CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 48095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48095 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LG MO AM AR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità d'el ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48095 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 17/09/2020 dei Tribunale della medesima città in composizione monocratica, che aveva ritenuto EM SA RA UE colpevole: - del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché, essendo inottemperante rispetto ad un provvedimento di espulsione del 30/11/2017 del Questore di Terni, oltre che destinatario di un ulteriore ordine di allontanamento del Prefetto della medesima provincia, che gli ingiungeva di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento stesso, si tratteneva ulteriormente in Italia;
- del reato di cui all'art. 76, comma 3, in relazione all'art. 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 perché - sottoposto a foglio di via del Questore di Terni del 04/09/2017, per la durata di anni tre - veniva fermato dalle forze dell'ordine il 09/12/2017 in Terni;
- del reato di cui all'art. 635 cod. pen., per aver danneggiato una sedia in plastica e la maniglia di una porta, all'interno dei locali della Questura di Terni;
per l'effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione EM SA RA UE, a mezzo del difensore avv. Ilaria Iannucci, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. relativamente al reato sub A) della rubrica, per inosservanza dell'art. 14, comma 5-quater d.lgs n. 286 del 1998, per non aver ritenuto sussistente il giustificato motivo - e, comunque, per non aver esercitato i relativi poteri officiosi di verifica - pur a fronte delle allegazioni difensive, che avevano adeguatamente dimostrato i motivi di natura economica e sociale, che avevano impedito al prevenuto di ottemperare all'ordine di allontanamento. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, per insussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. Nonostante l'indicazione della residenza in Urbino alla via del Lavaggio, il ricorrente non è mai stato residente in tale luogo. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, nonché 2 violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla verifica sostanziale del foglio di via emesso dal Questore di Terni il 04/08/2017, sotto il profilo della dedotta non veridicità del luogo di residenza ivi indicato. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, relativamente al principio "oltre ogni ragionevole dubbio", nonché violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativa alla doglianza oggetto di gravame, in merito alla comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le doglianze concernenti: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. relativamente al reato di cui al capo A) di imputazione e l'inosservanza dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286 del 1998. L'impossibilità di dar corso all'ordine di allontanamento, in ragione della mancanza dei necessari mezzi economici, è dimostrata dall'ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine al reato sussunto al capo B), nonché la violazione degli artt. 2 cod. proc. pen., 2 e 76 comma 3 d.lgs n. 159 del 2011, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per quanto attiene al reato di cui al capo B), nonché la violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla legittimità sostanziale del "foglio di via" emesso dal Questore di Terni in data 4.08.2017. Il provvedimento emesso dal Questore di Terni è illegittimo, dal momento che l'imputato non risiedeva in Urbino;
- l'assenza di prova, con riferimento alla comprensione della lingua italiana, da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Con riferimento alla prima doglianza, giova precisare come la figura tipica contestata postuli l'insussistenza di un giustificato motivo, in relazione alla mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'assenza di giustificato motivo, quindi, concorre a tratteggiare la tipicità del modello legale, assumendo la veste di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell'01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494). Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere aperto della clausola dell'art. 14, comma 5 -quater, T .U. imm. si giustifica con l'impossibilità di elencare - prioritariamente e nel dettaglio - tutte le situazioni astrattamente in grado di giustificare l'inosservanza del precetto ed è comunque ossequiosa del principio di tassatività, restandone escluse le ipotesi di inesigibilità dell'allontanamento (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, non mass.). Occorre, pertanto, che ricorrano «situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936). 2.1. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha anche precisato quanto segue: «In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). 2.2. In ossequio a tali principi di diritto, il motivo non può che essere disatteso, non essendo certo sufficiente il richiamo ad una generica condizione di disagio socio-economico. Non risultano insomma adempiuti - come correttamente ritenuto dai Giudici di merito - gli oneri di allegazione processuale gravanti sull'imputato, ai fini dell'operatività della clausola sopra detta;
