Sentenza 13 novembre 2019
Massime • 1
In tema di giudizio d'appello, la riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione. (In motivazione la Corte ha spiegato che non rientra nei poteri dispositivi delle parti processuali la deroga al cd. metodo dialettico basato sul contraddittorio quando la prova da rinnovare abbia "ab origine" natura dichiarativa).
Commentari • 3
- 1. G. Leo | Novità in tema di giudizio abbreviatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
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Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
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Pubblichiamo di seguito il testo della relazione tenuta dal dott. Guglielmo Leo al corso per la Scuola Superiore della Magistratura in tema di "Forme alternative di definizione del procedimento penale" (n. P26030), tenutosi a Scandicci il 27 maggio 2026. *** Il giudizio abbreviato – la porzione più originale della gamma di riti alternativi che nella logica del progetto Vassalli avrebbe dovuto impedire il tracollo del modello ordinario di processo – è risultato quasi immediatamente un grave fallimento. Inutile qui richiamare statistiche, resistenze culturali al nuovo, strategie variegate di approccio al rito. Il fatto è che, come fu scritto con brillante tempismo, l'istituto era nato con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2019, n. 18530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18530 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
1 8530-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1668/19 Giorgio Fidelbo -Presidente. Ercole Aprile U.P. 13/11/2019 R.G.N. 20555/2019 Alessandra Bassi Antonio Costantini Pietro Silvestri Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da NO UC, nato a [...] il [...] TA LI, nato a [...] il [...] AL IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 06/11/2018 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avv.ti Felice Lentini, difensore di NO UC, Ilca Meloro, difensore di TA LI e Francesco Guerritore, anche in sostituzione dell'avv. Carmine Giovine, in difesa di AL IC, che hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato NO UC, TA MI e AL IC per i reati di cui agli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 (capi A) - B), esclusa, quanto al capo A), l'aggravante del carattere armato, e, quanto al capo B), quella di cui all'art. 80 del d.P.R. citato. Secondo l'impostazione accusatoria, gli imputati avrebbero fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di eroina, hashish e cocaina sostanze immesse sul mercato a Salerno- che avrebbe fatto riferimento a tale AC NO. Nell'ambito della struttura organizzata: - NO, maresciallo presso la Guardia di Finanza, avrebbe svolto compiti di supporto connessi alla sua qualifica soggettiva, avrebbe concorso nel trasporto e nella detenzione della sostanza stupefacente, avrebbe avuto un ruolo di intermediazione con i soggetti interessati all'acquisto ed alla vendita della droga, e per la cessione al gruppo di armi e munizioni clandestine;
- TA sarebbe stato un acquirente stabile e continuativo di "cospicui" quantitativi di hashish, eroina e cocaina;
AL avrebbe preso parte all'attività di trasporto, custodia, consegna della droga e di riscossione dei proventi dell'attività illecita. Il processo costituisce lo stralcio di un più ampio procedimento, definito con sentenza emessa con rito abbreviato;
il Giudice, all'esito del giudizio di primo grado, aveva assolto gli imputati sul presupposto che la dichiarazioni rese dalla principale fonte di accusa, il coimputato e collaboratore di giustizia UO Andrea, fossero o non sufficientemente attendibili, anche sul piano della credibilità soggettiva (il riferimento è alle dichiarazioni rese dal collaboratore nei riguardi di AL, che aveva avuto una relazione con la moglie del dichiarante), ovvero non sufficientemente riscontrate dagli altri elementi probatori, costituiti essenzialmente dal contenuto delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia ER- sulla cui attendibilità pure erano stati avanzati dubbi e da conversazioni intercettate. La Corte di appello, anche a seguito dell'assunzione dii nuove prove (dichiarazioni di NN RI rese dopo la sentenza di assoluzione di primo grado), ha ritenuto di non condividere il ragionamento probatorio del primo giudice.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NO UC, articolando cinque motivi ed evidenziando in premessa come nei confronti dell'imputato il Giudice per le indagini preliminari avesse respinto la domanda cautelare per assenza del presupposto della gravità indiziaria.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe gravemente lesiva dei diritti della difesa. 2 A seguito della richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di assumere le dichiarazioni del sopravvenuto collaboratore di giustizia NN, la difesa avrebbe richiesto di escutere a controprova tre ufficiali di polizia, all'epoca dei fatti colleghi di NO, al fine di "documentare" la completa inattendibilità del collaboratore;
