Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio ordinario durante il quale l'imputato ha prestato il consenso all'acquisizione degli atti delle indagini preliminari al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., affermi la responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. La prova assunta in incidente probatorio si rinnova in appello ex art. 603, co. 3Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2017, n. 53336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53336 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
53336-17 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 1446 Giacomo Paoloni Presidente - UP 24/10/2017 Maurizio Gianesini N. R.G. 16242/2017 Stefano Mogini Orlando Villoni -Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NO, n. Thiene (Vi) 9.12.1961 avverso la sentenza n. 3452/16 Corte d'Appello di Venezia del 10/10/2016 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. L. Orsi, che ha concluso per annullamento senza rinvio per intervenuta prescri- zione RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente 1 d. riformato quella emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Monte- belluna che il 21/01/2010 aveva dichiarato NO AR colpevole del reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 cod. pen.), ma lo aveva assolto dalla concorrente e più grave accusa di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). In accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale ha, invece, affermato la responsabilità del AR anche per il reato di resistenza, infliggendogli la pena complessiva di undici mesi di reclusione;
ha, invece, disat- teso la sollecitazione del rappresentate della pubblica accusa di voler procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, opponendo l'argomento - di cui all'ordinanza il cui testo è riportato a pag. 3 del ricorso che l'imputato aveva - manifestato il proprio consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti dell'indagine preliminare ai sensi dell'art. 493, comma 3 cod. proc. pen., configurandosi, pertanto, una situazione processuale analoga a quella del giudi- zio abbreviato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che de- duce i seguenti motivi di censura. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per manca- to rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per non avere la Corte territoriale provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale prima di riformare in peius la sentenza di assoluzione con riferimento all'art. 337 cod. pen., soste- nendosi l'applicabilità al caso in esame della medesima regola stabilita dalla giu- risprudenza di legittimità per il caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento in primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato. Vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. per moti- vazione carente, apodittica, contraddittoria con travisamento della prova. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta rilevanza della recidiva contestata, ritenuta applicabile in via automatica in base al mero riscontro dell'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2 d.
2. All'atto di redigere la motivazione della sentenza impugnata, piuttosto scar- na e di per sé integrante violazione dell'obbligo di argomentare in maniera raf- forzata la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado (ex pluribus v. sul punto Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233083), la Corte d'Appello non poteva poi evidentemente immaginare che Sez. U sent. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 avrebbe affermato il principio, già presente nell'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità così affermatosi, secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio', la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'impu- tato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa allo esito di un giudizio ab- breviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiara- tive ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni>. Ciò premesso e a prescindere della condivisibilità o meno del principio stesso, occorre rilevare che la fattispecie processuale apprezzata dalla Corte territoriale, connotata dal consenso prestato dall'imputato all'acquisizione al fascicolo del di- battimento degli atti dell'indagine preliminare ai sensi dell'art. 493, comma 3 cod. proc. pen., risulta perfettamente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, costituente precisamente l'oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite. Trattasi di principio che ha, in ogni caso, trovato suggello normativo con l'introduzione del nuovo art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., certo applicabile alle fattispecie processuali temporalmente posteriori alla novella normativa, ma costituente dato ermeneutico ormai imprescindibile nella valutazione di situazioni come quella in esame. E che il diverso apprezzamento della Corte territoriale rispetto al primo giudice poggi anche su una difforme valutazione delle prove dichiarative, che fanno da sfondo alla oltre modo concisa rievocazione dei termini della vicenda sostanziale, lo si desume proprio dal contenuto di quell'ordinanza con cui è stata respinta la richiesta del P.G. di procedere alla rinnovazione dell'esame testimoniale dei pub- blici ufficiali parti offese del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
3. I residui motivi di ricorso riguardano, infine, il merito dell'accusa o investono valutazioni discrezionali del giudice nella determinazione del trattamento sanzio- natorio (recidiva e attenuanti generiche) essendo, quindi, improponibili in sede di legittimità, ma risultano ovviamente assorbiti dall'accoglimento di quello princi- pale, che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3 а
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio. Così deciso, 24/10/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Orlando Villoni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 NOV, 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EMAD Piera Esposito 4