ne consegue che il ricorrente non può lamentare una pretesa carente valutazione, non avendo egli stesso fornito convincente prova, circa la situazione asseritamente precaria (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016). Né UE, del resto, prospettava elementi atti a condurre all'attivazione degli auspicati poteri istruttori officiosi. L'apparato argomentativo adottato dai Giudici di merito, sul tema, appare coerente e privo di qualsivoglia forma di contraddittorietà e, pertanto, è destinato a rimanere immune da possibili censure in questa sede. 4 3. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro sovrapponibili e ben si prestano, quindi, ad una trattazione unitaria, essendo volti a dimostrare l'illegittimità del foglio di via del quale si contesta la violazione, al capo B) dellia rubrica, per non esser mai stato l'imputato residente in [...]; la deduzione difensiva si fonda sul contenuto di una nota presente in atti, laddove si attesta non esser mai stato il ricorrente residente nella locale Via Del Lavaggio. Non vi è chi non rilevi, però, l'infondatezza di tale argomentazione. 3.1. È noto come l'orientamento ormai prevalente di questa sezione sia nel senso che il foglio di via debba contenere una duplice indicazione, ossia tanto la prescrizione che si sostanzia nell'ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento (Sez. 1 n. 13975 del 5/03;2020, Kim Donna, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Seferovic, Rv. 278587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Vabba, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Patruta, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, Da Corte, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, Pipis, Rv. 275159; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851). 3.2. Nella concreta fattispecie, l'indicazione del luogo destinato al rimpatrio, ossia la città di Urbino, è presente nel provvedimento e corrisponde esattamente a quanto ripetutamente indicato dallo stesso imputato, nel corso del procedimento a suo carico. 4. Il quarto motivo, imperniato sull'assunto della mancata conoscenza della lingua italiana, è manifestamente inammissibile;
la doglianza risulta, infatti, fortemente generica e assertiva, oltre a mostrare di non dialogare con le puntuali affermazioni formulate, sul punto, ad opera dei giudici di secondo grado. La Corte di appello, infatti, ha correttamente desunto la sussistenza di una almeno sufficiente conoscenza della lingua italiana, dall'esistenza di plurimi atti riguardanti il soggetto, quali segnalazioni e verbali a suo carico. Con questa affermazione, coerente e priva di qualsivoglia forma di distonia logica, le deduzioni difensive evitano il confronto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023 Il Consigliere este re Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità d'el ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48095 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 17/09/2020 dei Tribunale della medesima città in composizione monocratica, che aveva ritenuto EM SA RA UE colpevole: - del reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché, essendo inottemperante rispetto ad un provvedimento di espulsione del 30/11/2017 del Questore di Terni, oltre che destinatario di un ulteriore ordine di allontanamento del Prefetto della medesima provincia, che gli ingiungeva di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del provvedimento stesso, si tratteneva ulteriormente in Italia;
- del reato di cui all'art. 76, comma 3, in relazione all'art. 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 perché - sottoposto a foglio di via del Questore di Terni del 04/09/2017, per la durata di anni tre - veniva fermato dalle forze dell'ordine il 09/12/2017 in Terni;
- del reato di cui all'art. 635 cod. pen., per aver danneggiato una sedia in plastica e la maniglia di una porta, all'interno dei locali della Questura di Terni;
per l'effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Ricorre per cassazione EM SA RA UE, a mezzo del difensore avv. Ilaria Iannucci, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. relativamente al reato sub A) della rubrica, per inosservanza dell'art. 14, comma 5-quater d.lgs n. 286 del 1998, per non aver ritenuto sussistente il giustificato motivo - e, comunque, per non aver esercitato i relativi poteri officiosi di verifica - pur a fronte delle allegazioni difensive, che avevano adeguatamente dimostrato i motivi di natura economica e sociale, che avevano impedito al prevenuto di ottemperare all'ordine di allontanamento. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, per insussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. Nonostante l'indicazione della residenza in Urbino alla via del Lavaggio, il ricorrente non è mai stato residente in tale luogo. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, nonché 2 violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla verifica sostanziale del foglio di via emesso dal Questore di Terni il 04/08/2017, sotto il profilo della dedotta non veridicità del luogo di residenza ivi indicato. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, relativamente al principio "oltre ogni ragionevole dubbio", nonché violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativa alla doglianza oggetto di gravame, in merito alla comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le doglianze concernenti: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. relativamente al reato di cui al capo A) di imputazione e l'inosservanza dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286 del 1998. L'impossibilità di dar corso all'ordine di allontanamento, in ragione della mancanza dei necessari mezzi economici, è dimostrata dall'ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine al reato sussunto al capo B), nonché la violazione degli artt. 2 cod. proc. pen., 2 e 76 comma 3 d.lgs n. 159 del 2011, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato;