nonostante il parere favorevole della Pubblica Accusa, la Corte si sarebbe riservata di decidere all'esito della assunzione delle dichiarazioni del collaboratore ma poi non avrebbe sciolto la riserva, né avrebbe motivato alcunchè in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione per essere la sentenza gravemente lesiva dei diritti della difesa in relazione al mancato esame di AC NO, richiesto, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., all'esito della assunzione delle dichiarazioni di NN all'udienza. Sarebbe errato, in particolare, l'assunto della Corte di appello secondo cui le dichiarazioni di NN non sarebbero nelle specie tecnicamente qualificabili come indirette, avendo il collaboratore in realtà riferito fatti appresi in ragione del patrimonio conoscitivo interno e comune all'associazione, dei quali egli era venuto a conoscenza in qualità di aderente al gruppo;
secondo l'imputato, invece, le accuse mosse da NN sarebbero derivanti da fatti appresi dal collaboratore direttamente da AC.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia UO e ER per le quali non si sarebbe proceduto alla riassunzione diretta della fonte dichiarativa. La Corte, diversamente dal Giudice di primo grado, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori in questione senza procedere alla riassunzione delle stesse, ma limitandosi ad acquisire l'espressa rinuncia delle parti alla rinnovazione della prova;
secondo il ricorrente la rinuncia alla escussione non farebbe venire meno l'obbligo di rinnovazione.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione quanto al tema della credibilità dei collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di NN non sarebbero soggettivamente credibili, essendo intervenute a distanza di quattrodici anni dai fatti, quando il dichiarante era stato già condannato in via irrevocabile proprio per i reati per i quali si procede (in tal senso si richiamano i principi elaborati dalla Corte di cassazione sul tema) e neanche intrinsecamente attendibili, trattandosi di un collaboratore postumo che si sarebbe limitato a riferire solo fatti noti, senza aggiungere nessun ulteriore contributo conoscitivo;
si tratterebbero peraltro di dichiarazioni, quelle di NN, in contrasto con quanto accertato con la sentenza irrevocabile 3 intervenuta nel processo originario e con il dato oggettivo per cui, all'epoca dei fatti, NO avendo prestato servizio a Viterbo fino al novembre del 1999 - quando poi fu trasferito a Torre Annunziata- non avrebbe potuto, già nel corso di quell'anno, come invece sostenuto dal collaboratore NN, acquistare droga per il gruppo di AC. Un ragionamento simile viene compiuto dal ricorrente anche per le dichiarazioni di UO e ER, intervenute a distanza di anni dai fatti, dopo aver letto l'ordinanza custodiale, sostanzialmente neutre, non avendo apportato elementi conoscitivi di novità, e strutturalmente inidonee sul piano dell'attendibilità intrinseca;
le dichiarazioni di UO, peraltro, non avrebbero affatto confermato il nucleo costitutivo delle dichiarazioni di NN, secondo cui NO avrebbe contattato per conto di AC i fornitori di droga ed avrebbe assolto il ruolo di corriere della droga, trasportandola a Salerno. Le risultanze probatorie della Corte sarebbero inoltre in contrasto con quelle contenute nella sentenza del processo c.d. madre, che avrebbe ricostruito le dinamiche criminali interne al gruppo in modo diverso.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, non avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulle ragioni indicate dall'imputato, che avrebbero potuto giustificare una ricostruzione alternativa dei fatti, tenuto conto, peraltro, che la Corte avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata per superare le conclusioni cui era giunto il primo Giudice.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AL IC articolando due motivi.
3.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale prevista a pena di nullità; la sentenza sarebbe stata emessa senza che il difensore, avv. Carmine Giovine, avesse formulato le proprie conclusioni.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità. NN non avrebbe mai fatto riferimento a AL nel verbale illustrativo della collaborazione, né nel corso dell'esame dibattimentale, e solo su sollecitazione del Presidente del Collegio avrebbe reso dichiarazioni nei riguardi del ricorrente, peraltro del tutto generiche. L'affermazione di responsabilità per AL sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni del UO, inficiate tuttavia da ragioni di astio nei confronti del chiamato, di cui si è detto, e da una seconda chiamata di correità, quella di NN, di cui pure si è detto. 4 4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LI TA, articolando due motivi.
