Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
L'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa e l'instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il G.i.p. ha dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione per mancata indicazione di nuovi temi poichè l'atto, così succintamente motivato, faceva tuttavia riferimento all'esistenza di una causa di non punibilità che avrebbe reso superflua qualunque ulteriore indagine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21544 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 23/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 584
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1419/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUGERI DIEGO, N. IL 21/09/1980;
avverso ORDINANZA del 28/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP presso il Tribunale di Lucca ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento
contro
UG PP in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M., essendo stata ritenuta l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.. Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa deducendo di aver presentato opposizione contro la richiesta di archiviazione;
e che ciò nonostante il GIP ha disposto l'archiviazione de plano, dopo aver dichiarato l'inammissibilità della stessa opposizione. Tale dichiarazione di inammissibilità si è fondata, si assume,sulla mancata indicazione di nuovi temi d'indagine; senza considerare che nella denunzia era stato indicato un atto d'indagine mai esperito, costituito dal sequestro del presunto corpo di reato;
e che l'interrogatorio dell'indagata non era mai stato prima disposto ne' richiesto. La decisione del giudice trova fondamento esclusivamente nella ritenuta sussistenza dell'esimenti di cui al richiamato art.649 c.p.. Il provvedimento di inammissibilità inoltre omette qualunque valutazione sulla fondatezza della notizia di reato. Si lamenta, ancora, che il decreto d'archiviazione è stato adottato su modulo a stampa senza l'apposizione di indicazioni pertinenti al caso esaminato. Infine si deduce che l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p. posto che il bene in discussione non apparteneva al marito dell'indagata ma ad altra persona.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto d'archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5; nonché quando l'arbitraria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione si risolva in violazione del diritto al contraddittorio (S.U. 14 febbraio 1996, n 2). Sotto tale ultimo riguardo la stessa dichiarazione d'inammissibilità può essere oggetto di censura allorché sia priva di motivazione o sia affetta da vizio della motivazione. In proposito occorre considerare che, come posto in luce da copiosa e concorde giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione è idonea a legittimare l'intervento della persona offesa e ad instaurare il contraddittorio con la procedura camerale solo allorché proponga nuove indagini che siano pertinenti e rilevanti. La rilevanza dei temi d'indagine deve essere tra l'altro sogguardata, come pure questa Corte ha ripetutamente enunciato (ad es. Cass. 6^, 16 novembre 1998, n. 3663), valutando se vi sia la prospettazione di investigazioni idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinarne eventualmente il rigetto. Per esemplificare, sarebbe senza dubbio irrilevante una richiesta di approfondimento investigativo in ordine ad un fatto ritenuto non procedibile per difetto di querela.
Nel caso di specie il succinto provvedimento con il quale il GI ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione si fonda sulla mancata indicazione di nuovi temi d'indagine. Tale enunciazione si rapporta con implicita evidenza alla irrilevanza di qualunque indagine sul merito, posto che il giudice, condividendo la richiesta del P.M., ha ravvisato l'esistenza di una causa di non punibilità che rende inutile qualunque approfondimento della vicenda.
Gli altri motivi di ricorso non sono consentiti a mente del richiamato art. 409 c.p.p., comma 6. Infatti, il testo del decreto non presenta tratti d'abnormità connessi alle modalità della sua redazione. Esso, infatti, da un lato evoca e fa propria la motivata richiesta d'archiviazione del P.M.; e dall'altro chiarisce che l'archiviazione trova il suo fondamento nell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 649 c.p.. Inoltre le doglianze afferenti alla fondatezza della notizia di reato ed all'inesistenza delle condizioni di fatto per l'applicazione dell'esimente in discussione afferiscono al merito della decisione e, pertanto, come si è sopra accennato, sono estranee al sindacato di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007