- la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per quanto attiene al reato di cui al capo B), nonché la violazione dell'art. 546, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla legittimità sostanziale del "foglio di via" emesso dal Questore di Terni in data 4.08.2017. Il provvedimento emesso dal Questore di Terni è illegittimo, dal momento che l'imputato non risiedeva in Urbino;
- l'assenza di prova, con riferimento alla comprensione della lingua italiana, da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Con riferimento alla prima doglianza, giova precisare come la figura tipica contestata postuli l'insussistenza di un giustificato motivo, in relazione alla mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L'assenza di giustificato motivo, quindi, concorre a tratteggiare la tipicità del modello legale, assumendo la veste di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell'01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494). Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere aperto della clausola dell'art. 14, comma 5 -quater, T .U. imm. si giustifica con l'impossibilità di elencare - prioritariamente e nel dettaglio - tutte le situazioni astrattamente in grado di giustificare l'inosservanza del precetto ed è comunque ossequiosa del principio di tassatività, restandone escluse le ipotesi di inesigibilità dell'allontanamento (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, non mass.). Occorre, pertanto, che ricorrano «situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, Ech Charrady, Rv. 264936). 2.1. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha anche precisato quanto segue: «In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). 2.2. In ossequio a tali principi di diritto, il motivo non può che essere disatteso, non essendo certo sufficiente il richiamo ad una generica condizione di disagio socio-economico. Non risultano insomma adempiuti - come correttamente ritenuto dai Giudici di merito - gli oneri di allegazione processuale gravanti sull'imputato, ai fini dell'operatività della clausola sopra detta;
ne consegue che il ricorrente non può lamentare una pretesa carente valutazione, non avendo egli stesso fornito convincente prova, circa la situazione asseritamente precaria (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016). Né UE, del resto, prospettava elementi atti a condurre all'attivazione degli auspicati poteri istruttori officiosi. L'apparato argomentativo adottato dai Giudici di merito, sul tema, appare coerente e privo di qualsivoglia forma di contraddittorietà e, pertanto, è destinato a rimanere immune da possibili censure in questa sede. 4 3. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro sovrapponibili e ben si prestano, quindi, ad una trattazione unitaria, essendo volti a dimostrare l'illegittimità del foglio di via del quale si contesta la violazione, al capo B) dellia rubrica, per non esser mai stato l'imputato residente in [...]; la deduzione difensiva si fonda sul contenuto di una nota presente in atti, laddove si attesta non esser mai stato il ricorrente residente nella locale Via Del Lavaggio. Non vi è chi non rilevi, però, l'infondatezza di tale argomentazione. 3.1. È noto come l'orientamento ormai prevalente di questa sezione sia nel senso che il foglio di via debba contenere una duplice indicazione, ossia tanto la prescrizione che si sostanzia nell'ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento (Sez. 1 n. 13975 del 5/03;2020, Kim Donna, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, Seferovic, Rv. 278587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, Vabba, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Patruta, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, Da Corte, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, Pipis, Rv. 275159; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851). 3.2. Nella concreta fattispecie, l'indicazione del luogo destinato al rimpatrio, ossia la città di Urbino, è presente nel provvedimento e corrisponde esattamente a quanto ripetutamente indicato dallo stesso imputato, nel corso del procedimento a suo carico. 4. Il quarto motivo, imperniato sull'assunto della mancata conoscenza della lingua italiana, è manifestamente inammissibile;
la doglianza risulta, infatti, fortemente generica e assertiva, oltre a mostrare di non dialogare con le puntuali affermazioni formulate, sul punto, ad opera dei giudici di secondo grado. La Corte di appello, infatti, ha correttamente desunto la sussistenza di una almeno sufficiente conoscenza della lingua italiana, dall'esistenza di plurimi atti riguardanti il soggetto, quali segnalazioni e verbali a suo carico. Con questa affermazione, coerente e priva di qualsivoglia forma di distonia logica, le deduzioni difensive evitano il confronto. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023 Il Consigliere este re Il Presidente