4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; le dichiarazioni di NN sarebbero inattendibili intrinsecamente ed in contrasto con quelle di UO;
quanto alla posizione dell'imputato, la Corte avrebbe dovuto assumere le dichiarazioni di AC, avendo a questi NN fatto riferimento.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di UO;
la Corte non avrebbe motivato in modo rafforzato per superare il ragionamento probatorio del primo giudice, attesa l'assenza di riscontri, che non potrebbero essere individuati nelle dichiarazioni di NN TA sarebbe stato solo un acquirente di droga e non uno spacciatore per conto del gruppo e la sentenza sarebbe viziata anche in relazione "al capo della rubrica relativo all'art. 73 d.P.R. 309/90" (così il ricorso), quanto alla esatta collocazione temporale in cui i fatti si sarebbero verificati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà.. 2.La posizione di NO UC. 2.1. È inammissibile per genericità il primo motivo di ricorso, non avendo chiarito il ricorrente cosa egli fece nel momento in cui la Corte di appello non sciolse la riserva sull'ammissione della prova contraria richiesta a seguito della - decisione di ammettere l'esame del collaboratore di giustizia e, in particolare, se la questione fu dedotta nel corso della discussione ovvero al momento in cui furono formulate le conclusioni. La Corte di cassazione ha chiarito che, in presenza di un comportamento concludente di rinuncia alla prova da parte del difensore, la mancata decisione del giudice sulla richiesta di ammissione alla prova contraria non determina alcuna nullità del procedimento. Si è precisato che equivale ad una "rinuncia implicita" alla prova comportamento del difensore che, dopo aver chiesto l'ammissione di un teste a "controprova" su circostanze processualmente rilevanti, a fronte della mancata decisione del giudice che si riservi di provvedere all'esito del dibattimento ometta di reiterare la richiesta prima che questi si ritiri in camera - di consiglio per decidere (Sez. 3, n. 46325 del 26/10/2011, C., Rv. 251628). 5 Si tratta di un principio che si pone in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale, ove la parte vi assista e non eccepisca il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell'ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni (Sez. 3, n. 29549 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590). 2.2. È inammissibile, per più ragioni, anche il secondo motivo di ricorso, con sui sostanzialmente si eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NN nella parte in cui questi avrebbe fatto riferimento a circostanze appresa da tale NO AC, che la Corte, pur richiesta, non avrebbe provveduto ad escutere ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, la Corte ha indicato correttamente le ragioni per cui le dichiarazioni di NN non possano considerarsi indirette, avendo il collaboratore di giustizia fatto riferimento ad accadimenti verificatisi sotto la sua diretta percezione ovvero, comunque, a fatti conosciuti in ragione dell'appartenenza al sodalizio e dunque di un patrimonio conoscitivo comune. Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile perché generico. -anche a Sezioni unite e nonLa Corte di cassazione con molteplici pronunce sempre recenti ha stabilito principi funzionali ad attuare il percorso demolitorio - intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul 8 complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in 6 motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'imputato né quali sarebbero le specifiche circostanze che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro valenza probatoria rispetto al ragionamento sotteso alla affermazione della sussistenza della gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata.
2.3. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente e che attengono, rispettivamente, alla violazione, in caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione -emessa all'esito del giudizio abbreviato dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, nonché alla struttura della motivazione della sentenza impugnata quanto alla valutazione compiuta dalla Corte di appello sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle dichiarazioni di questi. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata e, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo. 7 Sotto altro profilo, l'obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Gli obblighi indicati non operano invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.
