Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
La costruzione di un manufatto in muratura in sostituzione di una preesistente e risalente baracca in lamiera, priva originariamente di titolo abilitativo, configura, se non preceduta dalle necessarie autorizzazioni, il reato di costruzione abusiva di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2006, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1654
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 23420/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA FF, n. a Torre del Greco il 2/9/1945 avverso la sentenza 9.11.2004 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9.11.2004, confermava la sentenza 10.6.2003 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva affermato la responsabilità penale di GN FA in ordine alle contravvenzioni di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), L. n. 394 del 1991, artt. 6 e 11 (per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e sita all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, in assenza della prescritta concessione edilizia, la costruzione di un vano in muratura di 20 mq. all'Interno di una preesistente baracca in lamiera - acc. in Torre del Greco, il 20.6.2002);
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2, 17 e 20;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163;
- all'art. 734 c.p.;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi due di arresto ed Euro 10.400,00 di ammenda, ordinando la demolizione dell'opera abusiva e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dello GN, i quali hanno eccepito che l'imputato era stato già denunziato per la costruzione della baracca in lamiera (come da verbale di sequestro del 3.10.1999) e che, pertanto, deve considerarsi "inammissibile un secondo giudizio sullo stesso fatto- reato", dovendo altresì ritenersi priva di rilievo penale la realizzazione di opere murarie costruite internamente a detta baracca.
Successivamente i medesimi difensori hanno depositato:
- con memoria del 18.11.2005, sentenza del TAR Campania in data 30.6.2005, con la quale due ricorsi proposti dall'imputato avverso le ordinanze comunali di demolizione sono stati sospesi in seguito alla presentazione della domanda di condono edilizio disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003; - con memoria del 18.10.2006, copia dell'istanza di condono edilizio presentata in data 15.11.2005 e delle ricevute dei versamenti ad essa connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. I giudici del merito - con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici -hanno correttamente rilevato che la baracca preesistente era del tutto abusiva, per cui la sostituzione della struttura in lamiera con una struttura muraria costituisce nuovo abuso edilizio suscettibile di autonoma rilevanza penale. Funzione della baracca è stata sostanzialmente quella "di occultare la struttura in muratura fino al totale completamento della stessa".
2. Si configura, conseguentemente, un'ipotesi di inammissibilità disciplinata dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ed assimilata agli altri casi d'inammissibilità secondo l'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Un., 21.12.2000, n. 32, De Luca).
Tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione delle contravvenzioni di cui alla L. n. 64 del 1974 ed all'art. 734 c.p., maturata (il 20.6.2005) dopo la pronuncia della sentenza impugnata e la presentazione dell'atto di gravame.
3. Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1:
restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale".
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007