Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 55
CASS
Sentenza 1 dicembre 2010

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Massime1

Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, può essere ravvisato nell'ipotesi in cui le situazioni di totale impossidenza, le condizioni di vita nomade e la mancanza di qualsiasi valido riferimento di carattere familiare e assistenziale nel Paese di origine impedirebbero allo straniero l'esercizio del diritto di fare rientro in Italia per prendere parte ad un procedimento penale nei suoi confronti ivi pendente.

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 55
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55
Data del deposito : 1 dicembre 2010

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