3. Sull'obbligo di rinnovazione in appello della prova dichiarativa decisiva.
3.1. Le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel - caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale - facendo applicazione dei principi affermati dalle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007- nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Costituisce, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; NO c. 8 Romania del 05/03/2013 e AŞ c. Romania del 09/04/2013; FI c. Italia del 29/06/2017). In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. La Corte di cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha successivamente ribadito tale principio con specifico riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. -Secondo le Sezioni unite proprio "il rispetto" della decisione liberatoria che rafforza la presunzione di innocenza impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prove decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazione della prova, perché caratterizzato dall'oralità e dall'immediatezza e, quindi, dall'apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi per il proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite). Rispetto a detta esigenza, si aggiunge, "risulta evidentemente recessiva, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio". (così Sez. U., Patalano). In tale contesto si pone la modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen. 6 L'arti. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». È utile fare riferimento anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza "Troise", intervenuta subito dopo l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che: a) l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
b) l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta". Dunque, anche nel caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione emessa anche all'esito del giudizio abbreviato, sussiste un obbligo: a) per il giudice di procedere anche d'ufficio alla rinnovazione della prova dichiarativa della cui attendibilità si dubita;
b) la cui portata non muta in ragione della struttura del giudizio abbreviato e della scelta dell'imputato di rinunciare alla formazione della prova con metodo dialettico;
c) che trova la sua ragion d'essere nel principio costituzionale del giusto processo ed in quello del superamento del limite del "ragionevole dubbio", "posto che una condanna che non si è nutrita dell'oralità nell'acquisizione della base probatoria confligge - nella evenienza precisata con la presunzione di non - colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost." (Così Sez. U, Patalano); d) rispetto al quale la volontà delle parti è recessiva, "dovendo" il giudice procedere anche d'ufficio alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.
3.2. La Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Il Giudice di primo grado aveva assolto gli imputati per non avere commesso il fatto, ponendo molteplici dubbi in ordine: a) alla credibilità soggettiva del 10 collaboratore UO (pag. 31 sentenza), alla esistenza di obiettivi elementi di riscontro individualizzanti alle dichiarazioni dello stesso collaboratore, alla stessa attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni, considerate, almeno in parte, generiche;
b) alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore ER, ritenute frammentarie, generiche, espressioni di una tendenza del dichiarante ad "enfatizzare" (così testualmente anche a pag. 30 della sentenza di primo grado). In relazione a tale quadro di riferimento la Corte di appello ha ritenuto di non procedere all'esame in contraddittorio - per la prima volta - dei due collaboratori di giustizia in ragione della "espressa e rituale rinuncia alla difesa alla ulteriore escussione innanzi a questa Corte;
rinuncia alla quale il PG ha acconsentito" (così a pag. 12 della sentenza impugnata).
3.3. Si tratta di un ragionamento non condivisibile perché inosservante dei principi in precedenza indicati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e della portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva rispetto al potere della parte di disporre del metodo dialettico, rinunciando alla "nuova" assunzione della prova in contraddittorio. Il tema involge anche la "lettura" e la esatta definizione dei principi affermati dalla Sezioni unite della Corte di cassazione n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112. Secondo Sez. 5, n. 2493 del 16/12/2019, dep. 2020, Romei, Rv. 278294 non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico). Al di là del caso specifico portato nella occasione alla cognizione della Corte, con la sentenza indicata si è richiamata la sentenza delle Sezioni unite "Pavan", affermando: che con detta sentenza si è esclusa la necessità della rinnovazione in appello dell'escussione del perito in caso di accordo delle parti all'acquisizione della relativa relazione;
- che tale metodo di acquisizione ed utilizzazione della prova "trova copertura costituzionale nell'art. 111, comma quinto, Cost. e copertura convenzionale nella giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale la parte può rinunciare al diritto fondamentale del contraddittorio (Corte EDU, 26/04/2007, Vozhigov c. Russia § 57), ove la rinuncia (espressa o implicita purchè, in questo caso, "inequivoca": Corte EDU Gr. Ch. 17/09/2009, Scoppola c. Italia § 135) sia volontaria e consapevole e cioè ove la parte sia stata adeguatamente informata sugli effetti giuridici derivanti dall'atto abdicativo (Corte EDU, 24/04/2012, Sibgatullin c. 11 Russia § 48), e questo non si ponga in contrasto con un "interesse pubblico" (Corte EDU Scoppola c. Italia;
