Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti di ufficio, risponde di tale reato il sanitario comandato dal servizio di guardia medica che, richiesto di visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. (Fattispecie nella quale l'imputato non aveva visitato, indirizzandolo alla farmacia, il paziente che si era a lui rivolto, nelle prime ore del mattino, accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che, nello stesso giorno, era poi deceduto per infarto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31670 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 901
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 8445/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT LE;
avverso la sentenza 18 ottobre 2007 della Corte di appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 18 ottobre 2007 la Corte di appello di Catanzaro confermava, per quel che qui direttamente interessa, la decisione 4 luglio 2005 del Tribunale di Lamezia Terme che aveva affermato la penale responsabilità di NT LE in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p. addebitatogli perché, in qualità di medico di guardia presso la postazione di Carlopoli, indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio, consistito nel procedere a visita richiesta da NT MA che lamentava un dolore al petto, atto che doveva essere compiuto senza ritardo rispetto ad una situazione che presentava connotati di gravità.
Rilevava la Corte territoriale, sulla base degli elementi di prova acquisiti:
a) che alle 5,30 del 9 giugno 2000 NT MA si era portato presso la guardia medica di Carlopoli accusando un forte malessere alla bocca dello stomaco e che il medico di guardia NT LE, ricevendolo all'uscio e senza visitarlo, lo aveva dirottato verso la farmacia;
b) che verso le 16 dello stesso giorno un cugino lo aveva trovato esanime a letto;
c) che l'esame autoptico aveva accertato che la morte del MA era dovuta ad infarto;
dopo una notte insonne, si era recato presso la guardia medica, accusando un dolore epigastrico, escludendosi che una pronta diagnosi potesse modificare favorevolmente il decorso clinico ed aumentare le possibilità di sopravvivenza;
d) che la responsabilità dell'imputato era da ritenersi acclarata alla luce delle dichiarazioni di VI e di EL MA, di IU LA e di GE IO convergenti nel riferire che NT MA si era lamentato perché il medico di guardia aveva omesso di visitarlo e lo aveva invitato ad attendere l'apertura della farmacia;
e) che, in ogni caso, non rilevava la circostanza che MA NT avesse chiesto di essere sottoposto a visita medica, "essendo essenziale compito del medico, e non del paziente che aveva rappresentato una sintomatologia di per sè meritevole di attenzione ed approfondimento (dolore-bruciore allo stomaco), valutare la necessità di procedere ad un esame clinico, nella specie completamente omesso", tenuto conto anche dell'ora e delle indilazionabili necessità di un intervento medico;
f) che doveva ritenersi integrato anche il dolo di omissione, considerato anche il senso di fastidio e di insofferenza dimostrato.
2. Ricorre per cassazione il NT deducendo due ordini di motivi. In primo luogo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice a quo confermato l'affermazione di responsabilità da parte della sentenza di primo grado esclusivamente sulla base di dichiarazioni de relato, per giunta, provenienti da una sola persona, vale a dire VI MA dalle quali non risulterebbe la richiesta di alcuna visita medica da parte di MA NT.
In secondo luogo, "difetto di motivazione" quanto al concetto di rifiuto di atto di ufficio. Più in particolare, non vi sarebbe stata alcuna situazione di doverosità dell'intervento, non essendo il quadro clinì co prospettato dal paziente (bruciore allo stomaco) tale da richiedere una pronta visita da parte del medico di guardia. Senza comunque che il contegno addebitato al NT possa tracimare nella fattispecie (soggettiva) di cui all'art. 328 c.p.. Il ricorso è inammissibile.
3. Circa il primo motivo, va rilevato come tutte le contestazioni in punto di responsabilità si risolvono in una non ammessa rilettura della valutazione delle fonti di prova. Ma, come è ormai diritto vivente, in sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi dimostrativi o a un diverso esame degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto della sentenza impugnata. Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e l'interpretazione del materiale probatorio non possono essere idonee ad accedere al giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, quando la motivazione sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile. In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa - salvo quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, e nei limiti indicati, per i procedimenti in corso alla data di entrata di tale legge, dall'art. 10, comma 5 - incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttrive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella). La motivazione della sentenza impugnata descrive con chiarezza ed assoluta plausibilità gli elementi dimostrativi a carico del NT, cosicché le censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura dei fatti e delle prove non consentita nel giudizio di legittimità.
Manifestamente privo di fondamento - e quindi anch'esso annoverabile nell'area delle cause di inammissiblità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3, - è, poi, il secondo motivo essendo pacifico, in base alla giurisprudenza di questa Corte, che il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto ad compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'art. 328 c.p., comma 1, deve riguardare un atto indifferibile il cui mancato compimento può comportare un pregiudizio irreparabile, è anche vero che una tale discrezionalità può bene essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (Sez. 6^, 21 giugno 1999, Tedeschi). Cosicché risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità; il caso di specie riguardava, appunto un malato con chiari sintomi di infarto e la Corte Suprema ha chiarito che la discrezionalità riconosciuta al medico, di valutare la sussistenza, prima facie, dell'urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie (Sez. 6^, 10 marzo 1988, Bevilacqua).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007