, n. 49272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49272 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
49 27 2/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.Camera di Cons. Dott. Ciro PETTI Presidente del 21/09/2012 1. Dott. Franco FIANDANESE Cons. Relatore SENTENZA 2. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere N. 1525/2012 3. Geppino RAGO Consigliere R.G.N..12876/2012 4. "1 Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA nell'interesse di LA sul ricorso proposto SI EB, nata il [...], avversO 1'ordinanza del Tribunale di Genova, in sede di appello cautelare, in data 1 marzo 2012, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in data 3 febbraio 2012, di rigetto dell'istanza di restituzione di bene sequestrato;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del 1 I sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il Tribunale di Genova, in sede di procedimento cautelare, con ordinanza in data 1 marzo 2012, rigettava l'appello avverso il provvedimento del 3 febbraio 2012 dello stesso Tribunale di rigetto dell'istanza di restituzione di bene sequestrato proposta da LA SI EB. Il Tribunale Osservava che era stato disposto il sequestro di un'autovettura a seguito di denuncia querela sporta dalla LA, la quale lamentava che ER DR, indagato per il reato di truffa, le aveva venduto il veicolo in questione senza provvedere alla materiale consegna dello stesso, benché l'acquisto fosse stato trascritto, scoprendo, poi, che l'autovettura era stata in precedenza venduta dallo stesso ER ad altre persone, che ne avevano la materiale disponibilità. Il giudice, decidendo sull'istanza di restituzione, a seguito di udienza in camera di consiglio, aveva l'impossibilità di rigettato l'istanza per individuare il soggetto al quale spettava la restituzione dell'autovettura e rimettendo le parti 2 davanti al giudice civile. Il Tribunale, decidendo sull'appello, aveva correttamente instaurato il procedimentoritenuto in camera di consiglio al fine di decidere sull'istanza di restituzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 263, comma 2, c.p.p., con adozione del provvedimento di cui al comma 3 dello stesso articolo. Propone ricorso per cassazione il difensore della LA, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione della legge processuale, nullità per abnormità del procedimento camerale, in quanto la procedura camerale ai sensi dell'art. 263 c.p.p. nel caso di specie sarebbe abnorme, perché non troverebbe fondamento legislativo, stante la modifica intervenuta con l'art. 2, comma 9, lett. a) legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha riscritto l'art. 104 disp. att. c.p.p. eliminando il rinvio alle norme di attuazione relative al sequestro probatorio. 2) violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 322 bis e 125 c.p.p., in quanto mancherebbe la motivazione in merito alla questione della sopravvenuta mancanza dei presupposti per il mantenimento del sequestro 3 preventivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. E' vero, come ha chiarito la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Sez. 4, n. 28060 del 20/03/2002, Tanini, Rv. 222125), che in tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 cod. proc. pen. non richiamato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della 575, in quanto il terzo legge 31 maggio 1965, n. può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, а norma dell'art. 321, CO. 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito». Tale affermazione di principio stata, peraltro, formulata ai fine di giustificare la mancanza di contraddittorio davanti al giudice destinatario dell'istanza di restituzione, ravvisando nel sistema un tutela "differita" del terzo per far valere le proprie 4 ragioni davanti al Tribunale dell'appello cautelare. E' evidente, pertanto, che ove il giudice, sia pure interpretando erroneamente le ammetta il terzo al norme processuali, contraddittorio già in fase di valutazione dell'istanza di restituzione, ciò non può configurare una abnormità del provvedimento adottato, sia perché qualsiasi accrescimento di garanzie non può comportare una violazione di norme imperative (cfr. Sez. 3, n. 10043 del 27/01/2005, Alleri, Rv. 231151, sull'avvenuta celebrazione del processo in pubblica udienza anziché in camera di consiglio), sia perché non si verifica alcuna di ipotesi tipizzate dalla giurisprudenzaquelle idonee а configurare un' abnormità: né il provvedimento che, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, né il provvedimento che, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094). Del resto, la possibilità di rinvio al giudice civile per la decisione della controversia in caso di contestazione della proprietà è prevista anche л б о 5 nell'ambito del procedimento incidentale cautelare dall'art. 324, comma 8, c.p.p. Pertanto, nel provvedimento impugnato si ravvisa un errore di diritto nella motivazione che non influisce sul dispositivo (art. 619 c.p.p.). Non pertinente è il secondo motivo di ricorso concernente la omessa motivazione sulla dedotta mancanza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo, poiché il procedimento di restituzione del bene proprio su questa mancanza trova la sue basi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 settembre 2012. ✓ estensore Il Presidente framed of andany ८ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 DIC 2012 IL CANCELLERE Claudia Pianelli