Corte EDU Kashlev c. Estonia, 26/04/2016; Corte EDU, 26/09/2017 Fomataro c. Italia;
Corte EDU 23/11/1993, Poitrimol c. Francia § 35)»; che nell'occasione le Sezioni Unite avrebbero giustificato, ed in definitiva escluso, l'apparente presa di distanza dalla sentenza AL (che aveva invece sancito l'obbligo di rinnovazione anche in caso di giudizio di primo grado definito con le forme del rito abbreviato). Si tratta di una ricostruzione che deve essere obiettivamente precisata. Le Sezioni unite "Pavan", richiamate dalla sentenza appena esaminata, nell'ambito di una articolato ragionamento: -dopo aver distinto per le modalità di assunzione e per la fonte da cui provengono, i mezzi di prova (che sono quelli che interessano la problematica in esame) distinguendoli in: a) prova proveniente da un soggetto le cui informazioni "nel contraddittorio delle parti" vengono trasmesse attraverso il linguaggio verbale (testimonianza; esame delle parti;
confronti; ricognizioni); b) prova proveniente da scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografie, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» (art. 234 cod. proc. pen.); c) prova finalizzata a ricostruire un fatto (esperimenti giudiziali) o "a svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni" (perizia). d) prova acquisita al dibattimento o attraverso il linguaggio verbale (mezzi di prova sub a) o attraverso segni non verbali (scrittura: mezzi di prova sub b) o attraverso entrambe le modalità (perizia e consulenza); - definito l'ambito e la nozione di prova dichiarazione;
- esteso l'obbligo di rinnovazione anche al perito ed al consulente tecnico;
hanno poi affermato che, in caso di acquisizione concordata della relazione peritale non preceduta dall'esame del perito, l'obbligo di rinnovazione della prova in appello non sussiste non già in ragione della rinuncia al metodo dialettico, quanto piuttosto, per la natura non più dichiarativa della prova. Spiegano le Sezioni Unite che, nel caso di riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato attraverso una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, "la rinnovazione ha ad oggetto la verbalizzazione di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti nel corso delle indagini preliminari e, quindi, sostanzialmente, di informazioni veicolate nel processo pur sempre a mezzo del linguaggio verbale e che, al momento della decisione, vengono valutate dal giudice di primo grado in senso assolutorio e, dal giudice di appello, in senso accusatorio". Dunque, la rinnovazione della prova si impone. 12 Diverso è, invece, secondo le Sezioni unite, il caso di acquisizione concordata della relazione seguita dalla rinuncia all'esame del perito;
in tale evenienza l'obbligo di rinnovazione in appello per il perito non sussiste perché non vi è nessuna "dichiarazione" da rinnovare, ma solo una relazione da questi scritta sui quesiti assegnatigli e, sulla quale il contraddittorio, si attiva solo cartolarmente attraverso il deposito di eventuali memorie tecniche di parte. In tale situazione, si aggiunge, il giudice di appello "non può che decidere basandosi su quella prova ab origine cartolare, acquisita come tale nel processo per volontà delle stesse parti e sulla quale il contraddittorio si è svolto solo cartolarmente sia in primo grado che in appello ove, a fronte dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, l'imputato assolto abbia ritenuto di replicare con atti difensivi di natura tecnica". Al di là della effettiva continuità della soluzione individuata rispetto ai principi fissati dalle sentenze "Dasgupta" e AL, non pare tuttavia esservi dubbio sul fatto che la sentenza "Pavan" riveli una portata derogativa del generale obbligo di rinnovazione della prova in appello solo in ragione della specificità della fattispecie in cui essa è intervenuta, caratterizzata dalla ritenuta natura non dichiarativa della prova che il giudice d'appello è chiamato a valutare dopo che in primo grado sia stata acquisita solo la relazione peritale scritto, ma non anche l'esame del perito. Un'eccezione, quella oggetto della sentenza "Pavan", che in qualche modo prescinde dalla decisione della parte di derogare al metodo dialettico, cioè dalla rinuncia all'esame del perito, ma che trova la sua ragione giustificativa nella natura della prova, che, in quanto non dichiarativa, è esterna rispetto al regime delineato dalle Sezioni unite "Dasgupta" e AL. Un' eccezione che non pare generalizzabile e, dunque, pare non esportabile al sistema generale delle prove dichiarative per le quali continuano a valere i principi in precedenza indicati. Una "concessione", quella delle Sezioni unite "Pavan" probabilmente di rilievo sistematico, ma di limitata portata applicativa. La questione non attiene in realtà alla rinuncia all'assunzione della prova con metodo dialettico, ma alla situazione di ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico ma entrambe fondate sulle medesime prove. Il dubbio derivante dall'assoluzione "può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d'appello, unitamente ad una corrispondente "forza persuasiva superiore" della relativa motivazione (così le Sezioni unite Troise). 13 Ciò giustifica l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa anche d'ufficio, cioè anche nel caso in cui nessuna delle parti la richieda. Ne deriva che la Corte avrebbe dovuto rinnovare la prova anche in presenza di una rinuncia delle parti alla ulteriore escussione (in tal senso, Sez. 6, n. 53336 del 24/10/2017, Garbini, Rv. 271716; sul tema, più in generale, ma in senso simmetrico, Sez. 5, n. 12811 del 20/02/2019, Atzebi, Rv. 278053; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000). La sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio.
4. Sulla valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia e sull'obbligo di motivazione rafforzata.
4.1. Non diversamente è fondato il quarto motivo di ricorso. Si già detto di come il Giudice di primo grado avesse dubitato della credibilità soggettiva e della attendibilità del dichiarato dei collaboratori di giustizia in ordine a specifiche circostanze. -decisiviLa questione attiene alla verifica se, in relazione a detti specifici profili, la Corte di appello, dissentendo dalla valutazione del primo Giudice, abbia assolto all'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata, che prescinde dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod proc. pen, quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado e arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per motivazione rinforzata. Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla decisione la maggior solidità possibile. La motivazione rinforzata presuppone ed impone una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale О processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio: tappe segnate 14 direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate. Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze.
4.2. La Corte non ha fatto corretta applicazione di tali principi. A fronte dei molteplici specifici dubbi avanzati dal giudice di primo grado in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia ed alla attendibilità intrinseca del dichiarato, la Corte di appello, richiamati i principi generali relativi alla valutazione della prova dichiarativa del testimone coinvolto nel fatto, ha affermato che: a) i collaboratori, quindi non solo quelli originari (ER e UO), ma anche quello sopravvenuto (NN), sarebbero tutti credibili soggettivamente per aver ammesso la propria responsabilità e per aver riferito notizie apprese dall'interno del sodalizio mafioso del quale avrebbero fatto parte;
b) ad eccezione dei rapporti tra UO e l'imputato AL, non sarebbero emersi interessi inquinanti da parte dei collaboratori nei confronti degli accusati;
c) i dichiarato sarebbe "fermo e costante nel tempo" e che anche le divergenze sarebbero fisiologiche. Una motivazione obiettivamente generica, quasi assertiva, "di posizione", standard, non espressione di quella cautela valutativa di cui si è detto, di quella prudenza maggiorata sullo specifico punto della motivazione della sentenza riformata. Ne deriva che anche in relazione al punto in questione la sentenza deve essere annullata;
il Giudice del rinvio, applicati i principi indicati, verificherà se ed in che termini sia possibile pervenire ad un giudizio di reponsabilità penale per l'imputato.
5. Le posizioni di AL e TA Le considerazioni esposte assumono rilievo anche per gli imputati AL e TA, tenuto conto della valutazione compiuta dalla Corte delle dichiarazioni rese da NN, la cui decisività deve essere valutata anche in ragione dei temi in cui la collaborazione è intervenuta, del patrimonio conoscitivo di cui il collaboratore era a conoscenza, della necessità di verificare se ed in che misura siano stati apportati contributi autonomi dimostrativi sul piano probatorio, diversi da quelli già noti per essere già acquisiti al procedimento. È inammissibile per manifesta infondatezza, primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AL IC;
dallo stesso motivo di ricorso si evince che, al di là della possibile imprecisione del verbale di udienza, l'avv. Giovine non 15 fu presente alla udienza in cui il processo fu discusso e l'imputato fu assistito dal codifensore, avv. Francesco Guerritore. Dunque, in assenza di una qualche ragione giustificativa, la Corte, dopo avere fatto discutere gli avvocati presenti, legittimamente si ritirò in camera di consiglio e decise il processo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019. Il Presidente Giorgio Fidelbo Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Pietro Silvestri, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e del d.P.C.M. 9 marzo 2020. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 GIU 2020 OF C AS P IL CANCELLIERE E. A L I CORTE O Patrizia Di Laurenzio N E 16